Coronavirus Covid19 e contratti in essere

Sommario:  1. Premesse; 2. L’impossibilità sopravvenuta e l’eccessiva onerosità: sospensione, risoluzione o riduzione del contratto? 3. Esame dei principali contratti d’impresa;  3.1 Contratto d’appalto; 3.2 Contratto d’opera; 3.3 Contratto di somministrazione: 3.4 Pacchetto turistico e titoli di viaggio; 3.5 Contratto d’albergo; 3.6 Contratto di lavoro subordinato; 3.6.1 Lavoro agile (smart working); 3.6.2 3.6.2 Congedo ordinario o ferie “forzate”; 3.7 Contratto di locazione commerciale.

  1. Premesse.

La pandemia da coronavirus COVID-19 sta impattando non solo sulla salute e sulla vita comune delle persone ma anche, in modo non indifferente, sulle dinamiche contrattuali legate all’operatività ordinaria.

Una serie di D.P.C.M. (in ordine di tempo, dal primo del 23 febbraio 2020, all’ultimo, alla data di oggi, del 1° aprile 2020) e in particolare il D.P.C.M. 11 marzo 2022 per come integrato dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, nonché il  D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, infatti, hanno imposto una serie di misure di distanziamento sociale che hanno comportato una forte limitazione degli spostamenti delle persone, nonché la riduzione se non addirittura la chiusura di molte attività produttive e commerciali (anzi, la chiusura di tutte, eccetto quelle elencate tassativamente dall’Allegato 1 del D.P.C.M. del 22 marzo 2020, che le ha identificate tramite il riferimento ai codici ATECO).

A fronte di tali provvedimenti restrittivi e interdittivi, c’è da chiedersi se e come essi possano incidere sulla normale prosecuzione dei rapporti contrattuali: infatti, a causa dei provvedimenti medesimi, una o entrambe le parti contraenti potrebbero trovarsi nell’impossibilita di adempiere.

  1.  L’impossibilità sopravvenuta e l’eccessiva onerosità sopravvenuta: sospensione, risoluzione o modifica del contratto?

Ai sensi dell’art. 1256 c.c., primo comma, c.c., l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, qualora non dipenda da causa imputabile al debitore ma sia invece determinata da caso fortuito (ossia da una circostanza imprevedibile e inevitabile dal debitore) o da causa di forza maggiore (ossia una circostanza “esterna” all’obbligazione e che sfugge al controllo del debitore) comporta generalmente l’estinzione dell’obbligazione, con la conseguenza che il debitore non è più tenuto al suo adempimento, divenuto impossibile senza sua colpa, né a risarcire il danno il danno che da ciò derivi al creditore.

Applicando tale regola generale all’ambito dei contratti, nei quali generalmente all’obbligazione di un contraente (ad esempio, la consegna di una merce o lo svolgimento di un’opera o di un servizio) corrisponde l’obbligazione dell’altro contraente (tipicamente, il pagamento del prezzo) e che per questo si chiamano a prestazioni corrispettive, giustificandosi causalmente l’una con l’altra, si ottiene che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta da un contraente ovvero l’impossibilità di utilizzare la prestazione della controparte e/o di realizzare lo scopo pratico del contratto comportano, ai sensi dell’art. 1463 c.c., l’automatica risoluzione del contratto, con la conseguenza che egli non è più obbligato ad eseguire la prestazione cui era obbligato e che anche l’altro contraente non è più obbligato a eseguire la sua controprestazione, anche se questa è rimasta possibile, e può anzi pretenderne la restituzione nel caso in cui l’abbia già eseguita.

Questo, in effetti, è ciò che può avvenire a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus, in quanto la prestazione di un contraente (ad esempio, si ripete, la consegna di una merce o lo svolgimento di un’opera o di un servizio) può essere impedita dai vincoli imposti dal governo alla mobilità e all’attività delle persone, nonché alle attività produttive e commerciali delle imprese; analogamente, a causa dell’emergenza coronavirus, la prestazione di un contraente, sebbene astrattamente ancora possibile, potrebbe non consentire più la realizzazione dello scopo per il quale era stato concluso il contratto (si pensi, ad esempio, a un contratto che abbia ad oggetto la realizzazione di un opera o la prestazione di un servizio per un’attività che non è più consentita); oppure, ancora, a causa dell’emergenza coronavirus, il valore e/o il costo della prestazione di uno dei contraenti potrebbe aumentare o ridursi eccessivamente, divenendo eccessivamente sproporzionato rispetto a quello della prestazione altrui o comunque rispetto a quanto avuto presente dalle parti al momento della conclusione del contratto.

Pertanto, qualora ciò concretamente accada, il contraente obbligato alla prestazione divenuta impossibile a causa del coronavirus può semplicemente comunicare per iscritto all’altro contraente che intende avvalersi della risoluzione del contratto ex art. 1463 c.c. (che, si ripete, è “automatica”, nel senso che non richiede la pronuncia di un giudice né di nessun altra autorità), con la conseguenza che egli non è più obbligato ad eseguire la prestazione e, d’altra parte, non può nemmeno pretendere la controprestazione dell’altro contraente; oppure, analogamente, il contraente che non può più ricevere né pretendere la prestazione della sua controparte, perché divenuta impossibile, può semplicemente comunicargli per iscritto che intende avvalersi della risoluzione del contratto ex art. 1463 c.c., con la conseguenza che anch’egli non sarà più obbligato ad eseguire la sua controprestazione, anche se questa è rimasta possibile, e potrà anzi chiederne la restituzione qualora l’abbia già eseguita.

Tuttavia, a tali comunicazioni e richieste, l’altro contraente potrebbe opporre che quella determinata dall’emergenza sanitaria da coronavirus non è un’impossibilità totale e definitiva, ma solo un’impossibilità temporanea (perché è immaginabile o almeno auspicabile che l’emergenza passi), con la conseguenza che il contratto non sarebbe risolto “automaticamente” di diritto, ma sarebbe invece solo “sospeso”, ai sensi degli artt. 1256 c.c., secondo comma, e 1464 c.c., nel senso che il debitore non può essere ritenuto responsabile per il ritardo e/o inadempimento finché sussiste la detta impossibilità, mentre le obbligazioni reciproche dei contraenti (e la loro responsabilità) tornerebbero ad essere vincolanti una volta finita l’emergenza.

Anche in questo caso, però, il contraente interessato alla risoluzione del contratto potrebbe fondatamente sostenere che, se è vero che solo l’impossibilità totale e definitiva comporta la risoluzione del contratto, è altresì vero che, proprio ai sensi degli art. 1256 c.c., secondo comma, e dell’art. 1464 c.c. l’impossibilità della prestazione va valutata con riferimento all’interesse concreto del creditore, con la conseguenza che, quando tale interesse sia venuto meno o sia divenuto irrealizzabile lo scopo pratico che le parti volevano raggiungere con quello specifico contratto, questo comunque si risolve, in quanto «l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla» (art. 1256 c.c., secondo comma, c.c.) e «quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte può recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale» (art. 1464 c.c.).

Allo stesso modo, qualora concretamente accada che, a causa dell’emergenza coronavirus, la prestazione di una parte sia divenuta eccessivamente onerosa rispetto all’altra, il contrante obbligato a fornirla può domandare al giudice la risoluzione del contratto (art. 1467, primo comma,  c.c.), che dunque con è “automatica” come nel caso di impossibilità sopravvenuta,  ma anche in questo caso l’altro contraente potrebbe opporsi sostenendo che la sproporzione venutasi a creare tra prestazione e controprestazione a causa dell’emergenza coronavirus non è “eccessiva”, oppure offrendo una “equa” modifica (su cui equità, potrebbe comunque ancora sorgere ulteriore controversia) delle condizioni del contratto (art. 1467, terzo comma, c.c.).

In sostanza, dunque, gli effetti giuridici del COVID-19 sui negozi stipulati dovranno essere esaminati e valutati in concreto caso per caso.

  1. Esame dei principali contratti d’impresa.

Ciò posto in termini generali, si evidenziano di seguito le conseguenze del COVID-19, quale causa di impossibilità e/o inutilizzabilità sopravvenuta della prestazione o di sua eccessiva onerosità, sui principali contratti d’impresa.

A causa dei provvedimenti dell’Autorità emanati a tutela della salute pubblica, le parti di un contratto di appalto d’opera e/o di servizi potrebbero essere impossibilitate a svolgere la propria prestazione.

L’appaltatore, ad esempio, si potrebbe trovare in una delle seguenti situazioni:

In tali casi, l’appaltatore non potrà essere ritenuto responsabile dell’inadempimento e/o del ritardo dell’esecuzione della prestazione, in quanto si tratta di un impedimento dovuto a causa di forza maggiore o a un ordine dell’Autorità pubblica.

L’esecuzione del contratto sarà, dunque, (quantomeno) temporaneamente sospesa fino a quanto gli impedimenti oggettivi cesseranno, con la conseguenza che l’appaltatore non dovrà svolgere la propria prestazione e il committente non dovrà provvedere al pagamento del compenso.

Si segnala che in caso di morte dell’appaltatore, il contratto continua a produrre effetti e non si risolve ipso iure, ma rimane in ogni caso salva la facoltà del committente di recesso ex art. 1674 c.c.

Il committente, dal canto suo, potrebbe ad esempio trovarsi a dover affrontare le seguenti situazioni:

  •  3.2 Contratto d’opera.

Il prestatore d’opera potrebbe essere impossibilitato ad eseguire la propria prestazione perché, ad esempio, vi è ordine dell’Autorità pubblica che gli impedisce di eseguirla, come può essere il divieto di spostamento perché ha contratto il virus: in tal caso, il prestatore non potrà essere ritenuto responsabile dell’inadempimento e l’esecuzione del contratto si sospenderà fintanto che la causa di forza maggiore o i provvedimenti dell’autorità non cessino.

Il committente, a sua volta, non sarà obbligato al pagamento del corrispettivo fintanto che perdura la causa di impossibilità; egli rimarrà invece obbligato al pagamento del corrispettivo per tutte le prestazioni che il prestatore ha eseguito anteriormente al periodo di emergenza sanitaria; in ogni caso, il committente potrà recedere unilateralmente dal contratto, purché tenga indenne il prestatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (cfr. art. 2227 e art.2237 c.c.).

  •  3.3 Contratto di somministrazione.

Nel contratto di somministrazione, il somministratore esegue a favore del somministrato le prestazioni periodiche di beni o cose verso il corrispettivo di un prezzo.

Il somministratore, a causa dell’epidemia da COVID-19, potrebbe essere impossibilitato a eseguire a favore del somministrato la propria prestazione e, in tal caso, egli non potrà essere ritenuto responsabile dell’inadempimento della prestazione: conseguentemente, l’esecuzione del contratto si sospende fino a quanto stabilito nell’ordine dell’autorità; va da sé che, se l’oggetto del contratto di somministrazione concerne fornitura di beni o servizi non coinvolti dai provvedimenti restrittivi o interdittivi dell’Autorità pubblica perché considerati “essenziali” (ad esempio, gas, energia elettrica, giornali, riviste, eccetera) l’esecuzione del contratto non potrà essere sospesa e il somministratore sarà obbligato ad adempiere alla propria prestazione.

Il somministrato, una volta cessato il periodo di sospensione, potrà chiedere la risoluzione del contratto se l’inadempimento del somministrante perdura, è di notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti ex art. 1564 c.c.; nel caso invece di contratto a tempo indeterminato, rimane sempre salva la facoltà del somministrato di recedere dal contratto, dando un congruo preavviso al somministratore ex art. 1569 c.c.

All’art. 28 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, si è previsto che alcune particolari categorie di viaggiatori[1], essendo impossibilitate a usufruire del proprio c.d. pacchetto e/o titolo di viaggio a causa del contagio da COVID-19 o di un provvedimento dell’autorità, potranno recedere dal contratto (salvo che la prestazione non abbia avuto già inizio di esecuzione).

Stante il recesso del viaggiatore, il tour operator e/o l’intermediario o la compagnia aerea o di trasporti potrà:

  1. offrire un c.d. pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore; oppure
  2. rimborsare il corrispettivo versato per il titolo di viaggio e/o per il pacchetto; oppure
  3. emettere un voucher da utilizzare entro 1 anno dalla sua emissione di importo pari al rimborso spettante.

Si segnala che dall’8 marzo 2020 il Governo ha posto il divieto, durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, a tutti i cittadini italiani di allontanarsi dalla propria abitazione, se non per motivi lavorativi e di salute: a fronte di ciò, si ritiene che tutti i cittadini italiani (non solo ai soggetti particolari di cui al D.L. n. 9/2020), che abbiano acquistato un titolo di viaggio o pacchetto turistico fruibile dal 8 marzo 2020 fino a tutto il periodo di restituzione disposto dall’autorità per COVID-19, possano recedere dal contratto per impossibilità sopravvenuta nell’esecuzione dell’oggetto.

  • 3.5 Contratto d’albergo

Con il D.P.C.M del 8 marzo 2020 e con le successive proroghe, il Governo ha disposto a tutti i cittadini italiani il divieto di allontanamento dalla propria abitazione se non per comprovate esigenze lavorative, di salute e di necessità.

Fino a che tali provvedimenti non scadranno o non saranno revocati, il cliente non potrà viaggiare in Italia e fuori da paese e, qualora abbia prenotato una camera di albergo in tale periodo di emergenza sanitaria, potrà disdire la prenotazione e chiedere all’albergatore la restituzione della caparra e/o acconto già versati.

Si segnala che il Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) ha esteso il precitato art. 28 D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 in tema di “pacchetti turistici” anche al contratto d’albergo, prevedendo espressamente che l’albergatore, a fronte del recesso del cliente dovuto all’emergenza coronavirus, potrà:

  1. rimborsare il corrispettivo versato per il titolo di viaggio e/o per il pacchetto; oppure
  2. emettere un voucher da utilizzare entro 1 anno dalla sua emissione di importo pari al rimborso spettante.
  •  3.6 Contratto di lavoro subordinato

A seguito dell’emanazione del D.P.C.M del 4 marzo 2020 il datore di lavoro per contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 può adottare la modalità di lavoro agile (cosiddetto “smart working”) oppure invitare i dipendenti a mettersi in congedo ordinario o ferie “forzate”.

3.6.1 Lavoro agile (smart working)

Il lavoro agile (smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e da un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi.

Il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale la possibilità del datore di lavoro di adottare unilateralmente la modalità di lavoro agile (smart working), senza un previo accordo scritto tra azienda e dipendente durante tutto il periodo dell’epidemia.

In sostanza, il lavoratore potrà svolgere le proprie mansioni dal pc della propria abitazione, salvo in ogni caso l’obbligo di assumere ogni misura operativa, organizzativa e tecnica, idonea a garantire l’accesso, disponibilità e sicurezza dei dati trattati, evitando pertanto di assumere comportamenti che possano comportare rischi di perdita di dati, accesso non autorizzato o di diffusione, analogamente a quanto previsto per i servizi effettuati in sede.

Dal canto suo, il datore di lavoro, ai fini dell’adottabilità dello smart working dovrà:

  1. inviare al dipendente una comunicazione di avviso di smart working;
  2. predisporre un’autodichiarazione per dipendente di avviso di attivazione di smart working per motivi emergenziali.

Tali modelli dovranno essere trasmessi con comunicazione telematica obbligatoria al sito del Ministero del Lavoro entro il giorno antecedente a quello d’inizio della prestazione lavorativa; la mancata comunicazione comporterà una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.

3.6.2 Congedo ordinario o ferie “forzate”.

Qualora il datore di lavoro decida di non adottare la modalità del lavoro agile, potrà invitare i dipendenti a mettersi in congedo ordinario o “ferie forzate”.

In caso di congedo ordinario al dipendente spetta la normale retribuzione. Rimangono in ogni caso esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.

In concreto, può distinguersi la seguente possibile casistica.

Dal lato dipendente:

  1. il dipendente in malattia o in quarantena obbligatoria non può usufruire dello smart working, in quanto è in uno stato di sospensione del rapporto di lavoro, ma ha diritto alla retribuzione; in caso di quarantena, l’assenza del dipendente dovrà essere disciplinata secondo le previsioni di legge e contrattuali che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro; 
  2. Se il dipendete ha timore di essere stato contagiato e non si reca sul luogo di lavoro, esso viene considerato in assenza ingiustificata situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento

Dal lato datore di lavoro:

  1. se l’attività lavorativa viene sospesa volontariamente dal datore di lavoro, il lavoratore continua ad avere diritto alla retribuzione, ma il datore di lavoro potrà imporgli di utilizzare fino ad esaurimento i giorni di ferie/permessi maturati;
  2. se l’attività lavorativa viene sospesa a causa di un provvedimento autoritativo del Governo (ad esempio, il DPCM del 11 marzo 2020 che ha imposto la chiusura delle attività commerciali), il rapporto di lavoro si ritiene sospeso e il lavoratore non avrà diritto alla retribuzione, in quanto si tratta di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per motivi oggettivi, ma potrà accedere alle varie forme di previdenza sociali (cassa integrazione e FIS) che anzi sono state potenziate.

In ogni caso, l’art. 46 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia) ha previsto che, fino a sessanta giorni dopo la sua entrate in vigore (cioè fino al 16 maggio 2020), salve successive proroghe, saranno precluse le nuove procedure di licenziamento collettivo  e sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020 e che, fino allo stesso termine, non saranno consentiti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (ossia per ragioni “economiche”), qualunque sia il numero di dipendenti dell’azienda.

  • 3.7 Contratto di locazione commerciale.

Con il D.P.C.M dell’11 marzo 2020 e successive proroghe, il Governo ha sospeso tutte le attività commerciali al dettaglio (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità), nonché le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e le attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Le conseguenze di tale provvedimento sui contratti di locazione degli immobili in cui si svolgono e dette attività non sono purtroppo sicure.

Va infatti precisato che i detti divieti non incidono sulla prestazione principale del locatore, ovvero la messa a disposizione di locali idonei all’uso che ne è consentito ai sensi del contratto, in quanto non hanno alcuna attinenza all’immobile in cui si svolge l’attività, alle sue caratteristiche o alla sua idoneità all’uso pattuito; del pari non è affatto scontato che, in termini di rigorosa causalità, la chiusura temporanea dell’attività renda impossibile la prestazione principale del conduttore consistente nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, tanto più che ai sensi del D.P.C.M. 11/03/2020 l’attività di ristorazione è consentita con consegna a domicilio ed è altresì permesso il commercio di qualsiasi tipo di prodotto via internet e per corrispondenza.

Tuttavia, è inevitabile che per il conduttore, a causa dell’oggettivo crollo del fatturato e degli incassi conseguente alla “chiusura” dell’attività commerciale, possano insorgere una crisi di liquidità e con essa serie difficoltà a pagare il canone di locazione di un immobile commerciale divenuto giocoforza improduttivo.

Le soluzioni possono essere, in astratto, le seguenti:

–       può dirsi anzitutto che  resta ferma l’applicabilità dell’art. art. 27, ottavo comma, della legge 392/1978, ai sensi del quale il conduttore può recedere dal contratto in caso di “gravi motivi” (che potrebbero ben rinvenirsi nell’emergenza coronavirus e nei conseguenti provvedimenti di sospensione delle attività commerciali), ma in tal caso deve concedere al locatore un preavviso di almeno sei mesi e dunque è in ogni caso tenuto a corrispondergli il canone di locazione per tutto il semestre di preavviso;

–       in alternativa, il conduttore potrebbe domandare al giudice la pronuncia della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., facendo valere la grave alterazione dell’equilibrio tra il valore delle prestazioni corrispettive causata da eventi straordinari, imprevedibili e successivi all’assunzione dell’impegno, quali sono senza subbio l’emergenza Coronavirus e i conseguenti provvedimenti governativi: in tal caso, benché il rimedio previsto dal codice civile sia la risoluzione del contratto, il creditore (ossia il locatore) può evitarla offrendo una equa modifica delle condizioni (cfr. ultimo comma art. 1467 c.c.);

–       altrimenti, si potrebbe sostenere che, a causa delle dette circostanze, si è determinata un’impossibilità sopravvenuta di realizzazione dello scopo pratico per cui è stato concluso il contratto di locazione (ossia lo svolgimento delle dette attività commerciali), il che determina l’automatica e immediata risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c., senza che sia necessaria alcuna pronuncia giudiziaria, bastando invece la semplice comunicazione del contraente che intende avvalersene (e possono essere entrambi) all’altro: tuttavia, da un lato, si potrebbe obiettare che l’impossibilità in questione è solo temporanea e, dunque, non può giustificare la risoluzione del contratto, ma semmai solo la sua sospensione e, dall’altro, la risoluzione del contratto potrebbe non corrispondere all’interesse né del locatore né del conduttore, essendo entrambi interessati, seppure per diversi motivi, alla conservazione del rapporto.

Si potrebbe allora sostenere che le circostanze in questione, se anche non giustificassero la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (trattandosi di impossibilità solo temporanea), possono comunque determinare la sospensione dell’esecuzione del contratto finché esse perdurano, comportando dunque anche la sospensione dell’obbligo del conduttore di pagare il canone di locazione e del diritto del locatore di pretenderlo, non potendo dunque il secondo intimare al primo lo sfatto per morosità: tuttavia, una tale soluzione  dovrebbe corrispettivamente comportare anche la “restituzione” al locatore, durante la sospensione del contratto, della disponibilità dell’immobile locato, mancando un solido riferimento normativo che consenta di conduttore di “tenersi” la disponibilità del bene locato senza avere l’obbligo di pagarne il corrispondente compenso al locatore (anche il precitato D.L. 18/2020, Cura Italia, infatti, non lo prevede espressamente, limitandosi solo a riconoscere, per l’anno 2020, ai soggetti esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, dei soli negozi e botteghe chiusi in seguito alla sospensione delle suddette attività commerciali).

Pertanto – anche in ragione dell’interesse di entrambe le parti a conservare il rapporto di locazione, sebbene temporaneamente sospeso, e il loro interesse reciproco a non dovere, il conduttore, sgomberare l’immobile, ovvero a non dovere, il locatore curare la custodia dei beni mobili che vi si trovano – la soluzione migliore al problema, anche al fine di evitare gli inevitabili contenziosi, parrebbe non poter essere che quella di un accordo tra le parti, che preveda ad esempio, in analogia con quanto previsto dall’art. 65 del D.L. Cura Italia, la riduzione del 60% del canone di locazione durante la sospensione del contratto

Sarà quindi opportuno che il conduttore formalizzi tempestivamente al locatore, con le relative motivazioni, la richiesta di riduzione o sospensione del canone di locazione, adducendo le ragioni di sopravvenuta impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore (motivi straordinari e imprevedibili), al fine di giungere ad una soluzione conciliativa, fermo restando che sarà comunque rimessa alla discrezionalità del locatore l’accettazione o meno della proposta di riduzione o sospensione.


[1] I soggetti interessati dal D.L. n. 9/2020 sono i seguenti: a) i soggetti nei confronti dei quali è stata disposta quarantena, b) soggetti domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio; c) dai soggetti risultanti positivi al virus COVID-19; d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, e) soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati, f) soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente destinazione in stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione dell’epidemia del COVID-19.

D.L. 18/2020 “DECRETO CURA ITALIA”

Vi illustriamo di seguito i principali provvedimenti del “Decreto Cura Italia” per l’emergenza COVID-19.

Tale decreto contiene anche alcune agevolazioni inerenti i rapporti di lavoro; Vi invitiamo pertanto a contattare anche il vostri Consulenti del Lavoro.

1. PROROGA VERSAMENTI FISCALI IN SCADENZA TRA L’8 MARZO E IL 31 MARZO

Le imprese e i professionisti con volume d’affari 2019 inferiore a 2.000.000,00 possono usufruire della proroga dei versamenti fiscali in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo relativi a:

  • Iva;
  • ritenute lavoro dipendente;
  • ritenute lavoro assimilato;
  • contributi previdenziali;
  • premi INAIL.

I versamenti prorogati dovranno essere effettuati entro il 01.06.2020 in un’unica soluzione o a rate (fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo).  

Esempi:

Tributo Scadenza originaria Scadenza prorogata
Liquidazione IVA mensile – Febbraio 2020 16/03/2020 01/06/2020
Saldo IVA 2019 – per i contribuenti trimestrali 16/03/2020 01/06/2020
Ritenute d’acconto – Febbraio 2020 16/03/2020 01/06/2020

Non è ancora stato previsto nulla per le prossime scadenze; siamo in attesa di nuovo decreto.

2. SOSPENSIONE DELLE CARTELLE

Sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. 

3. AVVISI BONARI

Le rate degli “avvisi bonari” NON sono state sospese, quindi devono essere pagate.

4. PROROGA ADEMPIMENTI FISCALI DICHIARATIVI

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

Dalla proroga resta escluso l’invio delle CU (Certificazioni Uniche) che resta fissato al 31.03.2020.

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Esempi:

Dichiarazione Scadenza originaria Scadenza prorogata
Modello IVA 2020 16/03/2020 30/06/2020
Modelli INTRA – Febbraio Marzo Aprile 25 mese successivo 30/06/2020
Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA del 1^ trimestre 2020 31/05/2020 30/06/2020

Non è ancora stato previsto nulla per le prossime scadenze; siamo in attesa di nuovo decreto.

5. SOSTEGNO FINANZIARIO PER MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

  • APERTURE DI CREDITO A REVOCA E ANTICIPI SU CREDITI – quelli esistenti al 29 febbraio NON possono essere revocati in tutto o in parte dall’istituto di credito fino al 30 settembre 2020;
  • PRESTITI NON RATEALI CON SCADENZA DALL’8 MARZO AL 30.09.2020 – sono prorogati, senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  • MUTUI FINANZIAMENTI E LEASING – previa comunicazione, con autocertificazione all’istituto bancario o alla società di leasing, le rate in scadenza prima del 30 settembre sono sospese sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.

6. INDENNITA’ DI  600 EURO

E’ riconosciuta un’indennità una tantum per il mese di marzo in misura pari a €. 600 a favore:

  • dei liberi professionisti, titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata INPS;
  • collaboratori senza partita IVA iscritti alla gestione separata INPS;
  • artigiani e commercianti.

L’indennità non concorrerà alla formazione del reddito e sarà erogata dall’Inps, previa domanda dell’interessato.

Sono esclusi dalle indennità i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (es. Dottori Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Architetti, Ingegneri, Geometri, Medici, ecc.).

7. CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE

Per il periodo d’imposta 2020 viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di €. 20.000,00.

8. CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NEGOZI

Ai soggetti esercenti attività d’impresa viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute per il canone di locazione, relativo al solo mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

La misura non si applica alle attività qualificate essenziali ed indicate dal DPCM 11.03.2020 che sono rimaste aperte.

COVID-19, Conte firma il DPCM 11 marzo 2020 – Chiusura delle attività commerciali, cosa rimane aperto?

Nuove misure sono state introdotte in tutta Italia fino al 25 marzo con il decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo 2020, dopo l’annuncio dell’OMS che ha definito pandemia lo stato attuale di diffusione del virus CODIV-19.

Il governo ha mirato alla chiusura degli esercizi con significativa concentrazione di popolazione e di difficile controllo e gestione quali ristoranti, bar, pub.

Il DPCM stabilisce la temporanea chiusura fino al 25 marzo su tutto il territorio nazionale delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo e zootecnico.

Alla luce del decreto, le seguenti attività di vendita di generi alimentari e prima necessità potranno rimanere aperte:
Ipermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Sono poi sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
Resta consentita:
La ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono poi sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetiste).
Restano consentite le seguenti attività:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

Corte di Appello di Venezia, Sent. n. 5512/2019 – Concorrenza sleale e marchio di fatto

La Corte d’Appello di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, nell’ambito di un giudizio di rinvio dopo che la Corte di Cassazione aveva parzialmente accolto le doglianze di una società soccombente in primo ed in secondo grado, ha statuito che “il presupposto costitutivo del diritto di riconoscimento del marchio di fatto è costituito tanto dalla priorità dell’uso del segno quanto dalla notorietà accompagnata ad esso, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte dei consumatori interessati. Infatti, l’uso tutelato è qualificato ed è finalizzato ad evitare la possibilità di confusione nel pubblico, che costituisce il fondamento della sua tutela, e deve essere effettivo e continuo, non essendo comunque essenziale in tal senso l’uso pubblicitario del segno.” Continua a leggere

ENASARCO – MASSIMALI E MINIMALI PER L’ ANNO 2020

MASSIMALI PROVVIGIONALI ENASARCO PER L’ANNO 2020

L’importo dei massimali provvigionali 2020 per il calcolo dei contributi previdenziali, per gli agenti operanti come ditta individuale o società di persone, sono stabiliti nella misura seguente:

         Tipologia rapporto MASSIMALE PROVVIGIONALE 2020
 
MONOMANDATARIO                                 €.  38.523
PLURIMANDATARIO                                 €.  25.682

MINIMALI CONTRIBUTIVI PER L’ANNO 2020:

Gli importi dei minimali contributivi per il 2020, per gli agenti operanti come ditta individuale o società di persone, sono stabiliti nella misura seguente:

         Tipologia rapporto MINIMALE CONTRIBUTIVO 2020
 
MONOMANDATARIO                                 €.  861
PLURIMANDATARIO                                 €.  431

Si rammenta che per determinare i minimali contributivi vanno considerati il:

PRINCIPIO DI PRODUTTIVITA’, in base al quale il minimale contributivo è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno.

La maturazione di provvigioni anche per un solo trimestre, fa scattare l’obbligo di versamento del minimale anche con riferimento agli altri trimestri in cui il rapporto non ha prodotto provvigioni.

Se il rapporto di agenzia è rimasto “improduttivo” per tutto l’anno, il minimale contributivo non è dovuto.

PRINCIPIO DI FRAZIONABILITA’, in base al quale il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali.

Scadenze fiscali marzo 2020

ENTRO IL 9

  • CU/ invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi corrisposti nel 2019

ENTRO IL 16  

  • IVA / liquidazione febbraio 2020
  • IVA / liquidazione 4^ trimestre 2019
  • RITENUTE D’ACCONTO / febbraio 2020
  • Contributi INPS dipendenti e collaboratori / febbraio 2020
  • Tassa annuale libri contabili e sociali anno 2020 per SRL e SPA

ENTRO IL 25

  • INTRA / invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi/ febbraio 2020
  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge/ febbraio 2020

ENTRO IL 31

  • ENASARCO / Versamento del Firr anno 2019
  • CU/consegna delle certificazioni uniche ai percettori dei redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi e dividendi anno 2019

Vi segnaliamo, inoltre,  che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di marzo 2020 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data – (http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=03-2020).

Impugnazione di testamento per difetto di forma: è valido il testamento vergato in stampatello.

Per il Giudice patavino l’autografia della scrittura – che insieme alla sottoscrizione del testatore è l’unico requisito formale previsto dalla legge a pena di nullità del testamento olografo – può essere accertata anche laddove il de cuius abbia utilizzato il carattere stampatello.

Scadenze fiscali febbraio 2020

ENTRO IL 17        

  • IVA / liquidazione gennaio 2020 e 4^ trimestre 2019 solo trimestrali speciali 2019
  • RITENUTE D’ACCONTO / gennaio 2020
  • Contributi INPS dipendenti e collaboratori / gennaio 2020
  • Contributi INPS commercianti e artigiani / 4^ rata 2019

ENTRO IL 20

  • Contributi ENASARCO / 4^ trimestre 2019

ENTRO IL 25

  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge/ gennaio 2020
  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi/ gennaio 2020

ENTRO IL 29

  • LIBRI CONTABILI/ aggiornamento, stampa e/o conservazione elettronica del libro giornale, libro inventari, registri IVA e schede contabili anno 2018

ENTRO IL 02 MARZO

  • IVA/ invio telematico Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA/ 4^ trimestre 2019

Vi segnaliamo, inoltre,  che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di febbraio 2020 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data – (http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=02-2020).

PROVA DELLE CESSIONI INTRA UE – NOVITA’ 2020

L’art. 41 del D.L. 331/93 (conv. L. 427/93) prevede, per la non imponibilità IVA delle cessioni a titolo oneroso nei confronti di Clienti UE, che i beni siano “trasportati spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto”.

L’onere della prova dell’effettiva uscita delle merci dal territorio italiano compete al cedente.

______________

Con decorrenza 01.01.2020 il nuovo art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011 elenca i documenti necessari per la prova delle cessioni intracomunitarie.

I mezzi di prova previsti sono diversi a seconda di chi effettua il trasporto (venditore o acquirente).

Trasporto effettuato dal VENDITORE o suo incaricato

In questo caso il venditore deve avere e conservare almeno 2 prove del gruppo A, non contraddittori e rilasciati da due diverse parti indipendenti:

A. Prove del gruppo A:

A.1 – documento o lettera CMR firmato;

A.2 – polizza di carico;

A.3 – fattura di trasporto aereo;

A.4 – fattura emessa dallo spedizioniere.

In alternativa il venditore potrà avere e conservare almeno 1 prova del precedente gruppo A e 1 prova del seguente gruppo B:

B. Prove del gruppo B:

B.1 – polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto dei beni;

B.2 – documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;

B.3 – documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad es. notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

B.4 – ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito di beni in tale Stato membro.

Inoltre, la norma prevede la predisposizione di un’AUTODICHIARAZIONE che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o per suo conto. Relativamente al testo di tale dichiarazione non è ancora stato fornito il contenuto minimo.

TRASPORTO EFFETTUATO DALL’ACQUIRENTE O SUO INCARICATO

INCOTERMS: EXW o FCA

Se il trasporto è effettuato a cura dell’acquirente, il venditore deve essere in possesso di:

  1. Dichiarazione dell’acquirente che deve pervenire al venditore entro il 10 del mese successivo alla cessione. Quindi la prima scadenza sarà il prossimo 10.02.2020 per le cessioni effettuate in gennaio 2020.

La dichiarazione dell’acquirente deve certificare:

  • che i beni sono stati spediti o trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto;
  • che la merce è giunta nello stato membro di destinazione di beni.

La dichiarazione deve contenere:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo delle merci;
  • in caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo;
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Trattandosi di Regolamento UE tale dichiarazione vi verrà richiesta anche dai vostri fornitori UE, se avrete organizzato/pagato voi il trasporto.

In allegato il modello da noi proposto.

Inoltre, 1 prova del precedente gruppo A e 1 prova del precedente gruppo B.

Considerazioni

Nella prima ipotesi, venditore nazionale che cura il trasporto al cliente UE, servono almeno due prove di non difficile reperimento; salvo il caso di merci consegnate al Cliente UE con mezzi di trasposto di proprietà. In tale ipotesi non è possibile soddisfare le previsioni dell’art. 45 bis.

Nella seconda ipotesi, venditore nazionale che NON cura il trasporto in quanto ha effettuato la vendita EXW o FCA, è molto più difficoltoso il reperimento delle due prove e della dichiarazione da parte del suo Cliente.

ISCRIZIONE AL VIES

Dal 01.01.2020 è obbligatoria la preventiva verifica dell’iscrizione al Vies del Cliente UE; la verifica deve essere conservata con la fattura di riferimento.

———————————————————————————————————————

MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL’ACQUIRENTE

STATEMENT ACCORDING TO ART. 45-BIS, 1.B)i), REG. (EU) N. 282/2011

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 45-BIS, 1.B)i), REG. (EU) N. 282/2011

Name of the Acquirer/Nome dell’Acquirente:

_______________________________________________________________________________________

Address of the Acquirer/Indirizzo dell’Acquirente:

_______________________________________________________________________________________

Member State of destination of the goods/Stato membro di destinazione dei beni:

_______________________________________________________________________________________

Quantity and nature of the goods/Quantità e natura dei beni:

Nature/Natura[1] Quantity/Quantità Document/Documento[2]
     

Date and place of the arrival of the goods/Data e il luogo di arrivo dei beni:

_______________________________________________________________________________________

Identification of the individual accepting the goods on behalf of the Acquirer/Identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’Acquirente:

Name and surname/Nome e cognome  
Position in the company/Ruolo nell’Azienda  

The Acquirer states that the goods have been dispatched or transported, to Member State of destination, by the Acquirer or by a third party on behalf of the Acquirer/L’Acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti, nello Stato Membro di destinazione, dall’Acquirente, o da un terzo per conto dello stesso Acquirente.

Place and date of issue/Luogo e data di rilascio                                 ____________________

The Acquirer/L’Acquirente

Name and surname/Nome e cognome  
Position in the company/Ruolo nell’Azienda  
Signature/Firma                                                               

[1] In the case of the supply of means of transport, it’s necessary to indicate the identification number of the means of transport/Nel caso di cessione di mezzi di trasporto, è necessario indicare il numero di identificazione del mezzo di trasporto.

[2]A reference to the documents relating to the dispatch or transport of the goods, such as a signed CMR document or note, a bill of lading, an airfreight invoice or an invoice from the carrier of the goods/Gli estremi dei documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere.

PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI “FINANZIARIA 2020”

La presente per informarVi su alcune delle principali novità fiscali introdotte dalla “Legge di Bilancio 2020” (Legge 27.12.2019, n. 160), per i soggetti titolari di partita iva, in vigore dal 01.01.2020 .

Risultato immagini per New

1)Credito d’imposta per nuovi investimenti

In sostituzione del super ammortamento è stato introdotto un credito d’imposta pari al 6% del costo dell’investimento col limite massimo di spesa di €. 2.000.000. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali con l’esclusione dei veicoli aziendali e dei beni con coefficiente d’ammortamento inferiore al 6,5%, nonché fabbricati e costruzioni.

Anche l’iper ammortamento sui beni materiali è stato sostituito con il credito d’imposta in misura percentuale diversa a seconda che il costo dell’investimento sia maggiore o minore di determinate soglie. In particolare fino a €. 2,5 milioni di spesa, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40%. Oltre €. 2,5 milioni e fino €. 10 milioni il credito d’imposta si riduce al 20%.

Anche il maxi ammortamento sui beni immateriali è stato abolito ed è stato introdotto al suo posto un credito d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto del bene fino al tetto massimo di spesa di €. 700.000.

In base alla diversa tipologia di credito d’imposta, lo stesso può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con il modello F24 in 5 o 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene.

2) Fringe Benefit veicoli aziendali assegnati ai dipendenti

Per le assunzioni di nuovi dipendenti a far data dal 01.07.2020 è stata ridefinita la tassazione, in capo ai dipendenti, dei veicoli aziendali concessi in fringe benefit a seconda del grado di inquinamento del veicolo.

Consigliamo la gentile clientela di contattare lo Studio di consulenza del lavoro per maggiori informazioni.

3) Buoni pasto ai dipendenti

Sono deducibili dal reddito d’impresa e non concorrono a formare il reddito del lavoratore i buoni pasto fino all’importo complessivo giornaliero di €. 4 (prima era €. 5,29), aumentato a €. 8 (prima era €. 7) nel caso il buono pasto sia elettronico.

4) Regime forfetario e fattura elettronica

Per i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario e che optano per la fattura elettronica è prevista la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento da parte del fisco.

5) Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni solo per le società di capitali

E’ riconfermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (consente di calcolare maggiori ammortamenti e di ridurre la plusvalenza in caso di vendita) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (quindi dal 2022). La rivalutazione comporta il versamento di un’imposta sostitutiva pari al:

– 12% per i beni ammortizzabili;

– 10% per i beni non ammortizzabili.

6) Deducibilità IMU pagata sugli immobili strumentali

E’ stata modificata l’indeducibilità dal reddito dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Pertanto dal 01.01.2019 è prevista la deducibilità (IRPEF/IRES) dal reddito d’impresa e dal reddito di lavoro autonomo nella misure di seguito indicate:

– 50% nell’anno 2019;

– 60% nell’anno 2020 e 2021.

L’IMU rimane invece indeducibile ai fini IRAP.

7) Cambio periodicità Esterometro

E’ cambiata la periodicità dell’invio all’Agenzia delle Entrate dell’Esterometro: non è più mensile ma trimestrale.

Di seguito si indicano le nuove per l’anno 2020:

– I° trimestre gennaio, febbraio e marzo: entro il 17 maggio 2020;

– II° trimestre aprile, maggio e giugno: entro il 20 agosto 2020;

– III° trimestre luglio, agosto e settembre: entro il 16 novembre 2020;

– IV° trimestre ottobre, novembre e dicembre: entro il 16 marzo 2021.