ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE EQUITALIA

Entro il 23 gennaio 2017 la presentazione dell’istanza

  1. PREMESSA

Il Decreto Legge 193/2016 ha introdotto la possibilità, per qualsiasi contribuente, di estinguere il debito risultante dalle cartelle di pagamento Equitalia tramite il versamento di quanto iscritto a ruolo a titolo di:

  • imposta
  • interessi di ritardata iscrizione a ruolo
  • aggio e spese di notifica/procedure esecutive dovute all’Agente della riscossione.

Pertanto l’agevolazione consiste nella cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora.

  1. AMBITO OGGETTIVO

L’agevolazione comprende qualsiasi somma iscritta a ruolo ad esclusione di:

  • dazi ed IVA riscossa all’importazione;
  • recupero di aiuti di Stato;
  • sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada;
  • multe/ammende/sanzioni pecuniarie per condanne penali o della Corte dei Conti.

Possono essere definiti in via agevolata i ruoli affidati ad Equitalia per la riscossione dall’01/01/2000 al 31/12/2015.

L’agevolazione riguarda anche chi ha rateazioni in corso, però a condizione che rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 01/10/2016 al 31/12/2016.

  1. TEMPISTICHE E PROCEDURA
  • Entro il 23 gennaio 2017: è possibile presentare una richiesta ad Equitalia per usufruire dell’adesione agevolata dei ruoli (“rottamazione”);
  • Entro il 24 aprile 2017: Equitalia comunicherà, a coloro che ne hanno fatto richiesta, l’ammontare complessivo delle somme dovute;
  • Il pagamento potrà essere effettuato, su richiesta del contribuente, anche in un massimo di 4 rate con le seguenti caratteristiche (e applicazione dalla seconda rata degli interessi di dilazione del 4,5% annuo):
  • Rata 1: importo pari ad 1/3 del totale (data variabile);
  • Rata 2: importo pari ad 1/3 del totale (data variabile);
  • Rata 3: importo pari ad 1/6 del totale e con scadenza al massimo entro il 15/12/2017;
  • Rata 4: importo pari ad 1/6 del totale e con scadenza al massimo entro il 15/03/2018.

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *