Valido contratto quadro monofirma

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 898 del 2018 hanno affrontato la seguente questione di particolare importanza: se il requisito della forma scritta del contratto-quadro di intermediazione finanziaria esiga, oltre alla sottoscrizione dell’investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell’intermediario.

Il requisito della forma scritta del contratto-quadro trova disciplina all’art. 23 della L. 58/98 (TUF), ove si prevede che: “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti (…) Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.

Secondo il precedente orientamento giurisprudenziale tale previsione normativa prevede un requisito di forma ad substantiam, secondo cui il contratto-quadro deve essere sottoscritto sia dall’investitore che dall’intermediario, pena la nullità dell’accordo.

Per contro un orientamento minoritario afferma la necessità della sola firma del cliente.

Le Sezioni Unite con sentenza n. 898 del 2018 hanno posto fine al contrasto giurisprudenziale, rovesciando l’orientamento maggioritario delle sezioni semplici e affermando che per il perfezionamento del contratto-quadro è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore (c.d. contratto monofirma), e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto.

Invero, viene meno la necessità della sottoscrizione del contratto da parte dell’intermediario finanziario, in quanto il consenso della banca ben si può desumere alla stregua dei comportamenti concludenti tenuti da quest’ultima, quali l’aver posto in essere operazione successive e correlate al modulo sottoscritto.

Più precisamente l’elemento strutturale della sottoscrizione dell’intermediario risulta assorbito dal raggiungimento dello scopo normativo, ossia: la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo e di modifica del contratto, delle modalità con cui si dovranno impartire i singoli ordini di negoziazione, gli obblighi di rendicontazione ecc.

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