LA DISCIPLINA DEI PATTI PARASOCIALI IN SRL

Il patto parasociale è il contratto che intercorre fra più soggetti (di norma due o piu soci, ma anche tra soci e terzi), finalizzato a regolamentare il comportamento futuro che dovrà essere osservato durante la vita della società o, comunque, in occasione dell’esercizio di taluni doveri derivanti dalle partecipazioni detenute nella società.

Esso trova il proprio elemento qualificante nella distinzione rispetto al contratto di società, poiché trattasi di convenzione con cui i soci effettuano un regolamento in parte difforme o complementare a quello sancito nell’atto costitutivo o nello statuto della società, al fine di tutelare più proficuamente i propri interessi.

In ossequio al principio generale della libertà di forma, i patti parasociali possono essere stipulati sia per iscritto che verbalmente. Nella prassi tuttavia è certamente più frequente la loro formalizzazione mediante semplice scrittura privata, generalmente depositata presso un soggetto terzo, scelto di comune accordo tra le parti.

La disciplina dei patti parasociali in ambito di s.r.l. si distacca notevolmente da quella dettata in tema di s.p.a. L’art. 2341-bis rubricato “patti parasociali” infatti è norma dettata in tema di s.p.a., che trova applicazione solo in patti parasociali relativi ad s.p.a., o a società che assumono partecipazioni di controllo in s.p.a., e quindi non in patti parasociali relativi ad s.r.l.

È tuttavia pacifico che possano ammettersi patti parasociali anche in s.r.l., i quali però non potranno fare riferimento alla disciplina dettata dalla suddetta norma, bensì, più in generale, all’autonomia contrattuale (come già previsto in sede di relazione preliminare al codice civile).

Pertanto, in ambito di s.r.l., sarà necessario verificare caso per caso se sia possibile un’interpretazione analogica della norme previste per le s.p.a.

I patti parasociali si distinguono fondamentalmente in 3 distinte tipologie: 1) sindacati di voto, aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto nella società; 2) sindacati di blocco, pongono limiti al trasferimento delle azioni o delle partecipazioni della società; 3) esercizio di un influenza dominante.

Particolare importanza assume il termine di durata: infatti in s.p.a. il termine massimo di durata consentito per i patti parasociali è di 5 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione; qualunque previsione di tempo che ecceda il termine di 5 anni, deve essere ricondotto in automatico al termine quinquennale.

Tale riconduzione non opera però per i patti parasociali relativi a s.r.l: infatti  l’opinione prevalente ha ritenuto di non consentire un’interpretazione analogica della riconduzione al termine quinquennale. Si è ritenuto invece di consentire l’applicazione analogica del principio che consente al socio il libero recesso, con preavviso di 180 gg, nei casi di patti parasociali a durata indeterminata; anche in s.r.l., infatti, il socio che abbia sottoscritto un patto a tempo indeterminato, senza previsione di durata, potrà esercitare liberamente il proprio recesso, notificandolo agli altri soci contraenti, con un preavviso di 180 giorni (Cfr. Cass. Civ. 22 marzo 2010 n. 6898)..

Non assume rilievo particolare il fatto che il patto possa essere sottoscritto da un soggetto che non assume attualmente la carica di socio, ben potendo il patto parasociale essere sottoscritto anche da un soggetto terzo rispetto alla società, o perché in possesso di particolari diritti (ad es. usufruttuario di quote o creditore pignoratizio), oppure in vista di un interesse futuro.

Unico limite alla legittimità dei patti parasociali è il perseguimento di un fine antisociale, o l’eventuale violazione di norme inderogabili, come quelle fissate in materia di funzionamento ed organizzazione della società (Cfr. Cass. 18 luglio 2007 n. 15963).

La trasgressione dei patti parasociali farà sorgere esclusivamene l’obbligo a carico della parte inadempiente di risarcire i danni eventualmente arrecati agli altri soci partecipanti al sindacato, purchè i soci danneggiati provino e quantifichino il danno subito a causa dell’altrui violazione del patto.

Per ovviare a tali fattispecie e conferire maggiore stabilità al patto parasociale è frequente la pattuizione di una clausola penale, consistente in una somma predeterminata di denaro che il soggetto inadempiente si impegna a versare a favore dell’altra parte in caso di violazione dell’accordo, a prescindere dalla prova del danno subito e in assenza di un giudizio civile.