ILLECITE LE TELEFONATE PROMOZIONALI AUTOMATIZZATE SE PRIVE DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE

Quanti di noi, almeno una volta, non hanno lamentato di ricevere telefonate pubblicitarie non desiderate?

Sono ancora molti, purtroppo, i casi di società ed operatori di call center, infatti, che effettuano chiamate a scopi pubblicitari senza aggiornare le proprie liste di contatto con le informazioni ricavate dal Registro delle Opposizioni, o che addirittura non provvedono in tal senso, creando disturbo e violando spesso e volentieri la nostra privacy.

Qualche giorno fa, a tal proposito, la Suprema Corte, Sezione I civile, con sentenza n. 10714/2016, si è pronunciata affermando che “ in caso di chiamate automatizzate – ossia quelle prive della presenza dell’operatore all’altra parte del filo – la possibilità di veicolare messaggi pubblicitari presuppone sempre il consenso specifico dell’interessato, in analogia di quel che accade per le comunicazioni mediante fax, nelle quali manca la possibilità di interazione del destinatario con il mittente”.

La Corte ha chiarito, inoltre, che è lo stesso codice della privacy agli artt. 129 e 130, infatti, a stabilire espressamente che sono consentite le comunicazioni con sistemi automatici di chiamata «solo con il consenso dell’interessato». Tale consenso –  prosegue la sentenza – deve essere acquisito “precedentemente e per quella specifica comunicazione”.

Pertanto, la Cassazione ha concluso dichiarando l’illegittimità delle telefonate promozionali preregistrate effettuate senza il previo e specifico consenso del ricevente.

A tal proposito vogliamo ricordare che la normativa vigente prevede, per chiunque voglia effettuare attività di telemarketing, l’obbligo di invio al Registro delle Opposizioni – ed in particolare alla Fondazione Ugo Bordoni che ne è incaricata della gestione – l’elenco di tutti i numeri che intende chiamare, che verrà verificato con riferimento ai contatti iscritti al Registro e, pertanto, “depurato” delle numerazioni che non intendono essere contattate.

Il soggetto, è bene ricordare, che non intenda seguire tale procedura, opera fuori dalla legge, pertanto, sarà soggetto ad un provvedimento sanzionatorio.

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