L’ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI FONDIARI INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO

Le clausole dei mutui fondiari indicizzati al Franco Svizzero, che prevedono il ricalcolo in tale valuta e la successiva riconversione in Euro del capitale restituito, sono nulle, poiché vessatorie, perchè oltre a non essere state redatte in maniera chiara e comprensibile determinano, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Tale vicenda, che coinvolge centinaia di clienti-consumatori “rei” di aver stipulato la medesima tipologia di contratto di mutuo fondiario, è stata affrontata da numerosi Tribunali (ex multis Roma, Trieste, Gorizia Milano e Udine), oltre che dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, i quali hanno sancito in maniera granitica, ai sensi degli artt. 117, comma 8 TUB e 36 Codice del Consumo, la nullità delle clausole di cui agli artt. 3, 4 e 5 della Vecchia versione del contratto di mutuo fondiario e di cui agli artt. 4 e 4-bis della Nuova versione del contratto in questione, relative ai meccanismi della doppia indicizzazione: finanziaria, riferita al tasso Libor CHF a 6 mesi e valutaria riferita al tasso di cambio CHF/EURO.

La declaratoria di nullità delle suddette clausole importa l’applicazione, ai capitali mutuati, del tasso d’interesse legale disciplinato all’art. 1284 c.c., in luogo del tasso d’interesse indicizzato al Franco Svizzero, con un conseguente notevole risparmio monetario del mutuatario.

Le clausole relative ai meccanismi della doppia indicizzazione, secondo tali pronunce, violano, tra le altre norme, il principio di trasparenza (art. 35, comma 1, del Codice del Consumo), in quanto non redatte in maniera chiara e comprensibile; esse infatti non esporrebbero in maniera intellegibile il funzionamento delle clausole de quibus, e non indicherebbero le operazioni aritmetiche alla base di tale duplice indicizzazione, non permettendo al mutuatario consumatore di conoscere l’effettivo costo del finanziamento ricevuto.

Ma vi è di più, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con un recentissimo provvedimento, ritiene altresì nulla la clausola disciplinante l’anticipata estinzione del contratto di mutuo fondiario, fattispecie prevista all’art. 9 della Vecchia versione del contratto di mutuo fondiario e di cui all’art. 7 della Nuova versione del contratto in questione, poiché non espone in maniera intellegibile il funzionamento del meccanismo di conversione della valuta estera, non permettendo che il consumatore sia in grado di comprendere e valutare le conseguenze economiche che da essa derivano, e di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa.

La norma contrattuale in esame prevede infatti che, in caso di estinzione anticipata, l’importo del capitale residuo vada prima convertito in Franchi Svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in Euro al cambio Franco Svizzero / Euro rilevato il giorno del rimborso, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa), né essa appare essere sufficientemente chiara. In tal modo infatti il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale e, una seconda volta, in Euro al tasso di periodo.

Infine giova sottolineare come consolidata Cassazione abbia ripetutamente affermato la necessità che le clausole ed i comportamenti delle parti debbano essere conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità, e che la violazione dei suddetti principi comporti la nullità delle suddette clausole.

Si apre dunque la possibilità per il cliente-mutuatario-consumatore di agire giudizialmente per vedersi riconteggiati gli interessi già pagati e quelli ancora da pagare ai tassi prescritti dalla legge e non alla (duplice – incomprensibile) indicizzazione sancita dal contratto di mutuo fondiario.