DIRITTO ALL’OBLIO

Il GDPR, con specifico riferimento alla libera circolazione dei dati personali, ha riconosciuto all’art. 17 il cosiddetto e tanto discusso diritto all’oblio.

Tale diritto presenta una particolarità: da una prima analisi intuitiva del significato, infatti, si potrebbe giungere ad un concetto errato e spropositato rispetto a quanto voluto dal legislatore comunitario.

Con diritto all’oblio, infatti, deve intendersi il diritto di un individuo di porsi nella condizione di non essere rintracciabile o, quantomeno, di non esserlo facilmente. Infatti, in una società come quella attuale, dove l’informatizzazione e la condivisione dei dati ha raggiunto livelli inimmaginabili, sarebbe alquanto difficile, se non utopico, pensare alla possibilità di ricorrere all’oblio totale.Tornando all’analisi del summenzionato articolo, in esso viene riconosciuto il diritto dell’interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e, in capo al titolare del trattamento, l’obbligo di cancellare senza giustificato ritardo i dati personali se sussiste uno dei seguenti motivi:

  1. I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati;
  2. L’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste fondamento giuridico per il trattamento;
  3. L’interessato si oppone al trattamento;
  4. I dati personali sono trattati illecitamente;
  5. I dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
  6. I dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione a minori di età.

Il diritto all’oblio, però, si pone in aperto contrasto con un altrettanto fondamentale diritto: quello di informazione. La richiesta di rimozione di determinati dati, infatti, potrebbe portare ad una lesione di tale diritto, per questo motivo il legislatore comunitario ha previsto che la richiesta di oblio possa non trovare accoglimento nella misura in cui il trattamento sia necessario:

  1. Per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
  2. Per l’adempimento di un obbligo legale;
  3. Per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
  4. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
  5. Per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Non a caso, quale compromesso tra il diritto all’oblio e quello di informazione è stato creato dalla giurisprudenza della Corte Europea il c.d. diritto alla deindicizzazione.

Riferimenti Normativi:

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)

  1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a)i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b)l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c)l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;

d)i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e)i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f)i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

  1. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
  2. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a)per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b)per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c)per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;

d)a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e)per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

 

Considerando 65

Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il «diritto all’oblio» se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l’interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l’interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L’interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l’ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

 

Considerando 66

Per rafforzare il «diritto all’oblio» nell’ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell’interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali.

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