IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Dall’anno in corso l’IMPOSTA di BOLLO sulle fatture di vendita elettroniche “FEB2B” deve essere versata in modo virtuale (ex D.M. del 28.12.2018).

Il versamento avverrà in uniche soluzioni trimestrali con le seguenti scadenze:

 

1^ trimestre

Entro il 20 APRILE

2^ trimestre

Entro il 20 LUGLIO

3^ trimestre

Entro il 20 OTTOBRE

4^ trimestre

Entro il 20 GENNAIO

A tal fine l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati relativi alle fatture elettroniche transitate per il SdI riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto IVA.

 

Il pagamento dell’imposta potrà avvenire alternativamente:

tramite lo specifico servizio presente nella predetta area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate con addebito sul conto corrente bancario;

 

tramite modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

 

Sulle fatture elettroniche, per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo, va riportata la seguente specifica annotazione:

 

“IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. DEL 28.12.2018”

 

Detta dicitura andrà compilata nel campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” della fattura elettronica.

 

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE CARTACEE

 

Ricordiamo infine che, per coloro che non sono obbligati all’emissione della fattura elettronica (soggetti minimi, forfettari) e per coloro che non possono emettere le fatture elettroniche, perché tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, l’imposta di bollo va assolta in modo cartaceo, mediante apposizione fisica della marca, che dovrà avere data non successiva alla data della fattura.