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INDIVIDUALITA’ DEL CONTRATTO DI LEASING E DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Importante accoglimento dell’appello azionato dallo studio Wise da parte della Corte d’Appello di Venezia con un’interessante sentenza in tema di leasing traslativo.

Il Giudice di secondo grado, sulla scorta delle argomentazioni giuridiche sottese ai motivi azionati, ha affermato infatti che sebbene vi sia un collegamento negoziale tra il contratto di leasing traslativo ed il contratto di fornitura che la società concedente conclude per acquistare il bene da concedere in leasing, tali negozi conservano la loro individualità.

La risoluzione del contratto di leasing, pertanto, non può comportare l’automatica risoluzione del contratto di fornitura che dovrà essere correttamente adempiuto dalla società concedente.  

La Corte d’Appello di Venezia con un importante revirement ha quindi ribaltato le conclusioni del giudice di primo grado che aveva invece concluso per la sussistenza di un collegamento negoziale totalitario tra i due negozi considerati, dal che la risoluzione dell’uno comportava inevitabilmente la risoluzione dell’altro.