L’ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI FONDIARI INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO

Le clausole dei mutui fondiari indicizzati al Franco Svizzero, che prevedono il ricalcolo in tale valuta e la successiva riconversione in Euro del capitale restituito, sono nulle, poiché vessatorie, perchè oltre a non essere state redatte in maniera chiara e comprensibile determinano, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Tale vicenda, che coinvolge centinaia di clienti-consumatori “rei” di aver stipulato la medesima tipologia di contratto di mutuo fondiario, è stata affrontata da numerosi Tribunali (ex multis Roma, Trieste, Gorizia Milano e Udine), oltre che dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, i quali hanno sancito in maniera granitica, ai sensi degli artt. 117, comma 8 TUB e 36 Codice del Consumo, la nullità delle clausole di cui agli artt. 3, 4 e 5 della Vecchia versione del contratto di mutuo fondiario e di cui agli artt. 4 e 4-bis della Nuova versione del contratto in questione, relative ai meccanismi della doppia indicizzazione: finanziaria, riferita al tasso Libor CHF a 6 mesi e valutaria riferita al tasso di cambio CHF/EURO. Continua a leggere

GIUDICE COMPETENTE PER IL RIMBORSO DEI BIGLIETTI AEREI ACQUISTATI ONLINE

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, il giudice competente al quale chiedere il rimborso di un biglietto aereo a causa di un ritardo nel volo non è, di regola, quello della città in cui si trova la succursale della compagnia aerea, e nemmeno il domicilio del consumatore, soprattutto se si tratta di un biglietto acquistato online. La Corte di giustizia Ue nella sentenza in merito alla causa C-464/18 che vide coinvolta la nota compagnia aerea Ryanair ha individuato il giudice competente in quello del luogo di partenza, di arrivo oppure quello della sede sociale della compagnia aerea. Continua a leggere

L’assegno di divorzio: garanzia della parità di genere

Le unioni civili sono state introdotte per la prima volta all’interno dell’ordinamento italiano con la legge n.76/2016 (legge Cirinnà). Detta legge consente a persone dello stesso sesso, maggiorenni, di poter formalizzare la loro unione con una dichiarazione resa davanti all’ ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. I partner sono chiamati a scegliere il regime patrimoniale tra comunione e separazione dei beni e ad assumere reciprocamente gli obblighi di coabitazione, di assistenza morale e materiale, di contribuire, in ultimo, ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla rispettiva capacità di lavoro. I punti di contatto con il matrimonio sono evidenti. Continua a leggere

Scadenze fiscali aprile 2019

ENTRO IL 10  

  • IVA / invio telematico Comunicazione liquidazioni periodiche IVA / 4^ trimestre 2018 

ENTRO IL 16  

  • IVA / liquidazione marzo 2019
  • RITENUTE D’ACCONTO / marzo 2019
  • Contributi INPS dipendenti e collaboratori / marzo 2019

ENTRO IL 23

  • BOLLO / pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche emesse nel 1 trimestre 2019

ENTRO IL 26

  • INTRA / invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi/ marzo e 1^ trimestre 2019
  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge/ marzo e 1^ trimestre 2019

ENTRO IL 30

  • Invio agli agenti di commercio del prospetto, relativo al 2018, delle provvigioni maturate, contributi enasarco e Firr versato
  • BOLLO / pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche emesse nell’ anno 2018
  • Comunicazione dati fatture (ex spesometro)/ invio telematico dei dati delle fatture ricevute ed emesse nel 2^ semestre 2018
  • IVA / invio telematico “ESTEROMETRO”: Comunicazione fatture emesse e ricevute, nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2019, a e da soggetti UE ed EXTRA UE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica e da bolletta doganale.

Vi segnaliamo, inoltre, che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di aprile 2019 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data – (http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=04-2019).

ENASARCO – MASSIMALI E MINIMALI PER L’ANNO 2019

MASSIMALI PROVVIGIONALI ENASARCO PER L’ANNO 2019

L’importo dei massimali provvigionali 2019 per il calcolo dei contributi previdenziali, per gli agenti operanti come ditta individuale o società di persone, sono stabiliti nella misura seguente:

 

Tipologia rapporto

MASSIMALE PROVVIGIONALE 2019

MONOMANDATARIO

€. 38.331

PLURIMANDATARIO

€. 25.554

 

MINIMALI CONTRIBUTIVI PER L’ANNO 2019:

Gli importi dei minimali contributivi per il 2019, per gli agenti operanti come ditta individuale o società di persone, sono stabiliti nella misura seguente:

 

Tipologia rapportoMINIMALE CONTRIBUTIVO 2019
MONOMANDATARIO€. 856
PLURIMANDATARIO€. 428

 

 

Si rammenta che per determinare i minimali contributivi vanno considerati il:

 

PRINCIPIO DI PRODUTTIVITA’, in base al quale il minimale contributivo è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno.

La maturazione di provvigioni anche per un solo trimestre, fa scattare l’obbligo di versamento del minimale anche con riferimento agli altri trimestri in cui il rapporto non ha prodotto provvigioni.

Se il rapporto di agenzia è rimasto “improduttivo” per tutto l’anno, il minimale contributivo non è dovuto.

 

PRINCIPIO DI FRAZIONABILITA’, in base al quale il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali.

Scadenze fiscali marzo 2019

 

ENTRO IL 7

• CU / invio telematico all’ Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente, autonomo provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2018

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INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DAL 2019

DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO:

Il D.L. 119/2018 ha introdotto l’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi:

  • Dal 01.07.2019 per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a €. 400.000,00
  • Dal 01.01.2020 per tutti i soggetti.

 

DEFINIZIONE DI VOLUME D’AFFARI PER VERIFICA DELL’OBBLIGO

Il volume d’affari di riferimento del 2018 è quello complessivo dell’anno e non solo quello realizzato con i corrispettivi.

 

“REGISTRATORE TELEMATICO” O “STRUMENTI DI PROSSIMA INDIVIDUAZIONE”

L’invio telematico dei corrispettivi presuppone la dotazione:

  • di un “registratore telematico”;
  • o di nuovi strumenti, che saranno individuati dall’Agenzia Entrate come per esempio un “portale web dedicato”

 

INVIO CORRISPETTIVI TELEMATICI

I corrispettivi telematici devono essere inviati in formato XML. In caso di scarto deve essere trasmesso nuovamente il file corretto al sistema di interscambio entro 5 giorni.

 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

Dopo l’invio dei corrispettivi telematici è necessario procedere alla conservazione sostitutiva del file XML trasmesso.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO/ADEGUAMENTO REGISTRATORE DI CASSA

E’stato istituito un credito d’imposta pari al 50% del costo per l’acquisto del nuovo registratore di cassa o per l’adattamento di quello esistente.

Il credito di imposta viene concesso fino a un massimo di €. 250,00 per l’acquisto e fino a un massimo di €.50,00 per l’adattamento e si potrà usare successivamente alla registrazione della fattura di acquisto.

 

SANZIONI

In caso di omessa o ritardata comunicazione o di invio di dati non corretti è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di €. 250 a un massimo di €. 2.000.

Google viola il GDPR

La Cnil – Autorità francese per la protezione dei dati – emette sanzione da 50 milioni di euro

https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2019-01-21/google-multa-50-milioni-francia-violazione-gdpr-172454.shtml?uuid=AEOhWNJH&refresh_ce=1

 

Scadenze fiscali febbraio 2019

ENTRO IL 18

• IVA / liquidazione gennaio 2019 e 4^ trimestre 2018 solo trimestrali speciali

• RITENUTE D’ACCONTO / gennaio 2019

• Contributi INPS dipendenit e collaboratori / gennaio 2019

• Contributi INPS commercianti e artigiani / 4^ rata 2018

 

ENTRO IL 20

• Contributi ENASARCO / 4^ trimestre 2018

 

ENTRO IL 25

• INTRA / invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi / gennaio 2019

• INTRA / invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge / gennaio 2019

 

ENTRO IL 28

• IVA / invio telematico Comunicazione liquidazioni periodiche IVA / 4^ trimestre 2018

• IVA / invio telematico delle Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2018

• IVA / invio telematico “ESTEROMETRO”: Comunicazione fatture emesse e ricevute, nel mese di gennaio, a e da soggetti UE ed EXTRA UE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica e da bolletta doganale.

 

Vi segnaliamo, inoltre, che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di febbraio 2019 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data 

(http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=02-2019).

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Dall’anno in corso l’IMPOSTA di BOLLO sulle fatture di vendita elettroniche “FEB2B” deve essere versata in modo virtuale (ex D.M. del 28.12.2018).

Il versamento avverrà in uniche soluzioni trimestrali con le seguenti scadenze:

 

1^ trimestre

Entro il 20 APRILE

2^ trimestre

Entro il 20 LUGLIO

3^ trimestre

Entro il 20 OTTOBRE

4^ trimestre

Entro il 20 GENNAIO

A tal fine l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati relativi alle fatture elettroniche transitate per il SdI riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto IVA.

 

Il pagamento dell’imposta potrà avvenire alternativamente:

tramite lo specifico servizio presente nella predetta area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate con addebito sul conto corrente bancario;

 

tramite modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

 

Sulle fatture elettroniche, per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo, va riportata la seguente specifica annotazione:

 

“IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. DEL 28.12.2018”

 

Detta dicitura andrà compilata nel campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” della fattura elettronica.

 

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE CARTACEE

 

Ricordiamo infine che, per coloro che non sono obbligati all’emissione della fattura elettronica (soggetti minimi, forfettari) e per coloro che non possono emettere le fatture elettroniche, perché tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, l’imposta di bollo va assolta in modo cartaceo, mediante apposizione fisica della marca, che dovrà avere data non successiva alla data della fattura.