SCADENZARIO MARZO 2023

Per la consultazione dell’elenco completo delle scadenze fiscali di marzo 2023 pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccate sul seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php

 

Nuovo riconoscimento del diritto alla restituzione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica

Appena prima della fine dell’anno, Wise – Legal and Tax, con l’avv. Riccardo Rocca e l’avv. Andrea Rinaldi, ha ottenuto dal Tribunale di Milano un’altra sentenza (n. 10289 del 29/12/2022) che ha nuovamente riconosciuto il diritto alla restituzione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica.

Tale sentenza si segnala, anzitutto, per la ricchezza degli argomenti (la motivazione è di quasi trenta pagine) con i quali, in linea con una Giurisprudenza che ormai va sempre più consolidandosi e accogliendo in pieno la prospettazione degli Avvocati di Wise – Legal and Tax, ha ribadito: (1) l’illegittimità dell’imposta addizionale in questione per la sua contrarietà al diritto dell’Unione Europea, a prescindere dall’efficacia “orizzontale” o “verticale” delle Direttive; (2) l’insistenza di “finalità specifiche” che potessero giustificarla; e, infine, (3) la “non diversità” tra l’accisa e la sua addizionale.

La sentenza del Tribunale di Milano n. 10289/2022, inoltre, merita di essere particolarmente segnalata perché ha ritenuto irrilevanti, ai fini della sua decisione, le note questioni sollevate da un Collegio arbitrale di Vicenza e dai Tribunali di Udine e di Como, rispettivamente avanti alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e tuttora pendenti.

Al riguardo, infatti, il Tribunale ha giustamente rilevato che la decisione che gli era richiesta riguardava il diritto delle Aziende utilizzatrici di energia elettrica alla restituzione dell’imposta versata al loro fornitore dell’energia stessa, mentre la questione pendente avanti alla Corte costituzionale è relativa al rimborso, da parte del Fisco alle Imprese fornitrici di energia elettrica, dell’importo che queste siano state eventualmente condannate a restituire ai loro clienti, ossia una questione diversa e successiva (un posterius, come già detto più volte dalla Corte di Cassazione) rispetto a quella oggetto di causa; mentre, d’altra parte, la questione pendente avanti alla Corte di Giustizia U.E. riguarda l’interpretazione del concetto di “finalità specifiche” dell’imposta, sulla quale però la Corte stessa si è già pronunciata più volte, sicché è inutile attendere una sua nuova pronuncia.

In conclusione, dunque, il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di sospendere il processo in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia U.E. sulle questioni suddette e ha invece subito accolto la domanda di restituzione dell’imposta.

 

ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2022

A) – VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE AL 31.12.2022

Ai fini della redazione del bilancio dell’esercizio 2022 si rende necessaria la valutazione dei beni presenti in magazzino a fine esercizio.
E’ indispensabile, pertanto, redigere l’inventario analitico dei beni in rimanenza con riferimento alla situazione esistente al 31.12.2022.

Nel dettaglio delle rimanenze è necessario evidenziare:

1. il codice del bene/prodotto;

2. la descrizione;

3. il criterio di valorizzazione riconosciuto dalla legislazione fiscale (costo specifico, costo medio ponderato, Fifo o Lifo).

I criteri consigliati dallo Studio sono il costo specifico o il costo medio. Di seguito vi riportiamo un esempio di calcolo per il calcolo del costo medio ponderato della merce Y da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

Per la valutazione di beni prodotti dall’impresa o per l’applicazione di altri criteri potete contattare lo Studio.

4. l’unità di misura;

5. le quantità in rimanenza;

6. il valore totale.

Esempio di dettaglio delle rimanenze:

ESEMPIO DI COSTO MEDIO PONDERATO

Il metodo del costo medio ponderato consiste nell’applicare, a ciascuno scarico, un valore pari al prezzo medio ponderato d’acquisto.

Ipotizziamo di aver effettuato i seguenti acquisti:
in data 29.01.2022 – 100 unità di merce Y al prezzo di 15 euro l’una;
in data 26.04.2022 – 100 unità di merce Y al prezzo di 10 euro l’una;
in data 06.05.2022 si effettua una vendita di 50 unità di merce Y.

Determinazione del valore al 31.12.2022 da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

Merce Y scheda di movimenti dell’anno.

Il prezzo medio di acquisto al 31.12.2022 si ottiene in questo modo (1.500 + 1.000) / 200 = €. 12,50
Il prezzo medio di 12,50 viene moltiplicato per la consistenza a fine anno: 12,50 x 150 = €. 1.875,00

B) – LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI PER L’ANNO 2022
Al fine della deduzione per competenza dal reddito 2022, Vi invitiamo a liquidare i compensi agli amministratori ed ai collaboratori coordinati e continuativi delle società di capitali entro il 12.01.2023.

C) – DICHIARAZIONE PER USUFRUIRE DELLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 23% SUL 20% DEI COMPENSI PROVVIGIONALI
Ritenuta ridotta – i soggetti che percepiscono provvigioni occasionali e/o abituali, e che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi (escluso l’amministratore), devono inviare una dichiarazione ai loro clienti per usufruire della riduzione della ritenuta di acconto del 23% sul 20%.
Durata – La dichiarazione deve essere inviata prima dell’emissione della fattura ed è valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. La perdita dei requisiti deve essere comunicata tempestivamente alla controparte.
Invio – La dichiarazione deve essere inviata tramite raccomandata A/R o tramite PEC.

D) – CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE PERIODICA AL CONAI PER L’ANNO 2022
I soggetti che hanno importato beni e/o effettuato acquisti intracomunitari di merci nell’anno 2022 devono inviare al CONAI la dichiarazione periodica se superano gli importi minimi di esenzione.
La dichiarazione deve essere inviata telematicamente entro il 20.01.2023 ed è necessario registrarsi presso il sito del CONAI.

DETRAZIONE IVA PER ACQUISTI A CAVALLO D’ANNO 2022/2023

La detrazione iva degli acquisti a cavallo d’anno segue regole diverse rispetto alle regole ordinarie.

Si rende quindi necessario sollecitare i vostri fornitori a inviare la fattura entro fine anno (tenendo conto che lo SDI può impiegare fino a 5 giorni per consegnare la fattura).

L’iva delle fatture di acquisto datate 2022, ma ricevute nel 2023, potrà essere detratta SOLO nel 2023.

                    

FATTURA DI ACQUISTO DATATA 2022

 

 

Ricevuta nel 2022 e registrata nel 2022

 

L’iva a credito viene detratta nella liquidazione iva di dicembre 2022/IV trimestre 2022.

 

 

Ricevuta nel 2022 ma registrata nel 2023

 

 

  • Registrata entro il 30.04.2023. La fattura deve essere registrata in un sezionale e l’iva sarà detratta nella dichiarazione annuale 2022.
  • Registrata oltre il 30.04.2023. L’iva sarà indetraibile, per poter detrarre l’iva bisognerà presentare una dichiarazione iva integrativa.

 

 

Ricevuta nel 2023

 

La fattura datata 2022 ma ricevuta nel 2023 deve essere registrata nel 2023 e l’iva a credito verrà detratta nella liquidazione iva del 2023.

 

SOCIETA’ E IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

I soggetti in contabilità semplificata che ricevono nel 2023 la fattura datata 2022 hanno un ulteriore aggravio: il costo NON potrà essere dedotto nel 2022, diventerà deducibile nel bilancio 2023.

 

OMAGGI NATALIZI A CLIENTI E DIPENDENTI

Vi inviamo la presente circolare come promemoria per la disciplina fiscale degli omaggi a clienti e dipendenti.

Per la detraibilità ai fini dell’Iva il trattamento fiscale è diverso a seconda del costo dei beni:

  1. IVA detraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) non superiore ad €. 50,00;
  2. IVA indetraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) superiore ad €. 50,00.

La relativa cessione, in entrambi i casi costituisce una operazione “fuori campo IVA”.

Alla consegna degli omaggi consigliamo di emettere un DDT (con causale “cessione gratuita”) per vincere la presunzione di cessione onerosa.

 

le regole esposte valgono anche nel caso che i beni omaggio siano costituiti da alimenti e bevande e ceste natalizie. Il valore della cesta natalizia è dato dalla somma del costo dei singoli beni che la compongono.

  • Se la cesta natalizia è di valore inferiore a €. 50,00 l’iva è detraibile,
  • Se la cesta natalizia è di valore superiore a €. 50,00 l’iva è indetraibile.

I costi sostenuti dall’impresa per l’acquisto di beni non commercializzati e/o prodotti, da destinare ad omaggi, sono deducibili IRES/IRPEF se considerati inerenti.

Ai fini del costo sono interamente deducibili IRES/IRPEF i beni di costo unitario (iva indetraibile inclusa) inferiore a €. 50,00.

Diversamente, se il valore unitario di acquisto dell’omaggio “inerente” è superiore ad €. 50,00 si configura l’ipotesi di spesa di rappresentanza. In quest’ultimo caso la deducibilità IRES/IRPEF è consentita in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica dichiarati nell’anno con le seguenti percentuali:

 

 

 

 

– Se l’IRAP è conteggiata col metodo “da bilancio” il costo è deducibile (per soggetti IRES, imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria che abbiano esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile di cui all’art. 5 D. Lgs. 446/97).

– Se l’IRAP è determinata ai sensi dell’art. 5-bis D. Lgs 446/97 le spese in esame sono indeducibili (per società di persone e ditte individuali in semplificata, e per società di persone e ditte individuali in ordinaria che non hanno esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile col “metodo da bilancio”).

L’IVA afferente all’acquisto di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, è detraibile indipendentemente dal valore unitario del bene.

La successiva cessione costituisce una operazione imponibile e quindi deve essere assoggettata ad IVA con l’aliquota propria del bene.

La cessione gratuita di campioni di modico valore appositamente contrassegnati, in maniera indelebile e non con un’etichetta, è invece un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.

 

Si possono seguire alternativamente, i seguenti comportamenti:

1 – emettere fattura (TD01/TD24), con l’indicazione del valore del bene, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “cessione gratuita con rivalsa di IVA” se il cliente paga l’IVA, o “cessione senza rivalsa IVA” (art. 18 comma 3 DPR 633/72) se il cliente non paga l’IVA. Nel caso non si eserciti la rivalsa dell’IVA l’importo della stessa è totalmente indeducibile;

2 – emettere autofattura, per ogni singola cessione o globale mensile, con l’indicazione del valore dei beni, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “autofattura per omaggio”(TD27);

3 – annotare, su un apposito registro degli omaggi, preventivamente numerato, l’ammontare globale dei valori delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno con le relative imposte, distinte per aliquote.

Il trattamento ai fini IRES/IRPEF per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

Il trattamento ai fini IRAP per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

PROSPETTO RIASSUNTIVO:

(*) Salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non dover applicare l’IVA sulla cessione.

Gli omaggi ai dipendenti comportano l’indetraibilità dell’iva sugli acquisti e la successiva cessione gratuita è esclusa da iva.

Il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti è compreso fra le prestazioni di lavoro art. 95 TUIR ed è deducibile ai fini IRES/IRPEF.

– Gli omaggi in denaro ai dipendenti concorrono, indipendentemente dall’ammontare, alla formazione del reddito imponibile in capo agli stessi.

– Per l’anno 2022 gli omaggi in natura ai dipendenti e le somme erogate /rimborsate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche non concorrono alla formazione del reddito degli stessi se di importo annuo inferiore a €. 3.000 (detto importo è stato recentemente aumento con il decreto Aiuti quater).

Le spese per cene, feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose hanno un trattamento fiscale diverso in base ai soggetti che vi partecipano.

il costo è considerato una liberalità a favore dei dipendenti-IVA INDETRAIBILE
– COSTO Ires/Irpef deducibile al 75% nel limite del 5 ‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

 

il costo è considerato una spesa di rappresentanza -IVA INDETRAIBILE
– COSTO Ires/Irpef deducibile al 75% nei limiti proporzionati ai ricavi (1,5%, 0,6% o 0,4%)

 

In entrambi i casi è necessario indicare i nominativi dei partecipanti nella copia di cortesia dei documenti di spesa.