Responsabilità solidale nel settore dell’autotrasporto e abrogazione scheda di trasporto L.23.12.2014 n. 190

RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE CON IL VETTORE E I SUB – VETTORI

La Finanziaria 2015 (L.23.12.2014 n. 190) ha introdotto la responsabilità solidale del committente con il vettore nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, nel limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto.

La responsabilità solidale è diversa a seconda che il contratto con il vettore sia scritto o orale.

CONTRATTO SCRITTO- In questo caso la responsabilità solidale opera relativamente a:
− trattamenti retributivi ai lavoratori;
− contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti.

CONTRATTO ORALE- In questo caso la responsabilità solidale opera relativamente a:
− trattamenti retributivi ai lavoratori;
− contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti;
− oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali;
− oneri relativi alle violazioni del codice della strada commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE: Per escludere la responsabilità il committente deve:

− acquisire il  DURC del vettore ovvero accertare la regolarità via Internet utilizzando l’apposita modalità che sarà resa disponibile dall’Albo degli autotrasportatori entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma.

ABROGAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO

Si segnala infine che la Finanziaria 2015 ha espressamente abrogato la scheda di trasporto di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. 286/2005.