La riduzione del capitale minimo delle SPA

Nel corso del Consiglio dei ministri tenutosi il 13 giugno, sono state varate una serie di misure (in corso di pubblicazione in GU) rivolte a incentivare la costituzione di SPA. Tra le misure, assume un ruolo centrale la riduzione da 120.000,00 euro a 50.000 euro del capitale sociale minimo occorrente per costituire una Spa. Gli effetti derivanti dalla modifica del capitale sociale minimo necessario alla costituzione del capitale sociale sono molteplici:

1. le perdite rilevanti per l’attuazione delle misure indicate dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile saranno pari ad 1/3 di 50.000 euro;
2. la ricostituzione del capitale per perdite dovrà avvenire nel rispetto del nuovo limite di capitale minimo;
3. per le SRL (lo stesso dicasi per le cooperative) la nomina dell’organo di controllo o del revisore sarà obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a euro 50.000,00 (ovvero il nuovo livello minimo stabilito per le società per azioni).

In merito a quest’ultimo punto, è doveroso segnalare che per le Srl che a seguito della modifica normativa vedranno superato il nuovo limite, non sarà necessaria la nomina dell’organo di controllo nel 2014.

Questo perché l’art. 2477 del Codice civile impone la nomina dell’organo di controllo nella Srl, a causa dell’aumento del suo capitale sociale a un valore nominale pari o superiore al valore del capitale minimo richiesto per la Spa, entro i trenta giorni successivi all’assemblea che approva il bilancio in cui viene “registrato” l’aumento del capitale sociale della Srl.