PA: Istruzioni Fatturazione Elettronica

Il DL 24.4.2014, n. 66, decreto “Renzi” ha modificato l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, riepiloghiamo quindi le nuove scadenze e le modalità operative.

DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

–          06.06.2014 per le fatture emesse nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (Inps, Enpam, Enasarco, etc.). A cascata l’obbligo si estende anche agli Uffici dipendenti dalle amministrazioni centrali come per. Es. Prefetture, Caserme, Scuole, etc.);

–          31.03.2015 per le fatture emesse nei confronti delle “altre amministrazioni” tra cui anche le amministrazioni locali, le regioni, i Comuni, le Asl, etc.

MODALITA’ OPERATIVE

Formato della fattura: la fattura deve avere formato XML e sulla fattura deve essere apposta la firma digitale;

Invio della fattura: la fattura deve essere inviata tramite il sistema di Interscambio (SDI). La trasmissione della fattura al SDI può avvenire alternativamente tramite PEC, o SDICoop, o SPCoop, o SDIFTP, o tramite Internet attraverso il sito www.fatturapa.gov.it per i soggetti abilitati a Entratel, Fisconline o Carta Nazionale dei servizi.

Contenuto della fattura: nella fattura, oltre agli elementi essenziali, devono essere anche indicati il codice Univoco dell’Ufficio Destinatario (necessario per l’invio tramite SDI, se non è indicato il sistema scarta la fattura), il Codice identificativo di Gara CIG (salvo casi di esclusione), il Codice Unico di Progetto CUP (per opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari). In mancanza di detti codici, se previsti, la Pubblica Amministrazione non può effettuare il pagamento della fattura.