L’ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI FONDIARI INDICIZZATI AL FRANCO SVIZZERO
Le clausole dei mutui fondiari indicizzati al Franco Svizzero, che prevedono il ricalcolo in tale valuta e la successiva riconversione in Euro del capitale restituito, sono nulle, poiché vessatorie, perchè oltre a non essere state redatte in maniera chiara e comprensibile determinano, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Tale vicenda, che coinvolge centinaia di clienti-consumatori “rei” di aver stipulato la medesima tipologia di contratto di mutuo fondiario, è stata affrontata da numerosi Tribunali (ex multis Roma, Trieste, Gorizia Milano e Udine), oltre che dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, i quali hanno sancito in maniera granitica, ai sensi degli artt. 117, comma 8 TUB e 36 Codice del Consumo, la nullità delle clausole di cui agli artt. 3, 4 e 5 della Vecchia versione del contratto di mutuo fondiario e di cui agli artt. 4 e 4-bis della Nuova versione del contratto in questione, relative ai meccanismi della doppia indicizzazione: finanziaria, riferita al tasso Libor CHF a 6 mesi e valutaria riferita al tasso di cambio CHF/EURO. Continua a leggere