Novità fiscali del collegato alla finanziaria e legge finanziaria 2017

Qui di seguito vengono sintetizzate le principali novità di carattere fiscale introdotte dalla normativa in oggetto.

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE OPERAZIONI IVA – art. 4, comma 1

Dal 2017 è stato introdotto l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse, acquisti, bollette doganali, note di variazione.

 

Contenuto della comunicazione :la comunicazione in forma analitica deve contenere per ogni operazione:

  • Dati identificativi dei soggetti;
  • Data e numero fattura;
  • Base imponibile, aliquota applicata e imposta;
  • Tipologia dell’operazione.

 

Invio della comunicazione: l’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre con l’eccezione del secondo trimestre, la cui comunicazione va effettuata entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto).

 

Solo per il 2017, la scadenza della comunicazione relativa ai primi due trimestri è stabilita al 25 luglio 2017.

 

Sanzioni: Per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio, è stata prevista la sanzione amministrativa di € 2 per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura ed entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà ed entro il limite massimo di € 500 per ciascun trimestre, se la trasmissione o la correzione avviene entro 15 giorni successivi alla scadenza.

COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – art. 4 comma 2

Dal 2017 è stato introdotto l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche iva.

 

Contenuto della comunicazione :la comunicazione deve contenere i dati delle liquidazioni periodiche iva. La comunicazione deve essere inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.

 

Invio della comunicazione: l’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre con l’eccezione del secondo trimestre, la cui comunicazione va effettuata entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto).

Sanzioni: con riferimento alla comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche, è stata introdotta la sanzione amministrativa da € 500 ad € 2.000 per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni IVA. La sanzione è ridotta della metà se la comunicazione viene effettuata con un ritardo non superiore a 15 giorni dalla scadenza.

 

Esonero: non sono tenuti all’effettuazione dell’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche sempreché, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

SOPPRESSO L’INVIO DEL MODELLO INTRA DEGLI ACQUISTI E DELLE PRESTAZIONI RICEVUTE

Dal 2017 è soppressa la presentazione dei modelli Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizio ricevute.

Restano obbligatori invece, gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi a soggetti passivi stabiliti in altro paese UE.

REGISTRI SEZIONALI SEPARATI PER LE OPERAZIONI COMUNITARIE

In vista delle novità relative alla fatturazione elettronica e all’invio telematico delle fatture emesse e ricevute vi suggeriamo di istituire registri sezionali separati sia per le vendite che per gli acquisti intracomunitari.

DICHIARAZIONI D’INTENTO  – NOVITA’ DAL 01.03.2017

Le dichiarazioni d’intento cambiano per gli acquisti da effettuare dal 01.03.2017. Da tale data gli esportatori abituali dovranno inviare la nuova dichiarazione d’intento che non comprenderà più la possibilità di indicare  il periodo di validità (da ……. Al 31.12.2017)

Per gli acquisti effettuati dall’1.3.2017 la dichiarazione d’intento può essere rilasciata soltanto:

  • per 1 o più operazioni;
  • nel limite dell’importo specificato a campo 1 o 2 del modello di dichiarazione.

 

 

CONTABILITA’ PER CASSA PER IMPRESE IN SEMPLIFICATA

Dal 01.01.2017 le imprese in contabilità semplificata (ditte individuali e società di persone) determinano il reddito in base al principio di cassa al posto del principio di competenza.

Limiti dei ricavi – I limiti dei ricavi per poter applicare la contabilità semplificata sono i seguenti:

– per le prestazioni di servizi €. 400.000,00;

–  per le altre attività €. 700.000,00.

 

Determinazione del reddito: Il reddito, in base alla nuova normativa viene determinato nel modo seguente:

 

+Ricavi e altri proventi percepiti
 –Costi sostenuti
+Autoconsumo personale
+Redditi immobiliari art. 90 comma 1
+Plusvalenze e sopravvenienze attive
Minusvalenze e sopravvenienze passive
Perdite beni strumentali e perdite su crediti
Quote ammortamento e accantonamenti TFR
Deduzioni forfetarie fiscali

 

Non rilevano, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze iniziali e finali. Nel primo esercizio di applicazione il reddito è ridotto dell’importo delle rimanenze finali.

 

Registrazioni contabili: in base alla nuova normativa, per l’adempimento degli obblighi contabili sono state previste tre alternative.

Alternativa 1             

Tenuta di 2 registri distinti (incassi/ Pagamenti)

 

Alternativa 2  

Tenuta dei registri IVA con annotazione separata

operazioni no IVA e indicazione dell’importo dei

mancati incassi/pagamenti al 31.12

 

Alternativa 3

Tenuta dei registri IVA con annotazione separata

delle operazioni no IVA, senza annotazione dell’importo

incassato/pagato per effetto della coincidenza tra

la data di registrazione con quella di incasso/pagamento

 

                                                                            

L’alternativa 3 è subordinata all’esercizio di una specifica opzione avente validità minima triennale.

Per le contabilità gestite dallo Studio è stata scelta l’alternativa 3 con opzione, se volete valutare le altre alternative potete contattarci.

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *