La rottamazione dei ruoli – DISCIPLINA DEFINITIVA

Entro il 31 marzo 2017 la presentazione dell’istanza

  1. PREMESSA

Il Decreto Legge 193/2016 ha introdotto la possibilità, per qualsiasi contribuente, di estinguere il debito risultante dalle cartelle di pagamento Equitalia tramite il versamento di quanto iscritto a ruolo a titolo di:

  • imposta
  • interessi di ritardata iscrizione a ruolo
  • aggio e spese di notifica/procedure esecutive dovute all’Agente della riscossione.

Pertanto l’agevolazione consiste nella cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora.

  1. AMBITO OGGETTIVO

L’agevolazione comprende qualsiasi somma iscritta a ruolo ad esclusione di:

  • dazi ed IVA riscossa all’importazione;
  • recupero di aiuti di Stato;
  • multe/ammende/sanzioni pecuniarie per condanne penali o della Corte dei Conti;
  • altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, l’agevolazione si applica limitatamente agli interessi (compresi quelli di cui all’art. 27, c. 6, Legge 689/1981 – maggiorazioni).

Possono essere definiti in via agevolata i ruoli affidati ad Equitalia per la riscossione dall’01/01/2000 al 31/12/2016.

L’agevolazione riguarda anche chi ha rateazioni in corso, però a condizione che rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 01/10/2016 al 31/12/2016.

  1. TEMPISTICHE E PROCEDURA
  • Entro il 31 marzo 2017: è possibile presentare una richiesta ad Equitalia per usufruire dell’adesione agevolata dei ruoli (“rottamazione”);
  • Entro il 31 maggio 2017: Equitalia comunicherà, a coloro che ne hanno fatto richiesta, l’ammontare complessivo delle somme dovute;
  • Il pagamento potrà essere effettuato, su richiesta del contribuente, anche in un massimo di 5 rate con le seguenti caratteristiche (e applicazione dalla seconda rata degli interessi di dilazione del 4,5% annuo):
  • Il 70% delle somme dovrà essere versato nel 2017 in 3 rate con scadenze a luglio, settembre e novembre (le scadenze precise saranno comunicate da Equitalia);
  • Il restante 30% nel 2018 in 2 rate con scadenze ad aprile e a settembre (le scadenze precise saranno comunicate da Equitalia).

  1. DECADENZA

Si decade dalla rottamazione se non si versa una qualsiasi delle rate, anche per un solo giorno di ritardo, o se il pagamento è insufficiente. In tal caso il debito residuo non potrà più essere dilazionato, viene meno lo stralcio delle sanzioni e degli interessi ed Equitalia riprende le azioni esecutive sospese.

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