San Marino esce dalla “black list”

Con apposito D.M. del 12 febbraio 2014 è stata decretata l’uscita della Repubblica di San Marino dall’elenco dei Paesi c.d. “black list”.

Da un punto di vista operativo tale esclusione ha effetto:

  • sull’obbligo di presentazione delle comunicazioni black list per le operazioni effettuate con operatori della Repubblica di San Marino;
  • sulla presunzione di residenza in Italia per i cittadini italiani che si trasferiscono in stati o territori a fiscalità privilegiata.

Per quanto riguarda la comunicazione black list, dovranno essere comunicate le operazioni effettuate fino al 23 febbraio 2014.

Non ha alcuna influenza, invece, l’eliminazione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi black list sull’obbligo di comunicazione (con utilizzo del modello polivalente) nel caso di acquisti di beni senza addebito di Iva da operatori sanmarinesi. Nella procedura prevista senza addebito di Iva infatti  il cedente sammarinese emette la fattura in 3 esemplari, senza evidenziare l’Iva dovuta, indicando il proprio numero di identificazione fiscale e il numero di partita Iva del cessionario italiano, oltre che la natura, qualità e quantità dei beni oggetto della compravendita e trasmette poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino. Il cessionario italiano deve integrare con l’Iva la fattura vidimata dall’Ufficio Tributario sammarinese, da registrarsi poi nel registro degli acquisti, ed emettere autofattura in base al comma 2 dell’articolo 17 del D.P.R. 633/1972, da registrarsi poi nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. L’operatore italiano deve dare comunicazione dell’avvenuta annotazione della fattura nei registri Iva vendite e acquisti all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, indicando il numero progressivo annuale di tali registrazioni attraverso il modello di comunicazione polivalente; nell’ambito del modello deve essere compilato il quadro SE.

Infine in merito alla presunzione di residenza in Italia per i cittadini italiani che si trasferiscono in Stati o territori a fiscalità privilegiata l’art. 2 comma 2-bis del Tuir prevede  che si considerino residenti, salvo prova contraria (onere della prova che quindi grava sul contribuente), i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Data quindi la cancellazione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Pesi black list i cittadini italiani residenti in tale stato non dovranno più dimostrare di non essere residenti in Italia, e questo dovrebbe valere per tutto il periodo d’imposta 2014.