L’ASSEGNO DIVORZILE

L’art. 5, co. 6 della L.898/70 prevede l’obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell’altro periodicamente un assegno divorzile, quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

A lungo la giurisprudenza si è interrogata sul significato da attribuire al requisito dell’adeguatezza dei mezzi.

Fino al 2017 l’orientamento giurisprudenziale maggioritario riteneva che il coniuge ha diritto all’assegno divorzile qualora versi in uno stato di incapacità a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.

Per contro, la Corte di Cassazione con sent. n. 11504/2017 ha mutato il proprio pensiero affermando che l’adeguatezza dei mezzi deve essere determinata in base al raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente. Per comprendere se il coniuge sia economicamente autosufficiente il Giudice andrà a valutare i seguenti indici (non tassativi): “1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza (“dimora abituale”: art. 43 c.c., comma 2) della persona che richiede l’assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.”

Nel 2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dato una nuova lettura all’art. 5, co. 6 L. 898/70 abbandonando gli orientamenti precedenti e giungendo a riconoscere all’assegno divorzile natura assistenziale-perequativa.

Più precisamente, la Corte giunge ad affermare che l’assegno divorzile possa essere concesso solo a seguito dell’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi, valutata attraverso un criterio di natura composito. A tal fine, il Giudice dovrà procedere alla comparazione delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare, della formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, della durata del matrimonio e dell’età del richiedente.

 

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