Inefficacia del trasferimento d’azienda familiare a terzi: attenzione al diritto di prelazione del familiare compartecipe

L’istituto dell’impresa familiare, disciplinato all’art. 230 bis c.c., viene introdotto con la riforma del diritto di famiglia per tutelare la posizione di coloro che, legati da vincoli di parentela o di affinità con l’imprenditore, prestano la loro attività lavorativa a favore dell’impresa.

Il comma 5 del suddetto articolo, riconosce ai partecipanti all’impresa familiare il diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria e di trasferimento d’azienda, ossia il diritto di essere preferito ad altri a pari condizioni.

Proprio pochi giorni fa, in virtù di ciò, la Corte di Cassazione con sentenza n. 10147 del 2017 ha dichiarato l’inefficacia del trasferimento verso terzi dell’impresa familiare, in cui uno dei figli – collaboratore da 15 anni al lavoro familiare – non era stato messo nelle condizioni di esercitare il diritto di prelazione, consentendo al figlio estromesso, di esercitare il diritto al riscatto dell’azienda nei confronti dei cessionari ex articolo 732 c.c.

Nell’esaminare, infatti, la ratio che ha esteso l’istituto del retratto successorio anche ai partecipi dell’impresa familiare, la Corte ha evidenziato che « il legislatore ha inteso predisporre una più intensa protezione per il lavoro familiare, favorendo nell’acquisto dell’azienda coloro che hanno dato un contributo attivo all’impresa nell’ambito della comunità familiare. A fondamento dell’istituto sono pertanto rinvenibili giustificazioni ispirate alla tutela del lavoro cui partecipa la comunità familiare. Trattasi pertanto di valori espressivi di principi di rilievo costituzionale, che hanno indotto la Corte, in sede di interpretazione, ad individuare un ambito quanto più possibile esteso dell’istituto in esame, giungendo alla conclusione che la prelazione prevista dalla norma in favore del familiare, nel caso di alienazione dell’impresa di cui è partecipe, è una prelazione legale, che consente il riscatto nei confronti del terzo acquirente, senza che all’applicazione di tale istituto possa essere d’ostacolo la mancanza di un sistema legale di pubblicità dell’impresa familiare, avendo il legislatore inteso tutelare il lavoro più che la circolazione dei beni.»

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