COVID-19 E POSSIBILITÀ DI CONTENIMENTO DEI LIMITI AL FUNZIONAMENTO DELLE IMPRESE

Sommario: 1. Attività economiche consentite e attività economiche vietate, 2. Attività economiche consentite previa comunicazione o autorizzazione; 3. Alcuni quesiti pratici; 4. Sanzioni

  1. Attività economiche consentite e attività economiche vietate

Come noto, il Governo con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, ha adottato su tutto il territorio nazionale e fino al 13 aprile 2020 misure di sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali il cui codice ATECO non sia ricompreso in quelli previsti all’Allegato 1 del D.P.C.M. del 22 marzo 2020 (come modificato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020).

In sostanza, dunque, solo le imprese il cui codice ATECO rientra in quelli indicati dal predetto allegato 1 possono continuare a svolgere la loro attività senza il bisogno di autorizzazioni e senza che sia necessario alcun adempimento formale o sostanziale; per contro, tutte le attività produttive industriali e commerciali il cui codice ATECO non è ricompreso nell’allegato 1 sono sospese fino al 13 aprile, e potranno proseguire la loro attività solo se organizzate in modalità di lavoro a distanza o lavoro agile (cfr. art. 1, lett. c, D.P.C.M. 22 marzo 2020).

  1. Attività economiche consentite previa comunicazione o autorizzazione

Inoltre, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha previsto anche alcune categorie di aziende che potranno continuare a svolgere la loro attività (e che, dunque, non sono necessariamente sospese), ma solo a condizione che abbiano previamente inviato una comunicazione alla competente Autorità pubblica o, in taluni altri casi, siano state da questa autorizzate.

In particolare, rimane consentita, ma condizionata nel senso suddetto, l’apertura e l’operatività delle imprese che svolgono le attività di cui all’art. 1 lett. d), g) e h) del D.P.C.M. del 22 marzo del 2020, ossia:

  • Le imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla L. n. 146/1990 (cfr. art. 1, lett d, DPCM 22 Marzo 2020); rientrano in questa tipologia le imprese che compongono la catena produttiva dei servizi attinenti alle attività consentite dalla legge, ad esempio la fornitura di beni e servizi per lo svolgimento delle attività indicate all’allegato 1 e per l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

In tal caso, il titolare dell’azienda dovrà inviare una comunicazione via p.e.c. con oggetto “DPCM 22 marzo 2020 – Comunicazione attività” alla Prefettura della provincia ove è ubicata l’attività produttiva (ad esempio, per la provincia di Padova, all’indirizzo protocollo.prefpd@pec.interno.it), allegando il modulo, dopo averlo compilato, che ogni Prefettura ha predisposto per le aziende e che, per comodità di chi legge, si allega(doc. 1) .

Le informazioni che tale documento richiede sono le seguenti:

  • dati del richiedente (generalità del richiedente e dell’azienda);
  • tipologia dell’attività: in particolare, bisogna indicare se l’attività svolta è funzionale ad assicurare la continuità delle filiere delle attività autorizzate o delle attività che erogano servizi di pubblicità o servizi essenziali ex L. 146/1990;
  • luogo in cui l’attività produttiva viene svolta;
  • imprese e/o amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite.

Tale comunicazione consentirà il legittimo esercizio dell’attività, salvo che nel mentre il Prefetto emetta un provvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa, nel qual caso l’azienda dovrà sospendere la propria produzione immediatamente.

  • Gli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso a un pericolo di incendio (art. 1, lett g.) DPCM 22 Marzo 2020).

Anche in tal caso, si dovrà dare pronta comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata della Prefettura della provincia ove è ubicata l’attività produttiva (ad esempio, per la provincia di Padova, all’indirizzo protocollo.prefpd@pec.interno.it) o in alternativa all’indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio ove è iscritta l’azienda (ad esempio, per Padova, cciaa@pd.legalmail.camcom.it).

Il titolare dell’impresa dovrà ancora indicare nell’oggetto della p.e.c.: “DPCM 22 marzo 2020 – Comunicazione attività” ed allegare, dopo averlo compilato, il predisposto dalla Prefettura competente e che nuovamente si allega(doc. 2) ,  contenente le seguenti indicazioni:

  • dati del richiedente (generalità del richiedente e dell’azienda);
  • tipologia delle attività svolte;
  • motivi di grave pregiudizio o pericolo di incendio;
  • documentazione utile a sottoporre a valutazione la propria richiesta (ad es: perizie o relazioni che attestino il pericolo o il pregiudizio derivante dalla chiusura).

Tale comunicazione consentirà il legittimo esercizio dell’attività, salvo che nel mentre il Prefetto emetta un provvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa, in tal caso l’azienda deve sospende immediatamente la propria produzione.

  • Le industrie rientranti nel comparto dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre che svolgono attività di rilevanza strategica per l’economia  nazionale (art. 1, lett h).

In tal caso, i titolari delle aziende dovranno richiedere una specifica autorizzazione allo svolgimento dell’attività d’impresa (non basta cioè una mera comunicazione), inviando una p.e.c. con oggetto “DPCM 22 marzo 2020 – Richiesta di autorizzazione” alla Prefettura della provincia ove è ubicata l’attività produttiva (ad esempio, per la provincia di Padova, all’indirizzo protocollo.prefpd@pec.interno.it), alla quale deve essere allegato, dopo averlo compilato, il modulo predisposto dalla Prefettura, che nuovamente si allega (doc. 3) , contenente le seguenti indicazioni:

  • dati del richiedente (generalità del richiedente e dell’azienda);
  • tipologia delle attività di cui si chiede l’autorizzazione (industria aerospazio, industria della difesa, rilevanza strategica per l’economica nazionale);
  • indicare gli elementi informativi dell’attività di cui si chiede l’autorizzazione.

Soltanto dopo il rilascio da parte della Prefettura dell’autorizzazione richiesta, l’azienda potrà proseguire la propria attività di produzione.

  1. Alcuni questi pratici

Il fatto che il D.P.C.M. 22 marzo 2020 e il suo Allegato 1 abbiano individuato le imprese che possono continuare ad operare facendo riferimento ai codici ATECO, ha determinato il sorgere di alcuni interrogativi, ai quali crediamo si possano dare sinteticamente le seguenti risposte:

  • se l’azienda ha più codici ATECO, indipendentemente dal fatto che uno sia primario e gli altri secondari, essa può continuare a svolgere soltanto l’attività riferita al codice ATECO indicato nell’allegato 1 DPCM 22 marzo 2020 o quella che le sia altrimenti consentita previa comunicazione all’Autorità pubblica e/o sua autorizzazione;
  • se l’azienda svolge occasionalmente un’attività il cui codice ATECO è ricompreso all’allegato 1 DPCM 22 Marzo 2020, essa non può continuare ad operare, in quanto i codici ATECO di cui all’allegato 1 servono ad individuare i soggetti che svolgono in via ordinaria e in modo continuativo alcune attività ritenuti essenziali;
  • se l’azienda è priva di codice ATECO, ad esempio perché straniera, essa può comunque svolgere solo le attività corrispondenti ai codici ATECO indicati nell’allegato 1 DPCM 22 marzo 2020 o che le siano altrimenti consentite previa comunicazione all’Autorità pubblica e/o sua autorizzazione;
  • se l’azienda si rivolge al mercato estero o a clienti stranieri, essa comunque può continuare a svolgere solo le attività corrispondenti ai codici ATECO indicati nell’allegato 1 DPCM 22 marzo 2020 o che le siano altrimenti consentite previa comunicazione all’Autorità pubblica e/o sua autorizzazione;
  • analogamente se si tratta di un’azienda estera che opera sul mercato italiano, essa può continuare a svolgere solo le attività corrispondenti ai codici ATECO indicati nell’allegato 1 DPCM 22 marzo 2020 o che le siano altrimenti consentite previa comunicazione all’Autorità pubblica e/o sua autorizzazione.
  1. Sanzioni

Le aziende che continuino a svolgere attività produttive, industriali e commerciali non consentite o limitate dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 e dal suo Allegato 1, possono incorrere in rilevanti sanzioni, ulteriormente inasprite dall’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

In particolare, è previsto che in caso di mancato rispetto delle misure di:

  • limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio (art. 1, co. 2, lett. u) D.L. n. 19/2020);
  • limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché’ di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti(art. 1, co. 2, lett. v) D.L. n. 19/2020);
  • limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio   di   pubbliche funzioni, nonché’ di lavoro autonomo, (art. 1, co. 2, lett. z) D.L. n. 19/2020);
  • limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a  eccezione di quelli  necessari  per  assicurare  la  reperibilità  dei  generi agricoli, alimentari e di prima necessità (art. 1, co. 2, lett. aa) D.L. n. 19/2020);

l’impresa o il professionista potrà essere punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000 (viene meno l’applicazione della sanzione di contravvenzione ex art. 650 c.p.) e altresì con sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione da parte dell’azienda, poi, la sanzione amministrativa verrà raddoppiata e quella accessoria sarà applicata nella misura massima, ossia 30 giorni di chiusura dell’attività.

COVID-19 RISTORANTI, BAR E FOOD DELIVERY

La ristorazione a distanza – cioè la consegna a domicilio dei cibi – è l’unica attività di fatto consentita ai pubblici esercizi (bar, trattorie, ristoranti, fast-food), a seguito del DPCM 11.3.2020.

Ma quali sono le modalità operative e le procedure da adottare per poter operare?

La Regione Veneto (con puntualizzazioni che, però, possono essere prese a riferimento anche in altre regioni), per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza alimentare, ha precisato che:

  • il confezionamento per la consegna a domicilio ed il trasporto dei pasti non sono oggetto di ulteriore notifica sanitaria, in quanto risultano già comprese tra le possibili attività svolte dagli operatori del settore alimentare;
  • la gestione delle fasi di confezionamento e trasporto deve essere presa in considerazione nell’ambito del proprio autocontrollo al fine di garantire protezione degli alimenti dalla contaminazione ed il mantenimento delle temperature di conservazione.  

Si rende quindi necessario adeguare le procedure HACCP in considerazione di diversi aspetti:

  1. prevedere l’attività di confezionamento e consegna dei cibi nei piani di autocontrollo igienico-sanitario;
  2. evitare i rischi di trasmissione del coronavirus tra gli operatori e tra questi e altri soggetti (fornitori, trasportatori, fattorini, clienti);
  3. garantire la consegna di alimenti e confezioni assolutamente sicuri.

Per venire incontro alle esigenze e per facilitare il compito degli operatori della filiera agroalimentare, Il Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati (SVIA) della USSL 7 Pedemontana ha predisposto delle utilissime Linee guida per food delivery di bar e ristoranti ai tempi del #Covid 19.

Queste Linee Guida rappresentano un vero e proprio vademecum e forniscono indicazionichiare e semplici, che ogni pubblico esercente può adattare alle caratteristiche del proprio sistema, stampare e applicare.

Qui di seguito, in sintesi, alcune delle indicazioni contenute, con particolare riferimento alla attività di ristorazione e consegna di cibi a domicilio ma con valenza generale per quanto attiene la gestione del personale e dei luoghi di lavoro.

  • Raccomandazioni igieniche generali

Le raccomandazioni igieniche per prevenire la trasmissione del virus (secondo le indicazioni del Ministero della Salute) sono basate su:

– distanze di sicurezza interpersonali (almeno un metro), da rispettare sempre e comunque;

– frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone o gel a base alcolica. Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani. Coprire sempre naso e bocca con fazzoletti monouso o con la piega del gomito quando si starnutisce o si tossisce;

– sanificazione frequente di superfici, strumenti e oggetti di lavoro;

– evitare di uscire di casa e recarsi a lavoro in caso di sintomi influenzali ovvero di contatto (o convivenza) con persone positive a Covid-19

  • Misure da applicare all’interno dei locali aziendali (luoghi di lavoro) e gestione del personale

Gli ambienti e strumenti di lavoro devono venire disinfettati, arieggiati e sanificati all’inizio e al termine di ogni turno. Dispositivi di Protezione e comportamenti prudenziali devono altresì venire adottati per prevenire il contatto fisico del virus con oggetti, cibi, superfici e altre persone.

In particolare, per il personale, sono essenziali:

– formazione e sensibilizzazione al rispetto delle precauzioni igieniche, anche attraverso cartelli informativi sui luoghi di lavoro;

– dotazione di idonei DPI, quali mascherine e guanti, tute/camici grembiuli monouso, sovra-scarpe.  Con particolare attenzione laddove non risulti possibile garantire in via continuativa un’adeguata distanza tra gli addetti, che rimane indispensabile per ridurre al minimo gli eventuali contatti lungo la linea di produzione;

– ridurre il numero di addetti contemporaneamente presenti nello stabilimento, modificando la turnazione ed evitando i contatti interpersonali ravvicinati in spogliatoi e locali di ristoro;

– incentivare l’uso di stoviglie e posateria monouso nelle mense, privilegiando porzioni preconfezionate;

– predisporre l’utilizzo della flotta aziendale in condizioni di sicurezza.

L’accesso ai locali deve venire limitato e comunque contingentato. Si deve:

– evitare il più possibile l’ingresso di visitatori, fornitori, clienti;

– stabilire fasce orarie per l’accesso di fornitori esterni. Condizioni, informazioni, modalità e tempi, percorsi (e bagni riservati) devono venire predefiniti in modo da ridurre al minimo le occasioni di contatto con il personale. Lavoratori, visitatori, appaltatori, trasportatori che non abbiano ottemperato alle misure di contenimento sono responsabili, anche in sede penale, dei loro comportamenti;

– limitare gli autisti dalla discesa dai mezzi. Ove ciò non sia possibile, provvedere loro disinfettanti per le mani e DPI (mascherine, guanti);

– trasmettere la documentazione di trasporto in via telematica.

Il datore di lavoro, prima dell’accesso al luogo di lavoro, può sottoporre il personale al controllo della temperatura corporea. Può anche vietare l’accesso a chiunque risulti avere una temperatura superiore a 37,5° C.

In presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali, il lavoratore ha l’obbligo di restare nel proprio domicilio e avvisare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria.

Il Garanteper la protezione dei dati personali ha chiarito che i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere a priori e in modo sistematico e generalizzato informazioni su eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o che comunque rientrano nella sfera extralavorativa. Resta tuttavia fermo per i lavoratori l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

  • Indicazioni per i gestori e i responsabili dell’autocontrollo

I gestori e i responsabili dell’autocontrollo devono seguire con rigore le prassi igieniche:

– tenere separati gli alimenti cotti da quelli crudi nelle fasi di conservazione, preparazione e confezionamento per la consegna;

– rispettare le temperature di conservazione degli alimenti, anche nelle fasi di stoccaggio e trasporto;

– tenere sempre separati gli utensili impiegati per gli alimenti crudi, da disinfettare dopo l’uso, rispetto a quelli usati dopo la cottura.

L’OMS informa chei coronavirus sono sensibili alle normali condizioni di cottura e sono inattivati a 70° C., di conseguenza il raggiungimento al cuore del prodotto ne assicura la completa distruzione.

  • Procedura di trasporto dei prodotti

L’attività di trasporto e consegna degli alimenti preparati è una fase critica, dunque è oggetto di apposite raccomandazioni, al fine di prevenire cross contamination e rialzi termici:

– igienizzazione accurata delle superfici oltreché delle mani,

– separazione dei locali destinati al ritiro del cibo da quelli impiegati alla sua preparazione,

– utilizzo di appositi contenitori o sacchetti a perdere ove riporre il cibo destinato al consumo a domicilio con adesivi di chiusura, graffette o altro,

– impiego di zaini termici o contenitori per il trasporto.

  • Etichettatura dei prodotti consegnati

I prodotti confezionati in mono o multi porzione vanno identificati apponendo una etichetta adesiva direttamente sulla confezione del piatto o su un’etichetta riepilogativa del contenuto all’esterno della borsa e/o del polibox dedicato

Le Linee Guida propongono un utile fac-simile delle informazioni essenziali al consumatore: nome produttore e contatto telefonico; destinatario; numero e tipo di prodotti, con richiamo alle temperature di conservazione nelle fasi di trasporto e conservazione.

Le indicazioni su modalità d’uso e allergeni devono essere fornite al momento dell’ordine, secondo quanto previsto del dal Reg. UE 1169/2011

Il cliente deve venire informato sulla necessità di ricevere l’addetto alle consegne indossando una mascherina protettiva e guanti, se possibile, mantenendo una distanza di sicurezza non inferiore a un metro. A tal fine, si incoraggia il pagamento elettronico.

COVID – 19 E AMBIENTI DI LAVORO

Come ormai noto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della pandemia da COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate e sono tuttora in essere (quantomeno sino al 13 aprile 2020) misure di sospensione di tutte le attività diverse da quelle elencate nell’allegato 1 DPCM 22.03.2020 (come modificato dal D. Ministero Sviluppo Economico 25.03.2020).

Tuttavia, anche alcune altre attività sono consentite: quelle funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 – previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente che ha il potere di sospendere l’attività in questione nella propria provincia – nonché i servizi di pubblica utilità, i servizi essenziali (farmacie, alimentari, edicole) e le attività di ristorazione con consegna a domicilio (cui è riservata una nota informativa a parte, nel nostro sito).

E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

  • Come devono comportarsi e come devono organizzarsi i datori di lavoro che gestiscono attività consentite?

Considerata la eccezionalità della situazione, si raccomanda di attenersi esclusivamente alle disposizioni provenienti da fonti istituzionali.

Va premesso che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, e che devono essere sospese le attività dei reparti aziendali ritenuti non indispensabili.

In particolare, si sottolinea che la responsabilità di tutela del rischio biologico è in capo al datore di lavoro, che si avvale della collaborazione del Medico competente, del Responsabile del Servizio di Protezione Prevenzione e del Rappresentante dei Lavoratori, ai fini della valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs.81/2008.

La Regione Veneto ha pubblicato (ultimo aggiornamento il 26.03.2020) le

Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.

La Regione Veneto precisa che non è necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in relazione al rischio da COVID-19, ad eccezione del caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo dell’azienda.

È utile tuttavia che l’azienda rediga, in collaborazione con i soggetti sopra indicati, un piano di intervento o una procedura per la gestione dei casi specifici, esemplificativamente analizzati e trattati nella stessa Circolare della Regione Veneto:

  • Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro.
  • Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro.
  • Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria).
  • Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19.
  • Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa.
  • Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa.

Sempre nella Circolare della Regione Veneto, troviamo le seguenti

Indicazioni per il Datore di Lavoro (e suoi collaboratori)

  • Tutela della salute pubblica

La diffusione dell’infezione rappresenta una questione di salute pubblica: la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di ciò il Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni provenienti da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia.

  • Limitazione delle occasioni di contatto

Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si riportano alcune misure di precauzione ritenute appropriate, da adattare, qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico, alle peculiarità della propria organizzazione (sono altresì possibili soluzioni alternative o integrative di pari efficacia o più incisive):

  • promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo, ferie e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva e favorire il massimo utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”);
  • adottare misure organizzative per favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, al fine di limitare al massimo le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita;
  • limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti produttivi;
  • limitare al massimo l’accesso ai visitatori;
  • individuare procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale;
  • evitare l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
  • privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione);
  • regolamentare l’accesso a spazi comuni, spogliatoi, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), limitando il numero di presenze contemporanee, il tempo di permanenza massima e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione);
  • laddove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione);
  • qualora, infine, non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, o non fossero possibili altre soluzioni organizzative, adottare strumenti di protezione individuale.
  • Norme di comportamento e corretta prassi igienica

Oltre alle misure organizzative sopra riportate, si ritiene necessario che il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, disponga misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), da estendere anche ai possibili utenti esterni (visitatori, fornitori, trasportatori, lavoratori autonomi, imprese appaltatrici). Tali misure comprendono:

 informare tutti i lavoratori che in caso di febbre (>37.5 °C), tosse o difficoltà respiratoria non si presentino al lavoro;

  • evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
  • sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
  • disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni; a tal proposito, per gli utenti esterni (fornitori, trasportatori, altro personale), individuare servizi igienici dedicati e vietare l’utilizzo di quelli del personale aziendale.

Per la pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19, applicare le misure straordinarie di seguito riportate: a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici)

  • Sorveglianza sanitaria

Considerato che, per la durata delle misure di restrizione disposte dai provvedimenti citati in premessa, le attività non indispensabili devono essere sospese e che devono essere incentivate ferie, congedi e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, si ritiene che i lavoratori non effettivamente in servizio non debbano essere inviati alla visita medica periodica finalizzata all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione, se in scadenza e/o scaduta. In ogni caso, per quanto riguarda l’attività di sorveglianza sanitaria, si rimanda alle indicazioni riportate nella sezione successiva “Indicazioni per il Medico Competente (e suoi collaboratori)”

Ricordiamo che il datore di lavoro, prima dell’accesso al luogo di lavoro, può sottoporre il personale al controllo della temperatura corporea. Può anche vietare l’accesso a chiunque risulti avere una temperatura superiore a 37,5° C.

In presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali, il lavoratore ha l’obbligo di restare nel proprio domicilio e avvisare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere a priori e in modo sistematico e generalizzato informazioni su eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o che comunque rientrano nella sfera extralavorativa. Resta tuttavia fermo per i lavoratori l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

  • Verifiche e manutenzioni periodiche

 Ai sensi del D.l. n. 18/2020 tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Si ritiene che tale disposizione sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008

  • Risposte ad alcuni dubbi
  • Quale tipo di mascherine è necessario fornire ai lavoratori?

Salvo diverse future indicazioni, ad oggi le mascherine FFP2 o FFP3 sono previste solo per:

  • personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol);
  • personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati.

Al di fuori di questi casi, non è previsto l’utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all’attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute).

La mascherina del tipo “chirurgico” non è strettamente obbligatoria ma fortemente consigliata, ma deve invece essere necessariamente utilizzata dai lavoratori che non possono lavorare sistematicamente a distanza superiore ad un metro.

Le mascherine chirurgiche devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.

  • Cosa si intende per “stretto contatto”? 

E’ importante comprendere cosa si intenda per “stretto contatto”, tenendo presente che il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.

Si riportano i criteri per stabilire il concetto di stretto ad alto rischio di esposizione (Fonte Circolare Ministero della Salute 27 febbraio 2020):

  • persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
  • persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
  • persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
  • persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
  • persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
  • Infine, alcuni documenti particolarmente utili per orientare le imprese in questa situazione di emergenza.

Anzitutto:

COVID-19: Sintesi delle principali disposizioni e indicazioni fornite per i Datori di Lavoro

a cura del Servizio SPISAL Azienda AULSS 9 Scaligera

Facciamo presente che ancora in data 14.03.2020 le parti sociali hanno condiviso con il Governo un

Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

In applicazione di tale Protocollo, sono stati elaborati Protocolli di Settore con indicazioni di dettaglio per alcuni settori produttivi; si veda

Scheda riassuntiva dei Protocolli condivisi con le parti sociali (Settore del Trasporto e della Logistica; Cantieri Edili; Regione Veneto: accordo per l’applicazione del Protocollo Condiviso sottoscritto a Roma il 14.03.2020;)

Anch’esso a cura del Servizio SPISAL Azienda AULSS 9 Scaligera

Particolarmente utile, poi, potrebbe risultare il fac-simile di

Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

predisposto da Confindustria, da utilizzare (una volta debitamente compilato, previa consultazione delle rappresentanze sindacali e/o del RLS) per adottare singoli Protocolli aziendali, da ritenersi quantomai opportuni.

La stessa Confindustria ha proposto inoltre un modello di

Informativa sul trattamento dei dati personali

relativa ai dati che possono venire trattati in occasione della emergenza COVID-19 (temperatura corporea, informazioni sugli spostamenti o contatti con persone a rischio ecc.).

CONTAGIO DA CORONAVIRUS E TUTELE INAIL

Sommario:  1. Premesse; 2. Garanzie e tutele offerte in generale dall’Inail; 3. Tre quesiti in concreto sulle tutele Inail in caso di coronavirus

  1. Premesse.

In epoca di pandemia da coronavirus Covid-19, ci si può chiedere se e quali siano le tutele offerte dall’Inail ai soggetti che abbiano contratto il virus a causa del loro lavoro (tipicamente, i lavoratori del comparto sanitario) o in occasione del loro lavoro (ad esempio, i lavoratori del comparto alimentare, si pensi ai cassieri dei supermercati, o dei trasporti, si pensi agli autisti degli autobus, cioè in genere i lavorativi dei settori che non hanno subito i provvedimenti interdittivi o restrittivi del Governo).

A questi interrogativi offre un’ampia risposta l’art. 42, secondo comma, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 del (“Cura Italia”), ai sensi del quale: “Nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.

  1. Garanzie e tutele offerte in generale dall’Inail.

In via generale, l’Inail eroga prestazioni economiche e socio-sanitarie ai lavoratori subordinati, parasubordinati e a certe condizioni autonomi, nonché ad altre specifiche categorie di soggetti equiparati (ad esempio gli studenti e le casalinghe, non invece i liberi professionisti), sia italiani che stranieri, sia regolari che “in nero”, che per causa violenta – concentrata  nel tempo ed esterna all’organismo del lavoratore – in occasione di lavoro abbiano subito un infortunio (art. 2 T.U. n. 1124/65) oppure che nell’esercizio – protratto nel tempo – e a causa delle lavorazioni esercitate abbiano contratto una malattia professionale (dell’art. 3 T.U.  n. 1124/65), e ciò in genere indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro abbia pagato o meno i premi assicurativi (ossia i cosiddetti contributi) e indipendentemente anche da chi sia il responsabile dell’infortunio o della malattia e anzi anche qualora responsabile ne sia il lavoratore stesso (tranne il caso di rischio cosiddetto “elettivo”, che si ha quando l’infortunio o la malattia siano stati provocati da una condotta del lavoratore assolutamente arbitraria e sconsiderata, cioè del tutto estranea ed aliena al lavoro che gli era richiesto), fermo restando comunque il diritto del lavoratore vittima dell’infortuno o della malattia professionale al risarcimento del danno differenziale (ossia del danno o della parte di danno non indennizzato dall’Inail) da parte di chi ne sia responsabile civile per aver violato le norme di sicurezza sul lavoro.

Giova ricordare sinteticamente, per completezza, che le prestazioni economiche e socio-sanitarie erogate dall’Inail, ai sensi del T.U. n. 1124/65 e del d.lgs. n. 38/2000, al lavoratore vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale sono le seguenti:

  • indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (ossia quella che impedisce totalmente e di fatto di attendere al lavoro) , che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta ed è rapportata in percentuale alla retribuzione media del lavoratore;
  • indennizzo in capitale per la lesione dell’integrità psicofisica (danno biologico), con postumi permanente compresi tra il 6% e il 15%;
  • indennizzo in rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione,  per lesioni con postumi permanenti compresi tra il 16% e il 100%;
  • assegno funerario e rendita ai superstiti di lavoratori vittime di infortunio o malattia professionale;
  • prestazioni sanitarie gratuite (esenti da ticket) per cure mediche e chirurgiche, erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, compresi gli accertamenti clinici, per terapie farmacologiche, per cure integrative e riabilitative, per protesi e per attività medico-legali;
  • interventi socio-sanitari di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione (ad esempio, strumenti per il superamento di barriere architettoniche, installazione di dispositivi domotici, fornitura di comandi speciali e adattamenti di veicoli) e per il reinserimento lavorativo (ad esempio, corsi di formazione).
  1. Tre quesiti in concreto sulle tutele Inail in caso di contagio da coronavirus: a) Il contagio da Covid-19 è da considerare, ai sensi e per gli effetti della tutela Inail, un infortunio o una malattia professionale?; b) Come va provato che il contagio è stato causato o occasionato dal lavoro di chi ne è stato colpito e va quindi indennizzato dall’Inail?; c) Che cosa accade quando il lavoro sia stato una semplice concausa del contagio da coronavirus  e questo sia stato una semplice concausa del danno subito dal lavoratore?

Se questa è la disciplina generale, rapportandola al contagio da Covid-19 e alla disciplina per questo prevista dal citato art. 42 del d.l. “Cura Italia”, per sapere quali siano le tutele previdenziali garantite dall’Inail vanno dunque risolti i seguenti ulteriori interrogativi. 

a – Il contagio da Covid-19 è da considerare, ai sensi e per gli effetti della tutela Inail, un infortunio o una malattia professionale? 

La questione non è solo teorica e astratta ma al contrario è rilevante in concreto perché, come detto, la malattia professionale, per essere indennizzata dall’Inail deve essere stata direttamente causata dalle lavorazioni esercitate (art. 3 T.U. n. 1124/65), mentre perché sia indennizzato l’infortunio basta che questo sia accaduto per causa violenta in occasione di lavoro (art. 2 T.U. n. 1124/65). 

Ebbene, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata da tempo (tra le tante, v. Cass., 3.11.1982, n. 5764; Cass., 19.7.1991, n. 8058; Cass., 13.3.1992, n. 3090; Cass., 27.6.1998, n. 6390; Cass., 1.6.2000, n. 7306; Cass., 28.10.2004, n. 20941) nel ritenere che l’infezione di virus o batteri che alteri la salute del lavoratore costituisca “causa violenta” ai sensi della normativa Inail, per cui l’evento va considerato quale infortunio sul lavoro (si parla anche, al proposito, di “malattia-infortunio”); nello stesso senso, peraltro, si sono pronunciate anche svariate Circolari dell’Inail degli anni Novanta in tema di epatite virale e di AIDS, nonché da ultimo l’Istruzione operativa Inail del 17 marzo 2020  in tema appunto di contagi da Covid-19, la quale ha ulteriormente confermato che la malattia da Coronavirus, contratta nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, è tutelata a tutti gli effetti come infortunio sul lavoro.

Di conseguenza, tanto il contagio che ha colpito il personale sanitario, quanto quello che ha colpito i lavoratori di altri comparti, vanno qualificati e trattati ai fini Inail come infortuni sul lavoro e non come malattie professionali, con maggior vantaggio per i lavoratori in quanto, come detto, tale qualificazione consente una più ampia tutela, se non altro perché così l’Inail interviene non solo nelle ipotesi in cui il lavoro sia stato la causa del contagio (come avverrebbe, ai sensi dell’art. 3 T.U. n. 1124/65, se si trattasse di malattia professionale), ma anche quando il lavoro ne rappresenti la semplice occasione (v. art. 2 T.U. n.1124/65) ed inoltre perché così viene tutelato anche il lavoratore che abbia contratto l’infezione “in itinere”, ossia andando e tornando dal lavoro (se si trattasse di malattia professionale, invece, tale evento sarebbe escluso dalla tutela, in ragione dell’assenza della causa lavorativa in senso stretto di cui all’art. 3 T.U. n. 1124/65; in tal senso, v. Cass., 9.10.2013, n. 22974).

b – Come va provato che il contagio è stato causato o occasionato dal lavoro di chi ne è stato colpito e va quindi indennizzato dall’Inail? 

Premesso che l’esistenza della patologia ai fini della tutela previdenziale può ritenersi accertata non solo dall’esito positivo del tampone faringeo (che costituisce la prova più certa dell’infezione ma nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, non viene somministrato a tutti gli ammalati), ma anche in base a presunzioni gravi, precise e concordanti quali possono essere ad esempio quelle fornite dai sintomi manifestati, dalla specifica professione (es. operatore sanitario) o dalla peculiarità delle mansioni (es., commesso di supermercato) e dalla diffusione del virus nel territorio, le stesse presunzioni possono venire in soccorso anche ai fini della prova la prova del rapporto tra il lavoro e il contagio per gli operatori sanitari e la prova del nesso eziologico tra specifica prestazione lavorativa e patologia da Coronavirus per i lavoratori che non operano nel settore sanitario.

Difatti, una volta accertata l’esistenza della patologia da Covid-19, almeno perchi opera in ambienti sanitari, come ospedali, cliniche, ambulatori medici o farmacie, deve comunque valere la presunzione della sussistenza del rapporto causale tra la stessa e il lavoro, anche quando l’identificazione delle specifiche cause lavorative del contagio si presenti problematica; ciò in adesione al principio secondo il quale, sebbene alcune infezioni si possano contrarre anche in condizioni estranee al lavoro, per quei lavoratori che operano in un determinato ambiente e che sono adibiti a specifiche mansioni, con una ripetuta e consistente esposizione ad un particolare rischio, la presunzione dell’origine lavorativa è così grave da raggiungere quasi la certezza (in tal senso, si esprime lo stesso Inail nelle “Linee guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie” del 1° dicembre 1998”, pag. 5 s.).

Del resto, possono essere considerate risolutive a questo proposito le istruzioni fornite a suo tempo dall’Inail con i provvedimenti sopra citati in tema di epatite virale e AIDS, coerenti con le sentenza della Cassazione pure citate: in particolare, l’Istituto, sin dagli anni Novanta, ha chiarito che per il personale sanitario, inteso in senso lato, ai fini dell’accertamento del nesso tra il lavoro e le malattie infettive e parassitarie, ivi comprese le epatiti virali, l’AIDS e, quindi, sicuramente, anche l’infezione da Coronavirus, è senz’altro legittimo il ricorso a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.

Per quanto riguarda, poi, i lavoratori che non operano nel settore sanitario, essi meritano tutela non solo quando il lavoro rappresenti la causa del contagio (come pure potrebbe verificarsi), ma anche quando contraggano la patologia da Coronavirus in occasione di lavoro (trattandosi appunto – come si è detto – di infortunio sul lavoro), purché dimostrino l’esistenza della patologia e il contatto con persone ammalate in ambiente lavorativo; il problema, per questi soggetti, è rappresentato piuttosto dalla minore forza riconosciuta alla presunzione di sussistenza del nesso eziologico con l’attività lavorativa rispetto a quanto avviene per gli operatori sanitari: tuttavia, la maggiore difficoltà di avvalersi delle presunzioni non impedisce agli interessati di far comunque riferimento alla specificità delle mansioni e del lavoro svolto, alla diffusione del virus nella località o nell’azienda dove sono stati costretti ad operare e agli altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti, ai fini della prova presuntiva del rapporto causale o, meglio, di occasionalità della patologia da Covid-19 con l’attività protetta.

c – Che cosa accade quando il lavoro sia stato una semplice concausa del contagio da coronavirus  e questo sia stato una semplice concausa del danno subito dal lavoratore?

Come si è già visto, la patologia da Covid-19 viene tutelata come infortunio e, quindi, rilevando appunto anche la mera occasione di lavoro, in forza dell’art. 2 T.U. n. 1124/65, sarà nuovamente un problema di prova e, ancora una volta, si dovrà probabilmente ricorrere esclusivamente a presunzioni (es. uso di mezzi pubblici affollati in zona ad alto rischio), salvo che, per esempio, non si dimostri di aver dovuto viaggiare con un compagno di lavoro, precedentemente infettato dal virus.

A ogni modo, il fatto che la malattia da Coronavirus provochi le conseguenze più significative soprattutto in persone che già soffrono di altre patologie importanti o comunque molto anziane, sicché  il virus è spesso una semplice concausa del danno, è in buona sostanza irrilevante, dato che è pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dalla regola dell’equivalenza delle condizioni, sicché va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, anche soltanto quale fattore accelerante (cfr., tra le tante, Cass. 7.11.2018, n. 28454; Cass. 19.6.2014, n. 13959; Cass. 21.1.1998, n. 535).

Pertanto, in conclusione, sempre fatte salve le eventuali difficoltà di prova, tali circostanze non precludono né limitano la tutela Inail.

CORONAVIRUS E ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Sommario:  1. Premesse; 2. Impossibilità temporanea e parziale ovvero impossibilità permanente e assoluta della prestazione professionale; le relative conseguenze: sospensione del rapporto, risoluzione o recesso; 3. Le attività professionali continuative.

  1. Premesse.

Anche le attività professionali possono risentire degli effetti negativi del Covid-19, in quanto:

  1. il professionista incaricato potrebbe trovarsi nell’impossibilità di svolgere la propria prestazione (impossibilità che può derivare, ad esempio, dai provvedimenti governativi che hanno limitato gli spostamenti e in genere il movimento delle persone, imponendo inoltre il loro distanziamento sociale, oppure dallo stato di malattia o quarantena o isolamento del professionista); oppure
  2. la prestazione professionale potrebbe diventare inutile, a causa della sopravvenuta irrealizzabilità dello scopo per cui le parti avevano contrattato (ad esempio, la progettazione di uno stand fieristico laddove la fiera sia stata annullata sempre in ragione delle norme sul distanziamento sociale); oppure
  3. le prestazioni a carico dell’una e dell’altra parte (ossia l’attività professionale e il pagamento del corrispettivo) potrebbero diventare tra loro sproporzionate o squilibrate nel loro valore “reale”, rispetto a quanto era stato originariamente convenuto, a causa delle circostanze conseguenti al diffondersi della pandemia.

Ebbene, la regola generale è che, nel rapporto di lavoro autonomo qual è solitamente quello professionale, il rischio grava in linea di principio sul prestatore d’opera (professionista), con la conseguenza che chi si impegna a compiere un’opera o fornire un servizio si assume il rischio di non poterla compiere (o che il suo “guadagno” perda valore) per cause che esulano dalla propria sfera d’azione: non a caso, l’assunzione del rischio rappresenta uno degli indici maggiormente rappresentativi del rapporto d’opera professionale e, in genere, del lavoro autonomo.

  1. Impossibilità temporanea e parziale ovvero permanente e assoluta della prestazione professionale; le relative conseguenze: sospensione del rapporto, risoluzione o recesso.

In generale, trattandosi di contratti a prestazioni corrispettive,  le dette circostanze determinano l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (ovvero del raggiungimento dello scopo del contratto) o l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione a carico dell’una o dell’altra parte, il che comporta (qualora l’impossibilità e/o inutilità sopravvenuta siano permanenti e assolute) la risoluzione del contratto, con la conseguenza che questo si scioglie e che la parte onerata della prestazione divenuta impossibile o inutile o eccessivamente onerosa non è più tenuta ad eseguirla e che l’altra parte non è più tenuta a pagarne il prezzo e ha anzi diritto alla sua restituzione, se l’ha già pagato (artt. 1463 e 1467 c.c.).

Ciò posto in termini generali, è però necessario considerare il caso concreto, sia perché la disciplina di ciascun tipo contrattuale può contenere norme specifiche, sia perché la regolamentazione contrattuale adottata tra le parti potrebbe avere concordato previsioni particolari, sia ancora perché, più in generale, è di volta in volta possibile che l’emergenza coronavirus determini un’impossibilità di svolgere la prestazione professionale (o la sua “inutilità”, nel senso suddetto di irrealizzabilità dello scopo) parziale anziché totale o temporanea anziché permanente, con la conseguenza che i contraenti possono evitare la risoluzione e mantenere in vita il contratto concordandone una modifica nel senso della riduzione e/o rinvio della prestazione professionale ovvero della riduzione del compenso (artt. 1464 e 1467, terzo comma, c.c.).

Ebbene, immaginando dunque che l’impossibilità sia solo temporanea (perché è prevedibile o almeno auspicabile che l’emergenza sanitaria termini, così come la vigenza dei conseguenti provvedimenti governativi), può sostenersi che in tal caso il contratto sia semplicemente “sospeso”, nel senso che il committente (cliente) non potrà pretendere l’esecuzione finché perdura la detta impossibilità e il prestatore d’opera (professionista) dunque non sarà tenuto a nessun risarcimento per il ritardo nell’esecuzione dell’opera.

Si può del resto anche immaginare che l’impossibilità in questione sia solo parziale (sia perché il lavoro professionale può generalmente svolgersi “a distanza” e con modalità smart working, sia perché l’Allegato 1 del DPCM 23 marzo 2020 ha comunque stabilito che, tra le attività “non sospese” per l’emergenza coronavirus, rientrino anche, a titolo di esempio, le attività legali e contabili, nonché le attività degli studi di architettura e di ingegneria): in tal caso, dunque, il professionista sarà obbligato ad eseguire la propria prestazione e il cliente sarà obbligato a pagarlo.

In entrambe le ipotesi, si ripete, resta però ferma, sia per il committente che per il professionista, la possibilità:

  1. di risolvere il contratto per impossibilità sopravenuta ex art. 1463 c.c., qualora ne sussistano la condizioni di impossibilità totale (ad esempio, perché qualora ai fini dell’esecuzione del suo lavoro il professionista debba necessariamente recarsi in studio e/o azienda e/o cantiere e ciò non gli sia consentito a causa dei provvedimenti dell’Autorità pubblica) e permanente, ovvero qualora le parti non abbiano intesse alla sua esecuzione parziale o “rinviata” nel tempo (ma, in tal caso, l’altra parte potrà evitare la risoluzione proponendo una diminuzione della prestazione rimasta possibile, ex art. 1464 c.c.): in tal caso, il professionista ha comunque diritto ad avere un compenso per il lavoro prestato, in proporzione all’utilità per il cliente della parte dell’opera compiuta, ex art. 2228 c.c.;
  2. di risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., qualora a causa del “verificarsi dell’avvenimento straordinario ed imprevedibile” senza dubbio costituito dall’emergenza coronavirus, la sua prestazione sia diventata eccessivamente “squilibrata” o “sproporzionata” rispetto alla controprestazione a carico della controparte (ma, ugualmente, l’altra parte potrà evitare la risoluzione proponendo una diminuzione della prestazione rimasta possibile, ex art. 1467, terzo comma, c.c.): anche in tal caso, il professionista ha comunque diritto ad avere un compenso per il lavoro prestato, in proporzione all’utilità per il cliente della parte dell’opera compiuta, ex art. 2228 c.c.;
  3. di recedere dal contratto ex artt. 2227 e 2237 c.c. (possibilità che va riconosciuta al cliente ma anche al professionista, rappresentando l’emergenza coronavirus una “giusta causa” ex art. 2237, secondo comma, c.c., con la precisazione però che il suo recesso deve comunque avvenire “in modo da evitare pregiudizio al cliente” ex art. 2237, terzo comma, c.c.): in tal caso, il professionista ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’opera professionale eventualmente già svolta, che va però rapportato, nel solo caso di suo recesso, non solo e non tanto all’opera svolta (com’è invece nel caso di recesso del cliente), ma anche e soprattutto all’utilità che ne abbia tratto il cliente e al valore del risultato  da questi ottenuto; al riguardo, si ricorda che anche in caso di impossibilità sopravvenuta nel contratto d’appalto, all’appaltatore spetta ex art. 1672 c.c. un  compenso per l’opera svolta, rapportato però non solo all’utilità che il committente ne abbia conseguito (come abbiamo appena visto essere nel caso di contratto d’opera e d’opera professionale), ma anche al prezzo pattuito per l’opera intera.
  1. Le attività professionali continuative.

Pare poi opportuno distinguere, tra le attività professionali, quelle che non consistono nel compimento di una singola opera specifica e, diremmo, puntuale, ma piuttosto nello svolgimento di un “servizio” (ad esempio, una generale consulenza) continuativo o comunque duraturo, prolungato o ripetuto nel tempo, con o senza previsione di un termine finale, determinando così in buona sostanza una sorta di collaborazione coordinata e continuativa a favore del committente.

In questi casi, premesso che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro trovano applicazione anche in riferimento ai lavoratori autonomi che svolgano l’attività nell’ambito dell’organizzazione del committente, occorre infatti chiedersi se l’eventuale sospensione delle attività di quest’ultimo possa legittimare la sospensione del rapporto e con quali conseguenze sul piano del compenso dei primi.

Ebbene, trattandosi come detto di una sorta di collaborazione coordinata e continuativa svolta nell’ambito dell’organizzazione aziendale del committente, sembra corretto sostenere che tale questione vada affrontata come quella analoga che può porsi in riferimento al rapporto di lavoro subordinato (sebbene, nel caso di lavoro libero professionale o in genere autonomo, non sia possibile il ricorso agli strumenti previdenziali, come ad esempio la Cassa integrazione, previsti a sostegno del lavoratore dipendente).

Occorre quindi distinguere le diverse possibili ipotesi:

  1. se la prestazione può essere svolta a distanza, non può parlarsi di impossibilità assoluta e dunque la prestazione potrà essere resa, con diritto del professionista al corrispettivo;
  2. se la prestazione non può essere svolta a distanza, ma richiede la presenza in azienda (e/o cantiere) ed essa è impraticabile, occorre verificare:
  3. se ci si trova in un’ipotesi di impossibilità oggettiva, non imputabile ad alcuna delle parti (ma, ad esempio, conseguente ai provvedimenti restrittivi del Governo o altra Autorità pubblica), nel qual caso si avrà sospensione di entrambe le obbligazioni, cioè sia di quella del professionista di compiere l’opera o il servizio, sia di quella del cliente di pagargli il compenso, salva la possibilità di risoluzione (ex artt. 1463 e 1467 c.c.) e di recesso (ex artt. 1464, 2227 e 2237 c.c.) già viste in precedenza;
  4. se la situazione sia imputabile al committente (che decida unilateralmente di sospendere le attività senza esservi tenuto), nel qual caso il prestatore d’opera avrà diritto al compenso;
  5. se l’impossibilità di rendere la prestazione dipende da cause inerenti al prestatore (quali, ad esempio, una condizione di malattia ovvero l’obbligo di isolamento domiciliare che renda impraticabile la continuazione dell’attività), nel qual caso deve ritenersi che il rischio gravi sul lavoratore, che non potrà rivendicare il diritto al compenso (salvo il diritto di valersi di sostituti ex art. 2232 c.c.) né ad altre forme di tutela indennitaria (salvo che questo sia previsto dallo specifico contratto): l’unica tutela, in questo frangente, è infatti rappresentata dall’art. 14 della legge n. 81 del 2017, che prevede che la malattia del lavoratore autonomo che presti la propria attività per il committente in via continuativa non comporta l’estinzione del rapporto, la cui esecuzione può essere sospesa su richiesta del lavoratore, senza diritto al corrispettivo e per un periodo non superiore a 150 giorni, salvo che il committente non provi di non avere interesse alla permanenza del rapporto.

In ogni caso, fuori del caso di impossibilità, il recesso ante tempus del cliente comporterà l’obbligo di risarcire il collaboratore libero professionista del mancato guadagno sino alla scadenza del contratto, mentre in caso di rapporto a tempo indeterminato sarà possibile recedere solo con congruo preavviso ex art. 3 della citata legge n. 81 del 2017.

In tutte queste ipotesi, peraltro, occorre rammentare che se la prestazione diventa solo parzialmente impossibile, potrà trovare applicazione la disciplina codicistica in materia di impossibilità parziale (art. 1464 c.c.) e le parti potranno convenire una riduzione della prestazione e del corrispettivo, mentre potranno recedere dal contratto solo se non vi è alcun interesse all’adempimento parziale.

In ogni caso, correttezza e buona fede dovrebbero imporre a tutte le parti approcci cautelativi e volti a consentire, magari previa rinegoziazione, la conservazione del rapporto.

CORONAVIRUS E CONTRATTO D’AGENZIA

Come per tutti i rapporti di durata, anche il contratto di agenzia può ovviamente risentire degli effetti negativi del Covid-19.

Ad oggi, nei provvedimenti presi dal Governo per fronteggiare l’emergenza, per questi contratti non è stata emanata alcuna previsione espressa.

Risulta tuttavia ad essi applicabile quanto previsto in generale dall’art. 91 del decreto 18/2020 (Cura Italia): “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”

Vi è da dire che, a ben guardare, questa disposizione ha un mero valore rafforzativo e confermativo delle disposizioni già presenti nel nostro ordinamento, come evidente dal richiamo diretto all’art. 1218 c.c.

In materia di inadempimento contrattuale, si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 1256 c.c., l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa “impossibile”; se tale impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento.

E’ altresì pacifico che, tra le cause invocabili ai fini della “impossibilità” della prestazione, rientrano gli ordini o i divieti sopravvenuti con provvedimenti legislativi o amministrativi dettati da interessi generali, che rendano impossibile la prestazione indipendentemente dal comportamento colpevole dell’obbligato.

In sintesi, si tratta di circostanze che fungono da esimente della responsabilità del debitore, a prescindere dalle previsioni contrattuali in essere.

Ad ogni buon conto e con specifico riferimento al contratto di agenzia, la valenza della previsione di cui all’art. 91 del decreto Cura Italia è duplice: da un lato, all’agente non potrà essere imputata la condotta inadempiente per non avere visitato la clientela o promosso le vendite, e ciò non solo qualora la  preponente abbia visto impedita la propria attività in forza dei provvedimenti restrittivi del Governo, ma anche nel caso in cui tale attività sia stata impedita o fortemente limitata rispetto alla clientela prevista nel contratto.

Da un altro punto di vista, però, va considerato che la situazione di grave carenza di liquidità che si viene inevitabilmente a creare in capo a moltissime imprese in seguito alla sospensione della attività o anche solo alla sua riduzione (o comunque la grande riduzione del fatturato), comporta che anche l’inadempimento delle preponente alle proprie obbligazioni nei confronti dell’agente – fondamentalmente, il pagamento delle provvigioni e dei compensi previsti – potrebbe rientrare nella “esclusione della responsabilità” del debitore.

Ciò ovviamente assume rilevanza diversa a seconda del fatto che l’agente percepisca esclusivamente provvigioni sul fatturato generato dalle vendite promosse o gli siano invece garantiti cospicui compensi minimi o elevati rimborsi forfetari fissi.

E’ evidente che nel primo caso sarà molto difficile per le imprese sottrarsi al pagamento del dovuto, mentre nel secondo caso potrà essere invocata non solo la straordinarietà della situazione, tale da rendere “giustificabile” l’inadempimento, ma potrà anche essere invocato una altro istituto generale presente nel nostro ordinamento, ovvero l’ “eccessiva onerosità sopravvenuta”.

L’art. 1467 c.c., infatti, dispone che “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.

Quindi, mentre è sempre possibile (ed invero, auspicabile) che in una situazione imprevedibile e straordinaria come quella prodotta dalle conseguenze del dilagare del Covid-19, le parti del contratto di agenzia concordino consensualmente una sospensione della efficacia del contratto o una temporanea diversa definizione degli accordi economici sottostanti, è del pari ragionevolmente possibile per la preponente (qualora le singole situazioni concrete lo consentano) proporre unilateralmente la riduzione della propria prestazione economica invocando l’eccessiva onerosità sopravvenuta, facendo valere, in caso di mancata accettazione, la risoluzione del contratto,

L’offerta di riduzione è infatti rivolta a ristabilire l’equilibrio contrattuale, compromesso dall’eccessiva onerosità imputabile a cause imprevedibili e straordinarie.

Se la proposta di riduzione viene accettata, il contratto verrà modificato per il futuro, evitando il suo scioglimento.

Ovviamente, l’effetto della risoluzione non si estenderebbe alle prestazioni eseguite, che sono fatte salve. In tutte queste ipotesi, peraltro, occorre rammentare che se la prestazione diventa solo parzialmente impossibile, potrà trovare applicazione la disciplina codicistica in materia di impossibilità parziale (art. 1464 c.c.); anche in questo caso le parti potranno convenire una riduzione della prestazione e del corrispettivo, mentre potranno recedere dal contratto solo se non vi è alcun interesse all’adempimento parziale.

In ogni caso, correttezza e buona fede dovrebbero imporre a tutte le parti approcci cautelativi e volti a consentire, magari previa rinegoziazione, la conservazione del rapporto.

Infine, alcuni utili annotazioni in merito alle provvidenze ed agevolazioni previste per gli agenti di commercio dal decreto Cura Italia in questa situazione di emergenza.

  • Gli agenti di commercio possono accedere al Bonus di 600 euro per il mese di marzo 2020, previsto per i commercianti, artigiani e lavoratori autonomi?

Dopo averlo in un primo tempo escluso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sul proprio sito, scrive ora che anche gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dell’articolo 28 del Cura Italia, ovvero che anch’essi hanno diritto al Bonus di 600 euro.

Gli agenti di commercio, a differenza di altri lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali private (che sono i soggetti erogatori delle relative indennità) sono tuttavia ricompresi nei beneficiari diretti dell’articolo 28 e riceveranno l’indennità non da Enasarco ma dall’INPS.

L’INPS, con circolare del 30 marzo 2020 n. 49, ha confermato l’indennizzo anche per gli agenti e rappresentanti: l’importo di 600 euro verrà erogato dallo stesso istituto, previa richiesta in via telematica, a partire dal 1 aprile 2020. Non è previsto nessun limite di reddito o dimostrazione di calo di fatturato.

Si attendono provvedimenti anche per il mese di aprile.

  • Gli agenti di commercio (operanti in forma individuale) possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa?

Sì, il Governo ha esteso l’accesso anche che ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per accedere alla sospensione del pagamento delle rate non è necessario produrre l’Isee.

  • Sono previste agevolazioni per gli agenti di commercio operanti in forma di microimprese o piccole imprese?

Sì, il Governo ha previsto specifiche misure per le microimprese e le piccole e medie imprese che hanno contratto prestiti o linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari (attraverso il rafforzamento del Fondo di garanzia per le PMI).

Per tali finanziamenti la misura predisposta dal Governo dispone che:

a) le linee di credito accordate «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;

b) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità tali che non risultino ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;

c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

d) è avviata una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) con accesso senza valutazione, che si affianca alle garanzie già attive senza valutazione sul microcredito e sui finanziamenti di importo ridotto fino a 20.000 euro.

La misura si rivolge alle imprese che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, che tuttavia non impatta in maniera significativa sulla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni. Le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-19.

  • Il Fondo PMI può essere utilizzato anche dagli agenti?

Si, anche gli agenti operanti in forma individuale possono accedere al Fondo PMI per ricevere una garanzia, gratuita e senza valutazione, per nuovi finanziamenti fino a fino a 3.000 euro e per un periodo massimo di 18 mesi. Per accedere alla garanzia è sufficiente una dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si dichiara che la propria attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.

INDIVIDUALITA’ DEL CONTRATTO DI LEASING E DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Importante accoglimento dell’appello azionato dallo studio Wise da parte della Corte d’Appello di Venezia con un’interessante sentenza in tema di leasing traslativo.

Il Giudice di secondo grado, sulla scorta delle argomentazioni giuridiche sottese ai motivi azionati, ha affermato infatti che sebbene vi sia un collegamento negoziale tra il contratto di leasing traslativo ed il contratto di fornitura che la società concedente conclude per acquistare il bene da concedere in leasing, tali negozi conservano la loro individualità.

La risoluzione del contratto di leasing, pertanto, non può comportare l’automatica risoluzione del contratto di fornitura che dovrà essere correttamente adempiuto dalla società concedente.  

La Corte d’Appello di Venezia con un importante revirement ha quindi ribaltato le conclusioni del giudice di primo grado che aveva invece concluso per la sussistenza di un collegamento negoziale totalitario tra i due negozi considerati, dal che la risoluzione dell’uno comportava inevitabilmente la risoluzione dell’altro.

DPCM 22.03.2020 – RAFFORZAMENTO MISURE RESTRITTIVE E SOSPENSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) SOSPENSIONE di tutte le attività diverse da quelle elencate nell’allegato 1, (vedi allegato); per le attività commerciali restano in vigore le precedenti disposizioni (alimentari, farmacia, edicole etc.);

b) DIVIETO di spostamento con qualsiasi mezzo in un comune diverso da quello in cui ci si trova, con l’eccezione di “comprovate esigenze lavorative”, di “assoluta urgenza” ovvero “per motivi di salute”;

c) le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

d) sono sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla successiva lettera e), previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente, che ha il potere di sospendere l’attività in questione nella propria provincia.

e) sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali (farmacie, alimentari, edicole).

f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

altre attività consentite:

✅ impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto, a

condizione che dall’interruzione derivi grave pregiudizio o pericolo di incidenti;

✅ industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dal 23 marzo e sono efficaci fino al 3 aprile salvo proroghe.

Restano in vigore le precedenti disposizioni, tutte prorogate al 3 aprile.

dpcm_20200322_allegato_1

dpcm 22 marzo 2020.pdf

PURGAZIONE E REVOCATORIA

La purgazione, ovvero la procedura di liberazione dei beni immobili dalle ipoteche iscritte, viene disciplinata dal combinato disposto degli artt. 2889 e ss c.c. e degli artt. 792 e ss c.p.c.

Tale procedura, sottoposta al vaglio giudiziario, prevede la formale partecipazione di tutti i c.d. creditori iscritti, ovverosia creditori titolari di una ipoteca iscritta sul bene, i quali risulteranno essere destinatari della formale notifica dell’atto di compravendita con contestuale offerta in loro favore del prezzo pattuito, da distribuirsi seguendo i gradi della garanzia. Continua a leggere

La purgazione, ovvero la procedura di liberazione dei beni immobili dalle ipoteche iscritte, viene disciplinata dal combinato disposto degli artt. 2889 e ss c.c. e degli artt. 792 e ss c.p.c.

Tale procedura, sottoposta al vaglio giudiziario, prevede la formale partecipazione di tutti i c.d. creditori iscritti, ovverosia creditori titolari di una ipoteca iscritta sul bene, i quali risulteranno essere destinatari della formale notifica dell’atto di compravendita con contestuale offerta in loro favore del prezzo pattuito, da distribuirsi seguendo i gradi della garanzia. Continua a leggere