PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI “FINANZIARIA 2020”

La presente per informarVi su alcune delle principali novità fiscali introdotte dalla “Legge di Bilancio 2020” (Legge 27.12.2019, n. 160), per i soggetti titolari di partita iva, in vigore dal 01.01.2020 .

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1)Credito d’imposta per nuovi investimenti

In sostituzione del super ammortamento è stato introdotto un credito d’imposta pari al 6% del costo dell’investimento col limite massimo di spesa di €. 2.000.000. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali con l’esclusione dei veicoli aziendali e dei beni con coefficiente d’ammortamento inferiore al 6,5%, nonché fabbricati e costruzioni.

Anche l’iper ammortamento sui beni materiali è stato sostituito con il credito d’imposta in misura percentuale diversa a seconda che il costo dell’investimento sia maggiore o minore di determinate soglie. In particolare fino a €. 2,5 milioni di spesa, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40%. Oltre €. 2,5 milioni e fino €. 10 milioni il credito d’imposta si riduce al 20%.

Anche il maxi ammortamento sui beni immateriali è stato abolito ed è stato introdotto al suo posto un credito d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto del bene fino al tetto massimo di spesa di €. 700.000.

In base alla diversa tipologia di credito d’imposta, lo stesso può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con il modello F24 in 5 o 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene.

2) Fringe Benefit veicoli aziendali assegnati ai dipendenti

Per le assunzioni di nuovi dipendenti a far data dal 01.07.2020 è stata ridefinita la tassazione, in capo ai dipendenti, dei veicoli aziendali concessi in fringe benefit a seconda del grado di inquinamento del veicolo.

Consigliamo la gentile clientela di contattare lo Studio di consulenza del lavoro per maggiori informazioni.

3) Buoni pasto ai dipendenti

Sono deducibili dal reddito d’impresa e non concorrono a formare il reddito del lavoratore i buoni pasto fino all’importo complessivo giornaliero di €. 4 (prima era €. 5,29), aumentato a €. 8 (prima era €. 7) nel caso il buono pasto sia elettronico.

4) Regime forfetario e fattura elettronica

Per i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario e che optano per la fattura elettronica è prevista la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento da parte del fisco.

5) Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni solo per le società di capitali

E’ riconfermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (consente di calcolare maggiori ammortamenti e di ridurre la plusvalenza in caso di vendita) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (quindi dal 2022). La rivalutazione comporta il versamento di un’imposta sostitutiva pari al:

– 12% per i beni ammortizzabili;

– 10% per i beni non ammortizzabili.

6) Deducibilità IMU pagata sugli immobili strumentali

E’ stata modificata l’indeducibilità dal reddito dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Pertanto dal 01.01.2019 è prevista la deducibilità (IRPEF/IRES) dal reddito d’impresa e dal reddito di lavoro autonomo nella misure di seguito indicate:

– 50% nell’anno 2019;

– 60% nell’anno 2020 e 2021.

L’IMU rimane invece indeducibile ai fini IRAP.

7) Cambio periodicità Esterometro

E’ cambiata la periodicità dell’invio all’Agenzia delle Entrate dell’Esterometro: non è più mensile ma trimestrale.

Di seguito si indicano le nuove per l’anno 2020:

– I° trimestre gennaio, febbraio e marzo: entro il 17 maggio 2020;

– II° trimestre aprile, maggio e giugno: entro il 20 agosto 2020;

– III° trimestre luglio, agosto e settembre: entro il 16 novembre 2020;

– IV° trimestre ottobre, novembre e dicembre: entro il 16 marzo 2021.

PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI “FINANZIARIA 2020”

La presente per informarVi su alcune delle principali novità fiscali introdotte dalla “Legge di Bilancio 2020” (Legge 27.12.2019, n. 160), per le persone fisiche non titolari di partita iva, in vigore dal 01.01.2020 .

1) Detrazioni IRPEF 19% – obbligo di pagamenti tracciati

La detrazione Irpef del 19% per le spese e gli oneri di cui all’art. 15 TUIR è riconosciuta solo a condizione che la spesa venga sostenuta mediante bonifico o assegno bancario o altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio carte di credito, di debito, prepagata, bollettino postale).

Ricordiamo di seguito le spese che dovranno essere pagate come sopra indicato:

visite specialistiche sanitarie private;

spese veterinarie;

spese funebri;

spese intermediazione acquisto prima casa;

spese per la scuola (mensa, gite scolastiche, contributi scolastici facoltativi, no libri di testo);

spese per l’Università (tasse e affitto per studenti fuori sede);

spese asilo nido;

spese di assicurazione (vita, infortuni);

rate del mutuo per la detrazione degli interessi;

abbonamento al trasporto pubblico;

spese per addetti all’assistenza a persone non autosufficienti;

spese per l’attività sportive di ragazzi tra 5 e 18 anni;

erogazioni liberali.

Pertanto invitiamo la gentile clientela a conservare e allegare alla ricevuta/fattura di spesa, il bonifico, il bollettino postale ed in generale le quietanze dei mezzi di pagamento tracciabili utilizzati al fine di poter detrarre la spesa in dichiarazione dei redditi.

N.B. Sono escluse dal suddetto obbligo e quindi si possono pagare in contanti le spese per l’acquisto di medicinali, le spese per l’acquisto di dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture convenzionate SSN.

2) Detrazione IRPEF riqualificazione energetica 65 – 50%

E’ stato prorogato al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica per poter fruire della detrazione IRPEF del 65 – 50%.

In particolare trattasi delle spese per l’acquisto e la posa in opera di:

– schermature solari;

–  micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

– impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

3) Detrazione IRPEF recupero edilizio 50%

Anche in questo caso è prorogato al 31.12.2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (spese di ristrutturazione) per la detrazione del 50%, sull’importo massimo di spesa pari a €. 96.000.

4) Detrazione IRPEF “Bonus mobili” 50%

Proroga del termine al 31.12.2020 per il sostenimento delle spese di acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per forni), purché siano finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’01.01.2019.

5) Detrazione “Bonus verde” 36%

Proroga anche per il 2020 della detrazione Irpef su una spesa massima di €. 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo sul quale sono effettuati interventi di:

– “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti;

–  impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

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6) Detrazione IRPEF “Bonus facciate” 90% –

E’ stata introdotta la nuova detrazione Irpef pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e non prevede limite massimo di spesa.

Siamo tuttavia in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

E’ stata introdotta la nuova detrazione Irpef pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e non prevede limite massimo di spesa.

Siamo tuttavia in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

7) Riduzione soglia utilizzo contante dal 01.07.2020

A far data dal 01.07.2020 il divieto di utilizzo del contante si riduce da €. 3.000 a €. 2.000.

Scadenza fiscali gennaio 2020

ENTRO IL 12  

  • AMMINISTRATORI-COLLABORATORI / termine ultimo per il pagamento dei compensi relativi all’anno 2019

ENTRO IL 16  

  • IVA / liquidazione dicembre 2019
  • RITENUTE D’ACCONTO / dicembre 2019
  • Contributi INPS dipendenti e collaboratori / dicembre 2019

ENTRO IL 20

  • CONAI/ dichiarazione annuale e relativo pagamento del contributo per gli importatori di imballaggi immessi nel territorio nazionale nel 2019
  • BOLLO / pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche emesse nel 4^ trimestre 2019

ENTRO IL 27

  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge/ dicembre e 4^ trimestre 2019
  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi/ dicembre e 4^ 2019

ENTRO IL 31

  • IVA/ invio telematico “ESTEROMETRO”: Comunicazione fatture emesse e ricevute, nel mese di dicembre 2019, a e da soggetti UE ed EXTRA UE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica e da bolletta doganale
  • INAIL/ pagamento premio assicurazione casalinghe

Vi segnaliamo, inoltre,  che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di gennaio 2020 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data – (http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=01-2020).

COMPENSAZIONE CREDITI FISCALI – NOVITA’ DAL 2020

COMPENSAZIONI CREDITI FISCALI

Il regime già utilizzato per la compensazione dei crediti IVA è stato esteso anche ai crediti relativi alle imposte sul reddito e all’IRAP.

La compensazione in F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP maturati nel 2019, di importo superiore a €. 5.000,00, sarà subordinata ai seguenti adempimenti:

  • Apposizione del visto di conformità;
  • Presentazione delle dichiarazioni fiscali (comunque non prima del mese di maggio); decorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione si potrà usare il credito in compensazione.

SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Anche per i soggetti non titolari di partita IVA diventa obbligatoria la presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate per la compensazione dei crediti tributari.

NOVITA’ PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI

Il D.L. 124/2019 ha introdotto dal 01.01.2020 importanti novità per il versamento delle ritenute per alcune tipologie di appalti/subappalti.

APPALTATORI E SUBAPPALTATORI INTERESSATI

Sono interessati dalla nuova disciplina i soggetti che devono svolgere:

  •  una o più opere e/o uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a €. 200.000,00 (duecentomila/00) caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo dei beni strumentali del committente.

APPALTATORI E SUBAPPALTATORI ESONERATI

Sono esonerati i soggetti che certificano al committente entro la fine del mese precedente alla scadenza del versamento delle ritenute di possedere contestualmente i seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno tre anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi e aver effettuato versamenti di imposte non inferiori al 10% dell’ammontare dei ricavi risultanti dalle dichiarazioni;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per importi superiori a €. 50.000,00.

ADEMPIMENTI PER APPALTATORI/SUBAPPALTATORI INTERESSATI

  1. L’appaltatore/subappaltatore versa le ritenute relative ai lavoratori, detti importi NON POSSONO ESSERE COMPENSATI CON CREDITI FISCALI;
  2. Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza deve inviare al committente:
  • Le deleghe di versamento;
  • L’elenco nominativo, con codice fiscale, dei lavoratori impiegati nell’appalto/subappalto nel mese precedente;
  • Le ore lavorate da ciascun percipiente e la retribuzione corrisposta per l’opera svolta;
  • Il dettaglio delle ritenute effettuate nei confronti dei lavoratori con separata indicazione di quelle relativa alla prestazione affidata dal committente.

ADEMPIMENTI PER I COMMITTENTI

Il committente che non riceve entro i 5 giorni i documenti deve:

  • Sospendere il pagamento all’appaltatore sino a concorrenza del 20% del valore o fino al valore delle ritenute comunicate e non versate;
  • Comunicare entro 90 giorni, all’Agenzia Entrate, l’omissione dell’appaltatore.

ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2019

A) – VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE AL 31.12.2019

Ai fini della redazione del bilancio dell’esercizio 2019 si rende necessaria la valutazione dei beni presenti in magazzino a fine esercizio.

E’indispensabile, pertanto, redigere l’inventario analitico dei beni in rimanenza con riferimento alla situazione esistente al 31.12.2019.

Nel dettaglio delle rimanenze è necessario evidenziare:

1. il codice del bene/prodotto;

2. la descrizione;

3. il criterio di valorizzazione riconosciuto dalla legislazione fiscale (costo specifico, costo medio ponderato, Fifo o Lifo).

I criteri consigliati dallo studio sono il costo specifico o il costo medio. Di seguito vi riportiamo un esempio di calcolo per il calcolo del costo medio ponderato della merce Y da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

Per la valutazione di beni prodotti dall’impresa o per l’applicazione di altri criteri potete contattare lo Studio.

4. l’unità di misura;

5. le quantità in rimanenza;

6. il valore totale.

Esempio di dettaglio delle rimanenze:

CodiceDescrizione del beneCosto medio dell’anno o costo specificoUMQuantitàValore
……Merce Y……€. 12,50Kg.150€. 1.875,00
……Merce X……€. 6,50Mt.120€. 780,00
TOTALE€. 2.655,00

ESEMPIO DI COSTO MEDIO PONDERATO

Il metodo del costo medio ponderato consiste nell’applicare, a ciascuno scarico, un valore pari al prezzo medio ponderato d’acquisto.

Ipotizziamo di aver effettuato i seguenti acquisti:

in data 29.01.2019 – 100 unità di merce Y al prezzo di 15 euro l’una;

in data 26.04.2019 – 100 unità di merce Y al prezzo di 10 euro l’una;

In data 06.05.2019 si effettua una vendita di 50 unità di merce Y.

Determinazione del valore al 31.12.2019 da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

       Merce Y scheda di movimenti dell’anno.

Data Quantità Prezzo unitario acquisto Prezzo totale
29/01 Acquisto +100 €. 15,00  €. 1.500,00
26/04 Acquisto +100 €. 10,00 €. 1.000,00
06/05 Vendita -50
31/12 150 €. 12,50 €. 1.875,00

Il prezzo medio di acquisto al 31.12.2019 si ottiene in questo modo (1.500 + 1.000) / 200 = €. 12,50

Il prezzo medio di 12,50 viene moltiplicato per la consistenza a fine anno: 12,50 x 150 = €. 1.875,00

B) – LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI PER L’ANNO 2019

Al fine della deduzione per competenza dal reddito 2019, Vi invitiamo a liquidare i compensi agli amministratori ed ai collaboratori coordinati e continuativi delle società di capitali entro il 10.01.2020 (la legge prevede il 12, ma nel 2020 cade di domenica quindi è meglio anticipare).

Si precisa inoltre, che l’assegno staccato a favore dei suddetti soggetti deve essere anche incassato dagli stessi entro il 10.01.2020.

C) – DICHIARAZIONE PER USUFRUIRE DELLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 23% SUL 20% DEI COMPENSI PROVVIGIONALI

Ritenuta ridotta – i soggetti che percepiscono provvigioni occasionali e/o abituali, e che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi (escluso l’amministratore), devono inviare una dichiarazione ai loro clienti per usufruire della riduzione della ritenuta di acconto del 23% sul 20%.

Durata – La dichiarazione deve essere inviata prima dell’emissione della fattura ed è valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. La perdita dei requisiti deve essere comunicata tempestivamente alla controparte.

Invio – La dichiarazione deve essere inviata tramite raccomandata A/R o tramite PEC.

D) – CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE PERIODICA AL CONAI PER L’ANNO 2019

I soggetti che hanno importato beni e/o effettuato acquisti intracomunitari di merci nell’anno 2019 devono inviare al CONAI la dichiarazione periodica se superano gli importi minimi di esenzione.

La dichiarazione deve essere inviata telematicamente ed è necessario registrarsi presso il sito del CONAI.

E) – SUPER E IPERAMMORTAMENTO 2019

Gli investimenti agevolabili con il super e/o l’iperammortamento si dovranno concludere entro il 31 dicembre 2019, o entro tale data ci dovrà essere l’accettazione dell’ordine con pagamento di un acconto del 20% (in questo caso gli investimenti dovranno concludersi entro il 30.06.2020 per il superammortamento ed entro il 31.12.2020 per l’iperammortamento).

DICHIARAZIONI DI INTENTO – NOVITA’ 2020

OBBLIGO DI INDICAZIONE IN FATTURA DEL NUMERO DI PROTOCOLLO DI RICEZIONE DELL’AGENZIA ENTRATE

Dal 01.01.2020 il fornitore che riceve la dichiarazione d’intento ha l’OBBLIGO di indicare in fattura il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione.

SEMPLIFICAZIONI

  1. E’ stato abolito l’obbligo di consegnare la dichiarazione d’intento al fornitore, ma di fatto la si dovrà consegnare con la ricevuta di presentazione da cui risulti il numero di protocollo da indicare in fattura.
  2. E’ stato abolito l’obbligo di numerazione e annotazione su apposito registro delle dichiarazioni d’intento emesse e/o ricevute (consigliamo di tenere volontariamente il registro).

SANZIONI

E’ stata introdotta la sanzione dal 100% al 200% dell’iva non applicata (oltre al pagamento dell’imposta), se il fornitore emette fattura senza iva in mancanza della prova della presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia Entrate.

DETRAZIONE IVA PER ACQUISTI A CAVALLO D’ANNO 2019/2020

La detrazione iva degli acquisti a cavallo d’anno segue regole diverse rispetto alle regole ordinarie.

Per detrarre l’iva nella liquidazione di dicembre 2019 è necessario che la fattura elettronica sia ricevuta entro il 31.12.2019.

Si rende quindi necessario sollecitare i vostri fornitori a inviare la fattura entro fine anno (tenendo conto che lo SDI può impiegare fino a 5 giorni per consegnare la fattura).

L’iva delle fatture di acquisto datate 2019, ma ricevute nel 2020, potrà essere detratta SOLO nel 2020.

SOCIETA’ E IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

I soggetti in contabilità semplificata che ricevono nel 2020 la fattura datata 2019 hanno un ulteriore danno: il costo NON potrà essere dedotto nel 2019, diventerà deducibile nel bilancio 2020.

OMAGGI NATALIZI A CLIENTI E DIPENDENTI

OMAGGI A CLIENTI (PER LE IMPRESE)

A) Omaggio a clienti di beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

Trattamento ai fini IVA

Per la detraibilità ai fini dell’Iva il trattamento fiscale è diverso a seconda del costo dei beni:

  1. IVA detraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) non superiore ad €. 50,00;
  2. IVA indetraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) superiore ad €. 50,00.

La relativa cessione, in entrambi i casi costituisce una operazione “fuori campo IVA”.

Alla consegna degli omaggi consigliamo di emettere un DDT (con causale “cessione gratuita”) per vincere la presunzione di cessione onerosa.

CESTE NATALIZIE A CLIENTI: le regole esposte valgono anche nel caso che i beni omaggio siano costituiti da alimenti e bevande e ceste natalizie. Il valore della cesta natalizia è dato dalla somma del costo dei singoli beni che la compongono.

  • Se la cesta natalizia è di valore inferiore a €. 50,00 l’iva è detraibile,
  • Se la cesta natalizia è di valore superiore a €. 50,00 l’iva è indetraibile.

Trattamento ai fini IRES/IRPEF

I costi sostenuti dall’impresa per l’acquisto di beni non commercializzati e/o prodotti, da destinare ad omaggi, sono deducibili IRES/IRPEF se considerati inerenti.

Ai fini del costo sono interamente deducibili IRES/IRPEF i beni di costo unitario (iva indetraibile inclusa) inferiore a €. 50,00.

Diversamente, se il valore unitario di acquisto dell’omaggio “inerente” è superiore ad €. 50,00 si configura l’ipotesi di spesa di rappresentanza. In quest’ultimo caso la deducibilità IRES/IRPEF è consentita in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica dichiarati nell’anno con le seguenti percentuali:

Ricavi % di deducibilità sui ricavi
Fino a euro 10.000.000 1,5%
Per la parte eccedente i 10.000.000 e fino a 50.000.000 0,6%
Oltre i 50.000.000 0,4%

Trattamento ai fini IRAP

– Se l’IRAP è conteggiata col metodo “da bilancio” il costo è deducibile (per soggetti IRES, imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria che abbiano esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile di cui all’art. 5 D. Lgs. 446/97).

– Se l’IRAP è determinata ai sensi dell’art. 5-bis D. Lgs 446/97 le spese in esame sono indeducibili (per società di persone e ditte individuali in semplificata, e per società di persone e ditte individuali in ordinaria che non hanno esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile col “metodo da bilancio”).

B) Omaggio a clienti di beni prodotti e commercializzati dall’impresa

Trattamento ai fini IVA

L’IVA afferente l’acquisto di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, è detraibile indipendentemente dal valore unitario del bene.

La successiva cessione costituisce una operazione imponibile e quindi deve essere assoggettata ad IVA con l’aliquota propria del bene.

La cessione gratuita di campioni di modico valore appositamente contrassegnati, in maniera indelebile e non con un’etichetta, è invece un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.

Si possono seguire alternativamente, i seguenti comportamenti:

1 – emettere fattura, con l’indicazione del valore del bene, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “cessione gratuita con rivalsa di IVA” se il cliente paga l’IVA, o “cessione senza rivalsa IVA” (art. 18 comma 3 DPR 633/72) se il cliente non paga l’IVA. Nel caso non si eserciti la rivalsa dell’IVA l’importo della stessa è totalmente indeducibile;

2 – emettere autofattura, per ogni singola cessione o globale mensile, con l’indicazione del valore dei beni, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “autofattura per omaggio”;

3 – annotare, su un apposito registro degli omaggi, preventivamente numerato, l’ammontare globale dei valori delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno con le relative imposte, distinte per aliquote.

Trattamento ai fini IRES/IRPEF

Il trattamento ai fini IRES/IRPEF per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

Trattamento ai fini IRAP

Il trattamento ai fini IRAP per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

PROSPETTO RIASSUNTIVO:

(*) Salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non dover applicare l’IVA sulla cessione.

C) Omaggio ai dipendenti delle imprese

Gli omaggi ai dipendenti comportano l’indetraibilità dell’iva e la successiva cessione gratuita è esclusa da iva.

Il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti sono comprese fra le prestazioni di lavoro art. 95 TUIR e sono deducibili ai fini IRES/IRPEF.

Gli omaggi in denaro ai dipendenti concorrono, indipendentemente dall’ammontare, alla formazione del reddito imponibile in capo agli stessi.

Gli omaggi in natura concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti se di importo superiore a €. 258,23 nel periodo di imposta.

CENA AZIENDALE – deducibilità ai fini IRES/IRPEF

Le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose sono considerate:

  • spese di rappresentanza se vengono offerti a clienti, fornitori etc. In questo caso l’iva è indetraibile e il costo è deducibile al 75% nei limiti proporzionati ai ricavi (1,5%, 0,6% o 0,4%);
  • liberalità a favore dei dipendenti se vengono offerti ai soli dipendenti. In questo caso l’iva è indetraibile e il costo è deducibile al 75% nel limite del 5 ‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

In entrambi i casi è necessario indicare i nominativi dei partecipanti nella copia di cortesia dei documenti di spesa.

Scadenze fiscali dicembre 2019

ENTRO IL 16  

  • IVA / liquidazione novembre 2019
  • RITENUTE D’ACCONTO / novembre 2019
  • Contributi INPS dipendenti e collaboratori / novembre 2019
  • IMU / saldo 2019
  • TASI / saldo 2019

ENTRO IL 27

  • IVA/ acconto 2019
  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge/ novembre 2019
  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi/ novembre 2019

ENTRO IL 31 DICEMBRE

  • IVA / invio telematico “ESTEROMETRO”: Comunicazione fatture emesse e ricevute, nel mese di novembre 2019, a e da soggetti UE ed EXTRA UE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica e da bolletta doganale

DAL 01 GENNAIO 2020

  • Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate.

Vi segnaliamo, inoltre,  che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di dicembre 2019 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data – (http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=12-2019).