Greatview Aseptic Packaging e Alternapak Production Srl comunicano di aver concluso l’operazione di acquisizione dell’azienda di Alternapak Production Srl nello stabilimento di San Pietro in Gu
/0 Commenti/in Area Legale, Case History, Imprese e Società, News/da wiseavvCREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DI IMPRESE “ENERGIVORE” – E “NON ENERGIVORE”
/0 Commenti/in Area Economica, News/da Wise CommercialistiAl fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica, sono stati emanati recenti Decreti Legge (D.L. n. 4/2022 – D.L. n. 17/2022 – D.L. n. 21/2022 – D.L. 50/2022), con i quali sono stati riconosciuti dei crediti d’imposta, a favore di imprese, “energivore” – e “non energivore”, da calcolare sulle spese, relative alla componente energetica, sostenute nel 1^ e nel 2^ trimestre 2022.
In particolare il suddetto credito d’imposta, connesso alle spese sostenute per l’energia elettrica, è riconosciuto in misura diversa in relazione alla qualifica assunta dall’impresa come:
- “Energivora”
- “Non energivora”
IMPRESE ENERGIVORE
Sono qualificate “energivore” le imprese che presentano i seguenti requisiti:
- hanno un consumo di energia elettrica almeno pari a 1 GW/h anno;
- operano nei settori tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico ecc. di cui agli Allegati 3 e 5 delle linee guida CE (vedi allegato);
- siano iscritte nell’elenco di cui al all’art. 6 DM 21.12.2017 redatto dalla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali).
IMPRESE NON ENERGIVORE
Sono qualificate “non energivore” le imprese che non presentano i requisiti delle “energivore” e sono dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.
Per le “energivore” il credito d’imposta spetta ed è calcolato sulle spese del 1^ trimestre 2022
SE:
il costo medio per kW/h della componente energia elettrica(1), hanno subito un incremento superiore al 30%, confrontando il 4^ trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, con il 4^ trimestre 2019.
Per le “energivore” e “non energivore” il credito d’imposta spetta ed è calcolato sulle spese del 2^ trimestre 2022
SE:
il costo medio per kW/h della componente energia elettrica, hanno subito un incremento superiore al 30%, confrontando il 1^ trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, con il 1^ trimestre 2019.
Schematizzando il credito d’imposta può essere riassunto nella tabella che segue:
Tipologia di impresa | Periodo di sostenimento della spesa(2) | Credito d’imposta spettante |
energivora | 1^ trimestre 2022 | 20% della spesa per componente energetica |
energivora | 2^ trimestre 2022 | 25% della spesa per componente energetica |
non energivora | 2^ trimestre 2022 | 15% della spesa per componente energetica |
L’utilizzo del credito d’imposta può avvenire esclusivamente mediante compensazione con il Modello F24 entro il 31.12.2022 e non viene tassato, né IRAP né IRES.
Inoltre i crediti d’imposta possono essere ceduti, entro il 31.12.2022, solo per intero, ad altri soggetti, anche alle banche e ad altri intermediari finanziari, ma con le analoghe limitazioni previste per i crediti relativi ai bonus edilizi.
Tuttavia, le modalità operative della cessione del credito sono demandate ad uno specifico Provvedimento dell’Agenzia Entrate, ad oggi, non emanato.
Lo Studio è a disposizione per verificare i requisiti ed il calcolo del credito d’imposta.
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(1) Il costo medio della componente energia elettrica deve essere calcolato tenendo conto dei costi per:
- l’energia elettrica, incluse le perdite di rete;
- il dispacciamento, inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità;
- la commercializzazione.
sarà escluso ogni altro costo accessorio diretto e/o indiretto indicato in fattura diverso dalla componente energetica, ad esempio le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte inerenti alla componente energia.
per semplificare si dovrà fare riferimento alla macrocategoria indicata in fattura alla voce “spesa per la materia energia”.
il costo medio così ottenuto dovrà essere ridotto anche di eventuali sussidi o di qualsiasi beneficio economico, fiscale/non fiscale conseguito dall’impresa a copertura totale/parziale della componente energetica.
(2) Il periodo di riferimento è individuato per competenza, ovvero le spese della componente energetica devono essere effettivamente sostenute nel trimestre e documentate mediante fattura. Non possono essere considerati i consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dal gestore.
DAL 01.07.2022 OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA PER I FORFETTARI, MINIMI E REGIME 398
/0 Commenti/in Area Economica, News/da Wise CommercialistiOBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA PER FORFETTARI, MINIMI E REGIME 398
Dal 01.07.2022 entra in vigore l’OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA per i seguenti soggetti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi superiori a €. 25.000:
- Soggetti in regime fiscale FORFETTARIO;
- Soggetti in regime fiscale dei MINIMI;
- Soggetti in regime fiscale di cui agli art. 1 e 2 398/91.
In caso di attività iniziata nel corso del 2021 il limite dei €. 25.000 deve essere ragguagliato ad anno.
Dal 01.01.2024 la fattura elettronica diventerà obbligatoria per tutti senza limite di ricavi.
CONSEGNA DOCUMENTI DELL’ANNO 2021
I clienti che applicano il regime forfettario, il regime dei minimi o il regime 398 devono consegnare allo studio i documenti contabili del 2021 per la verifica dei limiti.
OBBLIGO POS DAL 30.06.2022 PER IL COMMERCIO, I SERVIZI ED I PROFESSIONISTI
/0 Commenti/in Area Economica, News/da Wise CommercialistiOBBLIGO POS DAL 30.06.2022
Dal 30.06.2022 sono obbligati ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di credito, bancomat e carte di debito:
- i soggetti che effettuano l’attività di commercio di beni;
- i soggetti che effettuano prestazione di servizi (anche artigiani, idraulici, elettricisti, etc);
- i professionisti (medici, avvocati, architetti, geometri, etc.).
SANZIONI
Per la mancata accettazione di pagamenti tramite carte elettroniche, DI QUALSIASI IMPORTO, è prevista una doppia sanzione:
- una sanzione fissa di €. 30,00 (trenta/00);
- una sanzione variabile pari al 4% del valore della transazione.
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