FALLIMENTO: E’ ONERE DEL CURATORE COMUNICARE AI CREDITORI IL RENDICONTO

Con la recente ordinanza n. 30821 del 28 novembre 2018, la Cassazione ha confermato quanto già deciso dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza depositata in data 30 ottobre 2012, in merito ad un procedimento vertente su una domanda di risarcimento richiesto al Curatore dal legale di una procedura fallimentare.

In particolare, il Curatore della procedura concorsuale aveva omesso di comunicare all’Avvocato il decreto con cui il Giudice Delegato ordinava di depositare il rendiconto e con cui fissava l’udienza per le relative osservazioni, impedendo di fatto al legale di formulare le proprie osservazioni a riguardo.

Ebbene, la Cassazione ha chiarito come la comunicazione in questione, malgrado il tenore dell’art. 116 co. 3 L. Fall. – la cui precedente formulazione risultava essere meno chiara della vigente -, “non avendo alcuna natura decisoria” non rientra fra i provvedimenti assoggettati alla disciplina dell’art. 136 c.p.c., “che attribuisce alla cancelleria la competenza a effettuare le comunicazioni dei provvedimenti del giudice in vista della decorrenza del termine per impugnare”, bensì come la stessa sia un onere proprio del Curatore.

La comunicazione infatti, sottolinea la Cassazione, deve essere considerata alla stregua di un atto di citazione: “trattandosi dell’atto introduttivo del procedimento di rendiconto che si svolge nell’interesse del Curatore, era lo stesso Curatore a dover occuparsi della relativa comunicazione al fallito e ai creditori, alla stregua di chi agisca come attore in qualsiasi procedimento”.

Non v’è dubbio dunque che spetti al curatore comunicare ai creditori il rendiconto che può essere paragonato ad un atto di citazione per i creditori chiamati a difendere e/o tutelare il proprio diritto di credito.

Pertanto, il Curatore, tenendo una condotta non trasparente, si è reso responsabile dell’inadempimento dei doveri propri del suo incarico, con il conseguente obbligo di risarcire i danni cagionati al professionista in ragione delle proprie omissioni: “Il Curatore, che non comunica il deposito del rendiconto ai professionisti della procedura, è responsabile dei danni a questi causati qualora non vengano riconosciuti loro i compensi”.