L’assegno di divorzio: garanzia della parità di genere

Le unioni civili sono state introdotte per la prima volta all’interno dell’ordinamento italiano con la legge n.76/2016 (legge Cirinnà). Detta legge consente a persone dello stesso sesso, maggiorenni, di poter formalizzare la loro unione con una dichiarazione resa davanti all’ ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. I partner sono chiamati a scegliere il regime patrimoniale tra comunione e separazione dei beni e ad assumere reciprocamente gli obblighi di coabitazione, di assistenza morale e materiale, di contribuire, in ultimo, ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla rispettiva capacità di lavoro. I punti di contatto con il matrimonio sono evidenti.

Tra le peculiarità si sottolinea quella che prevede che in caso di scioglimento dell’unione civile gli effetti siano immediati e non vi debba essere un periodo di separazione antecedente al divorzio.

Ed è proprio in tema di scioglimento del vincolo dell’unione e della relativa corresponsione dell’assegno mensile su cui recentemente si è pronunciato il Tribunale di Pordenone con sentenza del 13.03.2019.

Due donne, già conviventi dal 2013, hanno formalizzato il loro legame nel 2016. Successivamente si sono rivolte al Tribunale per chiedere lo scioglimento dell’unione civile. Il giudice, in primo luogo, si è interrogato sull’applicabilità dell’autorizzazione a vivere separati e, in secondo luogo, i criteri da applicare per la decisione sull’assegno provvisorio spettante all’unito civile dopo l’intervento della Suprema Corte di legittimità con la sentenza n. 18287/2018.

Il giudice, nella fattispecie, ha ritenuto di dover riconoscere alla parte economicamente più debole del rapporto un assegno periodico mensile (ex art.5 legge sul divorzio); lo squilibrio tra le parti si sarebbe creato in funzione delle scelte di vita intraprese nell’interesse della relazione. La donna a favore del quale è previsto l’assegno si sarebbe in uno primo momento trasferita dalla propria città a quella della propria compagna e avrebbe di conseguenza rinunciato ad un lavoro più remunerativo al fine di poter instaurare una relazione duratura e stabile con la partner. In considerazione di ciò e della durata della relazione, nel periodo sia precedente che successivo all’unione civile, il Tribunale ha rilevato una perdita di chance in capo alla donna e per questo motivo le ha riconosciuto il diritto a ricevere un assegno mensile provvisorio di 350,00 euro purché ella continuasse ad abitare nella casa dove abitava con la compagna. Laddove in futuro ella abbandonasse la casa l’importo dell’assegno verrà rivisto.