WISEPOD – Covid-19: misure organizzative nei luoghi di lavoro

Ci occupiamo dei protocolli di misure di sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito della diffusione dell’ormai purtroppo noto virus Codiv-19.

Ne parliamo con tre professionisti dello Studio Legale Wise:

Avv. Macchietto, specializzato in diritto d’impresa

Avv. Bossola, specializzata nel modello 231 dell’impresa

Avv. Berto, specializzata in diritto amministrativo

https://www.spreaker.com/show/wisepod-misure-organizzative-inail

https://open.spotify.com/episode/1lEBxYAmjSPuq71in15gC7

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDM3OTQ4OS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk

https://www.deezer.com/show/1200282

Lotta all’epidemia da Covid-19: l’applicazione IMMUNI

Da lunedì 4 maggio l’Italia affronterà la c.d. Fase 2 nella lotta all’epidemia da Covid- 19, quella denominata di “convivenza” con il virus.

Sulla scorta dell’esperienza di stati come la Corea del Sud, anche il Governo italiano sta studiando l’implementazione di applicazioni di contact tracing, ovverosia sistemi applicativi da scaricare sugli smartphone che consentano il tracciamento pressochè immediato dei contatti di soggetti risultati positivi al virus.

Il dibattito si è immediatamente focalizzato sulla necessità che tali applicativi risultino privacy compliant, posto che verranno analizzati e processati una mole imponente anche di dati c.d. particolari, segnatamente dati sanitari.

L’obiettivo, ampiamente dichiarato dagli stati europei che intenderanno rendere disponibili applicativi di contact tracing, è quello di implementare misure di sicurezza del trattamento dei dati, misure di sicuezza che il GDPR individua espressamente nella pseudonimizzaione e nella cifratura del dato.

Alle predette misure se ne deve aggiungere una terza, la c.d. anonimizzazione del dato, ovverosia l’impossibilità di ricondurlo ad una persona fisica determinata o determinabile posto che, come noto, i dati anonimi non devono sottostare – per ovvie ragioni – alla normativa europea sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR).

L’Italia ha strutturato oramai da oltre un mese il progetto per il lancio di un’applicazione, temporaneamente denominata Immuni, che dovrebbe permettere il tracciamento dei contatti di coloro che risultino positivi al Covid.

Tale applicazione è stata ideata dall’italiana Bending Spoons S.p.a., risultata vincitrice della fast call for contributions indeata dal MISE, Ministero della Salute e Ministero dell’Innovazione Tecnologica, per l’individuazione di soluzioni tecnologiche per il monitoraggio attivo dei rischi di contagio.

Per realizzare lo scopo cui è destinata, sarà necessario che l’applicazione venga scaricata da almeno il 60% degli italiani.

GEOLOCALIZZAZIONE O BLUETOOTH

Il dibattito si è dapprima orientato sulla scelta della tecnologia da utilizzare per consentire il tracciamento degli spostamenti.

Il dr. Vittorio Colao, a capo della task force che sovraintenderà la Fase 2, aveva  spinto dapprima per l’utilizzo della tecnologia della geolocalizzazione delle persone, mente il ministro dell’Innovazione Paola Pisano era orientata allo scambio delle informazioni tramite bluetooth.

Vediamo le differenze.

Geolocalizzazione:

L’utilizzo della tecnologia GPS consente di conoscere in ogni momento dove si trova un determinato soggetto. Ai fini del contact tracing, la geolocalizzazione permetterebbe non solo di sapere se due o più soggetti si sono avvicinati, ma anche in quale luogo. Tale ulteriore informazione aggiuntiva rischierebbe di rendere il trattamento non conforme al GDPR per violazione del principio di minimizzazione del dato; in buona sostanza si acquisirebbero più dati di quelli necessari per perseguire la finalità del trattamento.

Bluetooth:

Con l’utilizzo della tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) è possibile trasferire dati tra due dispositivi vicini, a condizione che si “vedano” e si autorizzino a vicenda.

Ai fini del contact tracing, la tecnologia bluetooth consente quindi di memorizzare il contatto ravvicinato tra due dispositivi (e dunque tra i soggetti che ne sono portatori), senza tuttavia fornire indicazione su dove è avvenuto il contatto.

Il FUNZIONAMENTO DI IMMUNI

Chiarito dunque che Immuni non geolocalizzerà i dispositivi, in un’ottica di privacy compliance, si tratta ora di comprendere come avverrà in concreto il tracciamento dei contatti.

A questo proposito le possibili alternative al vaglio erano due: un sistema centralizzato ovvero un sistema decentralizzato di conservazione dei dati scambiati tra dispositivi tramite la tecnologia Bluetooth.

Il sistema centralizzato prevede che i codici di contatto tra i dispositivi vengano direttamente caricati, tramite l’applicazione, in un server centrale. Qualora un soggetto dovesse risultare positivo al Covid, l’applicazione comunicherà la positività del codice alfanumerico associato al dispositivo dierttamente al server, il quale analizzerà i contatti tra quel dispositivo e gli altri dispositivi ed invierà a questi ultimi la notifica di avvenuto contatto con un soggetto positivo.

Viceversa, nel sistema decentralizzato, ciascun cellulare conserva in memoria i dati degli altri cellulari con cui è entrato in contatto, senza che questi dati vengano comunicati al server centrale.

In caso di positività al Covid di un soggetto che ha scaricato Immuni, sarà l’operatore sanitario a fornire a detto soggetto un codice di autorizzazione da immettere nell’applicazione. Una volta immesso il codice, sarà l’applicazione, e dunque il singolo dispositivo, a comunicare al server il codice anonimo  identificativo del dispositivo cellulare “contagiato”.

A questo punto, i cellulari che hanno installato Immuni, periodicamente scaricheranno dal server il codice dei dispositivi “contagiati” tramite l’applicazione. Sarà quindi l’applicazione installata sul telefonino che, tenendo traccia dei contatti con gli altri dispositivi, riconoserà il codice di un “contagiato” ed allora invierà al dispositivo la notifica di intervenuto  contatto con un soggetto  positivo al virus.

Un algoritmo installato sull’applcazione sarà poi in grado di “qualificare” i contatti, ovverosia comprendere tramite i “metadati” associati al dispositivo (intensità del segnale, durata del segnale”) se quel contatto presenti un elevato rischio di contagio. Solo qualora l’algoritmo dia esito positivo, verrà inviato l’allert ai singoli dispositivi e scatterà l’isolamento fiduciario in attesa dell’esito dl tampone.

SISTEMA DECENTRALIZZATO E RISCHIO PRIVACY

Il sistema decentralizzato consente una maggiore tutela della privacy degli interessati, posto che i dati dei contatti tra dispositivi non vengono caricati di default sul server, ma rimangono nella memoria dei singoli telefonini.

Nel sistema centralizzato invece, posto che tutti i dati dei dispositivi mobili vengono caricati sul server, qualora quest’ultimo dovesse essere violato, vi è il rischio che l’hacker, disponendo sia dei dati che anche delle chiavi di decifrazione, possa risalire all’utenza telefonica e dunque, potenzialmente, anche all’identità dell’interessato.

Viceversa, nel sistema decentralizzato solo il codice identificativo di un dispositivo associato al Covid viene caricato nel server, e poi “scaricato” da tutti i telefonini che hanno installato l’applicazione al fine di verificare se tale codice corrisponda ad uno di quelli memorizzati nel singolo dispositivo.

La trasmissione dei dati dei dispositivi dei positivi al Covid sarà dunque cifrata e firmata digitalmente per garantire la massima riservatezza e sicurezza nella delicata fase di fuoriuscita del dato dallo smartphone del singolo utente.

Sistema decentralizzato, server gestiti dalla Pubblica Amministrazione e volontarietà di installazione dell’applicazione risultano conformi alle direttive emanati dall’EDPB (European data protection Board, scaricabile qui https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_en).

IMMUNI E SISTEMA OPEN SOURCE

Il Ministro per l’innovazione tecnologica Paola Pisano ha dichiarato che l’app Immuni sarà distribuita con licenza open source (licenza FOSS Mozilla Public License 2.0), e dunque mettendo a disposizione il codice sorgente dell’applicazione generato dallo sviluppatore. Disponendo del codice sorgente, è possibile capire il funzionamento del programma e di rilevare eventuali vulnerabilità, nell’ottica dunque di rendere il software sempre più performante a tutela della collettività e della salute pubblica.

BONUS BABY SITTING

Il DECRETO CURA ITALIA, D.L. 18/2020, a seguito dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine, ha previsto la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting,  alternativo alla fruizione del congedo parentale, per la cura dei figli di età non superiore a 12 anni.

Tale bonus potrà essere richiesto dai lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori dipendenti pubblici di alcuni settori, dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri e iscritti alla gestione separata), lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali.

Pensando di fare cosa gradita riportiamo, di seguito, il link per accedere alla guida predisposta dall’inps con le indicazioni sui requisiti per l’accesso a tale agevolazione, modalità di presentazione della domanda e di utilizzo del bonus.

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53540

IL CONDOMINIO IN TEMPO DI CODIV-19

Di seguito ci preme offrire una breve guida sui riflessi che il DL 6/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Generale n. 45 del 23.02.2020 (e successive integrazioni) e le varie misure di contenimento hanno sulle attività e servizi in condominio.

1) QUALI ATTIVITA’ SOSPESE E QUALI NO – USO SPAZI COMUNI

E’ giusto fare un chiarimento su un argomento molto caldo che crea molta agitazione nei Condominii, ovvero il tema dell’utilizzo degli spazi comuni ed in particolare dell’ascensore e dei portoni.

Posto che non sono formalizzate da alcun decreto indicazioni sull’utilizzo dell’ascensore e dei portoni nei Condominii, il buon senso porta a fare le seguenti considerazione al riguardo:

● Il cortile/giardino condominiale, inteso come spazio privato accessorio della propria abitazione e dunque ben usufruibile senza timore di violare le restrizioni previste da ordinanze nazionali e/o locali, diventa a questo punto strategico per lo svolgimento di attività all’aperto da parte dei condomini, purché vengano, anche in questo caso, rispettate le regole generali circa un uso uguale da parte di tutti. La libera accessibilità del cortile/giardino, in quanto area privata, non fa infatti venir meno il dovere di rispettare quelle fondamentali regole purtroppo imposteci dalla sgradita presenza del coronavirus, cioè, in primo luogo, del divieto di assembramento che in ogni caso impedisce anche ai bambini di giocare insieme nell’area loro destinata all’interno del condominio oppure, per tutti, di correre in gruppo o di parlarsi a distanza ravvicinata;

● A proposito di assembramenti, l’amministratore può consigliare ai condomini un uso limitato e alternato dell’ascensore entrando uno alla volta e di aprire le porte/usare la bottoneria/campanelliera/corrimano delle scale indossando sempre i guanti e dei dispositivi individuali;

● predisporre dei gel igienizzanti all’ingresso di ogni condominio.

L’amministratore deve preoccuparsi di far effettuare scrupolosamente la pulizia delle parti comuni dell’edificio e degli impianti in esso installati, specificatamente l’ascensore, e ricorrere alla sanificazione, nel caso la ritenga opportuna a maggior garanzia degli abitanti, con le ditte specializzate che posseggano i requisiti prescritti dall’articolo due del summenzionato D. M. 274/1997.

Sono sospese le attività di manutenzione delle imprese edili (DPCM del 22 marzo 2020).

2) ASSEMBLEE CONDOMINIALI

L’art. 1 del DL 6/20 ha vietato “ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato” per cui, di fatto, non è possibile svolgere o convocare assemblee condominiali-

Il Governo ha chiarito che “le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.”

Le assemblee condominiali pertanto sono vietate.

L’alternativa quindi potrebbe essere l’adozione degli strumenti tecnologici che consentano di programmare assemblee svolte in remoto, ma sarebbe obbligatorio, per evitare successive impugnazioni, che tutti i condomini, neanche uno escluso, abbiano la possibilità di collegarsi in videoconferenza e che il presidente dell’assemblea abbia la potenzialità di accertare costantemente che tutti siano sempre collegati e che, quindi, nessuno si allontani dal proprio computer, condizioni queste che è molto improbabile si possano verificare. Il tutto inoltre crea non pochi problemi di privacy, posto che terzi – non condomini – potrebbero assistere alle assemblee senza avervi diritto.

In ogni caso, si ricorda che in casi di urgenza o necessità (come ad es. la necessità di procedere con opere urgenti) l’amministratore potrà sempre adottare i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 1135 C.c., in caso contrario dovrà rimettere la decisione alla prima assemblea utile.

3) ONERI CONDOMINIALI

Non esiste alcuna norma che preveda la sospensione dell’obbligo di pagamento degli oneri condominiali. In altre parole, nessuna situazione di emergenza consente e legittima la sospensione delle rate già approvate. Anzi, se alcune attività sono venute meno (ad es. il giardiniere), altre continuano ad esercitarsi anche con maggiore intensità (es. le imprese di pulizie dei luoghi comuni, utenze, l’amministratore, etc) per cui è necessario che il condominio abbia liquidità per potervi far fronte.

Tuttavia, molti condomini purtroppo stanno affrontando non pochi problemi logistici per poter effettuare i pagamenti.

Come fare?

Innanzitutto, gli amministratori dovrebbero preferire, e di conseguenza organizzarsi, per offrire ai condomini modalità di pagamento alternative ai modi classici (pagamento al portiere, in contanti, per bollettino postale etc.). Le possibilità di pagamento con mezzi informatici sono vaste, quali i MAV, bollettini freccia, bonifici tramite home banking, o anche attraverso whatsapp (si inviano delle string di pagamento che permettono al condomino di effettuare pagamenti con addebito in conto corrente o di pagare tramite carta di credito), facilitando in tal modo i flussi dei pagamenti da parte dei condomini – anche i più anziani –.

Ancora, non esistendo più i fondi cassa imprevisti, molti amministratori stanno ovviando arrotondando per eccesso – anche se di poco, un 15% – tutte le voci di spesa a bilancio preventivo, in modo da premunirsi in caso di carenti liquidità in conto ed evitare l’impossibilità di far fronte ai pagamenti. Un’alternativa sarebbe quella di emettere delle rate di spesa straordinarie, a copertura di questo periodo di emergenza, per il cui recupero la giurisprudenza già riconosce la possibilità di agire giudizialmente, compatibilmente con la sospensione dei termini processuali in corso.

In ogni caso non si può escludere la morosità “involontaria”, fenomeno che non dovrebbe mettere in pericolo forniture di energia elettrica, gas e acqua atteso che ARERA, (cioè l’Autorità Garante per l’energia reti e ambiente), ha prorogato fino al 3 maggio il blocco anti- coronavirus di tutte le procedure di sospensione delle dette forniture – per famiglie e imprese – avviato dallo scorso 10 marzo.

Per quanto riguarda invece i problemi di liquidità del singolo condomino che impediscono di corrispondere le rispettive quote di spese condominiali, è necessario rilevare che nessuna norma consente all’amministratore di concedere la rateizzazione delle spese condominiali. Nonostante le possibili difficoltà economiche è inutile quindi chiedere all’amministratore delle facilitazioni che permettano loro di rientrare del proprio debito tramite pagamenti in rate; né tale professionista può mettersi in situazioni di responsabilità che potrebbero portarlo alla revoca. Invero, la facoltà di concedere dilazioni nei pagamenti della quota compete unicamente all’assemblea (Tribunale di Roma 13 settembre 2019).

Per farvi fronte il condomino in difficoltà dovrà quindi utilizzare i vari ammortizzatori sociali, previsti in occasione del decreto Cura Italia

4) POSITIVI CODIV-19 IN CONDOMINIO

L’amministratore:

1) nella sua qualità di datore di lavoro, debba segnalare ai condomini e ai titolari di diritti personali di godimento, iscritti nel Registro dell’anagrafe condominiale, che il prestatore di lavoro del Condominio è affetto da Covid-19, preavvertendolo, purché ufficialmente accertato, affinché possano adottare tutte le cautele necessarie ad evitare il contagio e, contemporaneamente, debba provvedere a sanificare tutte le parti comuni dell’edificio; e

2) possa segnalare ai residenti nello stabile da una parte che si è/sono verificati dei casi di persone accertate positive al virus Covid-19, senza indicarne i nominativi, sempre che i primi non ne siano già a conoscenza per altra via, e che immediatamente provvede alla sanificazione di tutte le cose condominiali.

5) LA FASE 2

Considerando che le Assemblee non si potranno probabilmente tenere ancora per un bel po’, dovrà essere in un qualche modo rivista la scadenza di 180 giorni dalla data di chiusura della gestione quale limite per tenere le Assemblee; si dovranno inoltre valutare modalità di voto alternative da quello tradizionale (ad esempio per iscritto, via mail qualora possibile ed in attesa di disposizioni normative a tal proposito).

CONTROLLI SULLE RIAPERTURE

Come in precedenza già comunicato, il DPCM 10.04.2020 – DECRETO LIQUIDITA’ ha allungato i termini del lockdown fino al 03.05.2020.

Alcune attività – contenute nel ormai noto allegato 3 (all. 1)  – sono sempre state escluse dal blocco.

Per altri casi, previa comunicazione online alla Prefettura, è possibile la prosecuzione dell’attività.

Questi i casi:

a) le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (art.2, comma 3);

b) le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i predetti servizi essenziali (art. 2, comma 4);

c) l’attività di produzione, trasporto commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari (art.2, comma 5);

d) ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza (art.2, comma 5);

e) le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (art.2, comma 6);

f) le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (art.2, comma 7).

Un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto dall’art. 2, comma 12, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di:

 – attività di vigilanza;

– attività conservativa e di manutenzione;

– gestione dei pagamenti;

– attività di pulizia e sanificazione;

– per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino;

– la ricezione in magazzino di beni e forniture..

E’ necessario inviare detta comunicazione compilando il form online  raggiungibile attraverso il link https://forms.gle/EAfN1LswWLo491Vg9

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Si segnala inoltre che con Circolare del Ministero dell’Interno del 14.04.2020 (all. 2) i Prefetti in collaborazione con ASL potranno verificare se e come i datori di lavoro si stanno attenendo al protocollo Governo-parti sociali del 14.03.2020 (all. 3) sull’osservanza delle precauzioni per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e gli adeguati livelli di protezione e formazione dei lavoratori.

Al riguardo si allega in sub 4 la “Guida Operativa alla stipula del Protocollo aziendale anti- contagio” predisposta da Cinzia Frascheri – giuslavorista e responsabile nazionale CISL salute e sicurezza sul lavoro.

COVID-19 E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – PROROGA SOSPENSIONE TERMINI

Art. 37 D.L. n. 23 del 08.04.2020 “Decreto Liquidità”: Prorogata fino al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini di cui all’art. 103 D.L. 18/2020 “Decreto Cura-Italia” di conclusione dei procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente nonché della validità degli atti amministrativi in scadenza.

Con riferimento agli effetti determinati dall’epidemia Covid-19 sui procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o d’ufficio, il primo comma dell’art. 103 D.L. 18/2020 “Decreto Cura-Italia” prevede la sospensione sino al 15 aprile 2020 di tutti i termini, ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Sono inoltre prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento (es. silenzio assenso, silenzio rigetto).

L’art. 37 del D.L. n. 23 del 08.04.2020 “Decreto Liquidità” dispone ora la proroga della sospensione dei termini di cui all’art. 103 D.L. 18/2020, fino al 15 maggio 2020.

Pertanto, per effetto di questo periodo di sospensione, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, anche mediante le forme del silenzio significativo previste dell’ordinamento, ricominceranno a decorrere dal giorno 16 maggio 2020 con le seguenti precisazioni:

  • per i procedimenti già pendenti al 23 febbraio, il nuovo termine dovrà essere calcolato tenendo conto del tempo già trascorso dalla data di avvio del procedimento fino al 22 febbraio di conseguenza, dal 16 maggio 2020, i termini cominceranno a decorrere per il periodo residuo;
  • per i procedimenti avviati tra il 23 febbraio e il 15 maggio, il termine procedimentale inizierà a decorrere per intero dal 16 maggio 2020.

Data l’ampiezza delle espressioni utilizzate dal legislatore d’emergenza, deve ritenersi che tale sospensione riguardi tutti i termini dei procedimenti amministrativi iniziati su istanza di parte o d’ufficio, tra cui si ritiene che vi rientrino quelli:

  1. edilizi: procedimenti relativi al rilascio e controllo di titoli abilitativi quali ad esempio permesso di costruire; CILA, SCIA;
  2. di gestione vincoli territoriali (es. termini istruttoria per il rilascio del relativo titolo edilizio, termini nell’ambito della conferenza di servizi per l’acquisizione di atti di assenso come l’autorizzazione paesaggistica ecc.);
  3. di pianificazione territoriale e urbanistica (procedure di approvazione di piani e varianti, accordi di programma ecc.).

La ratio legis della sospensione è quella di evitare alla Pubblica Amministrazione – nelle more della riorganizzazione degli uffici in emergenza sanitaria – di incorrere in ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.

La portata generica della norma ha posto il problema dell’applicabilità della stessa anche alle procedure di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 finalizzate all’affidamento di appalti pubblici nella fase c.d. pubblicistica (ad esempio relativamente ai termini per la presentazione delle domande di partecipazione, delle offerte, o per i sopralluoghi, nonché per eventuali integrazioni documentali in sede di soccorso istruttorio). 

Su tale problematica è intervenuto il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti, il 23 Marzo u.s., affermando che la sospensione dei termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 (o iniziati successivamente) debba applicarsi anche alle procedure di appalto o di concessione.

Secondo il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nel caso di specie, la ratio legis va individuata nella necessità di assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati nonostante la situazione emergenziale in atto.

Le procedure urgenti, invece, possono essere sempre portate a termine, come già detto, soprattutto se legate all’emergenza in corso dunque, gli enti locali possano effettuare una ricognizione delle procedure di gara avviate o da indire, valutando caso per caso la necessità di una loro sospensione e/o riprogrammazione cui, del caso, dovranno seguire i successivi atti conseguenti, con le adeguate forme di pubblicità.

Va sottolineato che il legislatore, nello stesso art. 103 primo comma D.L. 18/2020, esorta le Pubbliche Amministrazione ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, legittimando gli interessati, in presenza di ragioni di urgenza, a presentare motivate istanze per ottenere la priorità di trattazione.

Con riferimento invece alla validità degli atti e provvedimenti, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, il comma secondo dell’art. 103 D.L. 18/2020 prevede la proroga degli effetti di tutti  certificati, attestati, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (permessi di costruire, SCIA, CILA, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni sismiche, piani urbanistici , convenzioni urbanistiche in quanto attuative di piani urbanistici … ) che  conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Dunque, per effetto di tale previsione:

  • gli atti e provvedimenti già scaduti dal 31 gennaio al 17 marzo tornano ad avere efficacia fino al 15 giugno 2020;
  • gli atti e i provvedimenti aventi scadenza dal 17 marzo al 15 aprile (ora 15 maggio), la validità è prorogata fino al 15 giugno 2020.

Restano esclusi dalla disciplina appena descritta, i termini espressamente disciplinati da specifiche disposizioni dello stesso Decreto Cura Italia, da precedenti o successivi Decreti emanati in occasione dell’attuale emergenza sanitaria.

DECRETO LIQUIDITA’ D.L. 23/2020

Sono state approvate nuove misure di sostegno alla liquidità a tutti i soggetti, con facilità di accesso al credito mediante il FONDO CENTRALE DI GARANZIA:

Le misure previste sono le seguenti:

A. PROFESSIONISTI E PMI:

per professionisti e microimprese è stata prevista una procedura automatica per i prestiti fino a 25.000 euro, garantiti al 100% dallo Stato. Il provvedimento ha avuto il via libera dalla UE il 14.04.2020. In allegato vi inviamo il modulo di richiesta da compilare e da presentare in banca;

B. PICCOLE E MEDIE IMPRESE CON RICAVI INFERIORI A 3,2 MILIONI DI EURO:

per piccole e medie imprese con ricavi inferiori a 3,2 milioni di euro è stata prevista una garanzia pari al 100% (90% statale + eventuale 10% Confidi a richiesta) per i finanziamenti fino al 25% del fatturato;

C. IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI:

per le imprese fino a 499 dipendenti: garanzia dello Stato fino al 90% per finanziamenti fino ad un massimo di 5 milioni di euro;

Qui di seguito la tabella riassuntiva di quanto sopra esposto:


https://www.wise.pro/wp-content/uploads/2020/04/Allegato-circolare-15.04.2020-1.pdf

Lo Studio è a disposizione per l’eventuale assistenza.

Scadenze fiscali aprile 2020

Di seguito alleghiamo il prospetto delle scadenze fiscali del mese di aprile che in base alle recenti disposizioni normative (D.L. n. 23 del 08.04.2020) dovranno essere verificate e vagliate per ogni singola posizione.

Imprese e lavoratori autonomi che hanno subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.

TRIBUTO PERIODO SCADENZA ORDINARIA NUOVA SCADENZA MODALITA’ PAGAMENTO
Ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali regionali e comunali  
Codici tributi 1001 etc
MARZO 16/04/2020 30/06/2020 unica soluzione o in 5 rate
Ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni Codice tributo 1040 MARZO 16/04/2020 Nessuna sospensione  
IVA Codice tributo 6003 MARZO 16/04/2020 30/06/2020 unica soluzione o in 5 rate
Contributi Inps su redditi di lavoro dipendente Codice causale DM10 MARZO 16/04/2020 30/06/2020 unica soluzione o in 5 rate

Per tutte le altre imprese e lavoratori autonomi

TRIBUTO PERIODO SCADENZA ORDINARIA
Ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali regionali e comunali   Codici tributi 1001 etc MARZO 16/04/2020
Ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni Codice tributo 1040 MARZO 16/04/2020
IVA Codice tributo 6003 MARZO 16/04/2020
Contributi Inps su redditi di lavoro dipendente Codice causale DM10 MARZO 16/04/2020

Per tutti i contribuenti

ADEMPIMENTO PERIODO Scadenza ordinaria Nuova Scadenza
INTRA vendite beni e servizi MARZO  e 1^ trimestre 27/04/2020 30/06/2020
INTRA acquisti beni e servizi se superiori ai limiti di legge MARZO  e 1^ trimestre 27/04/2020 30/06/2020
Esterometro 1^ Trimestre 30/04/2020 30/06/2020
MUD – modello unico dichiarazione ambientale 2019 30/04/2020 30/06/2020
Invio agli agenti di commercio, da parte delle ditte mandanti, prospetto provvigioni maturate, contributi enasarco e FIRR versato 2019 30/04/2020  

COVID-19 E POSSIBILITÀ DI CONTENIMENTO DEI LIMITI AL FUNZIONAMENTO DELLE IMPRESE

Sommario: 1. Attività economiche consentite e attività economiche vietate, 2. Attività economiche consentite previa comunicazione o autorizzazione; 3. Alcuni quesiti pratici; 4. Sanzioni

  1. Attività economiche consentite e attività economiche vietate

Come noto, il Governo con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, ha adottato su tutto il territorio nazionale e fino al 13 aprile 2020 misure di sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali il cui codice ATECO non sia ricompreso in quelli previsti all’Allegato 1 del D.P.C.M. del 22 marzo 2020 (come modificato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020).

In sostanza, dunque, solo le imprese il cui codice ATECO rientra in quelli indicati dal predetto allegato 1 possono continuare a svolgere la loro attività senza il bisogno di autorizzazioni e senza che sia necessario alcun adempimento formale o sostanziale; per contro, tutte le attività produttive industriali e commerciali il cui codice ATECO non è ricompreso nell’allegato 1 sono sospese fino al 13 aprile, e potranno proseguire la loro attività solo se organizzate in modalità di lavoro a distanza o lavoro agile (cfr. art. 1, lett. c, D.P.C.M. 22 marzo 2020).

  1. Attività economiche consentite previa comunicazione o autorizzazione

Inoltre, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha previsto anche alcune categorie di aziende che potranno continuare a svolgere la loro attività (e che, dunque, non sono necessariamente sospese), ma solo a condizione che abbiano previamente inviato una comunicazione alla competente Autorità pubblica o, in taluni altri casi, siano state da questa autorizzate.

In particolare, rimane consentita, ma condizionata nel senso suddetto, l’apertura e l’operatività delle imprese che svolgono le attività di cui all’art. 1 lett. d), g) e h) del D.P.C.M. del 22 marzo del 2020, ossia:

  • Le imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla L. n. 146/1990 (cfr. art. 1, lett d, DPCM 22 Marzo 2020); rientrano in questa tipologia le imprese che compongono la catena produttiva dei servizi attinenti alle attività consentite dalla legge, ad esempio la fornitura di beni e servizi per lo svolgimento delle attività indicate all’allegato 1 e per l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

In tal caso, il titolare dell’azienda dovrà inviare una comunicazione via p.e.c. con oggetto “DPCM 22 marzo 2020 – Comunicazione attività” alla Prefettura della provincia ove è ubicata l’attività produttiva (ad esempio, per la provincia di Padova, all’indirizzo protocollo.prefpd@pec.interno.it), allegando il modulo, dopo averlo compilato, che ogni Prefettura ha predisposto per le aziende e che, per comodità di chi legge, si allega(doc. 1) .

Le informazioni che tale documento richiede sono le seguenti:

  • dati del richiedente (generalità del richiedente e dell’azienda);
  • tipologia dell’attività: in particolare, bisogna indicare se l’attività svolta è funzionale ad assicurare la continuità delle filiere delle attività autorizzate o delle attività che erogano servizi di pubblicità o servizi essenziali ex L. 146/1990;
  • luogo in cui l’attività produttiva viene svolta;
  • imprese e/o amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite.

Tale comunicazione consentirà il legittimo esercizio dell’attività, salvo che nel mentre il Prefetto emetta un provvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa, nel qual caso l’azienda dovrà sospendere la propria produzione immediatamente.

  • Gli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso a un pericolo di incendio (art. 1, lett g.) DPCM 22 Marzo 2020).

Anche in tal caso, si dovrà dare pronta comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata della Prefettura della provincia ove è ubicata l’attività produttiva (ad esempio, per la provincia di Padova, all’indirizzo protocollo.prefpd@pec.interno.it) o in alternativa all’indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio ove è iscritta l’azienda (ad esempio, per Padova, cciaa@pd.legalmail.camcom.it).

Il titolare dell’impresa dovrà ancora indicare nell’oggetto della p.e.c.: “DPCM 22 marzo 2020 – Comunicazione attività” ed allegare, dopo averlo compilato, il predisposto dalla Prefettura competente e che nuovamente si allega(doc. 2) ,  contenente le seguenti indicazioni:

  • dati del richiedente (generalità del richiedente e dell’azienda);
  • tipologia delle attività svolte;
  • motivi di grave pregiudizio o pericolo di incendio;
  • documentazione utile a sottoporre a valutazione la propria richiesta (ad es: perizie o relazioni che attestino il pericolo o il pregiudizio derivante dalla chiusura).

Tale comunicazione consentirà il legittimo esercizio dell’attività, salvo che nel mentre il Prefetto emetta un provvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa, in tal caso l’azienda deve sospende immediatamente la propria produzione.

  • Le industrie rientranti nel comparto dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre che svolgono attività di rilevanza strategica per l’economia  nazionale (art. 1, lett h).

In tal caso, i titolari delle aziende dovranno richiedere una specifica autorizzazione allo svolgimento dell’attività d’impresa (non basta cioè una mera comunicazione), inviando una p.e.c. con oggetto “DPCM 22 marzo 2020 – Richiesta di autorizzazione” alla Prefettura della provincia ove è ubicata l’attività produttiva (ad esempio, per la provincia di Padova, all’indirizzo protocollo.prefpd@pec.interno.it), alla quale deve essere allegato, dopo averlo compilato, il modulo predisposto dalla Prefettura, che nuovamente si allega (doc. 3) , contenente le seguenti indicazioni:

  • dati del richiedente (generalità del richiedente e dell’azienda);
  • tipologia delle attività di cui si chiede l’autorizzazione (industria aerospazio, industria della difesa, rilevanza strategica per l’economica nazionale);
  • indicare gli elementi informativi dell’attività di cui si chiede l’autorizzazione.

Soltanto dopo il rilascio da parte della Prefettura dell’autorizzazione richiesta, l’azienda potrà proseguire la propria attività di produzione.

  1. Alcuni questi pratici

Il fatto che il D.P.C.M. 22 marzo 2020 e il suo Allegato 1 abbiano individuato le imprese che possono continuare ad operare facendo riferimento ai codici ATECO, ha determinato il sorgere di alcuni interrogativi, ai quali crediamo si possano dare sinteticamente le seguenti risposte:

  • se l’azienda ha più codici ATECO, indipendentemente dal fatto che uno sia primario e gli altri secondari, essa può continuare a svolgere soltanto l’attività riferita al codice ATECO indicato nell’allegato 1 DPCM 22 marzo 2020 o quella che le sia altrimenti consentita previa comunicazione all’Autorità pubblica e/o sua autorizzazione;
  • se l’azienda svolge occasionalmente un’attività il cui codice ATECO è ricompreso all’allegato 1 DPCM 22 Marzo 2020, essa non può continuare ad operare, in quanto i codici ATECO di cui all’allegato 1 servono ad individuare i soggetti che svolgono in via ordinaria e in modo continuativo alcune attività ritenuti essenziali;
  • se l’azienda è priva di codice ATECO, ad esempio perché straniera, essa può comunque svolgere solo le attività corrispondenti ai codici ATECO indicati nell’allegato 1 DPCM 22 marzo 2020 o che le siano altrimenti consentite previa comunicazione all’Autorità pubblica e/o sua autorizzazione;
  • se l’azienda si rivolge al mercato estero o a clienti stranieri, essa comunque può continuare a svolgere solo le attività corrispondenti ai codici ATECO indicati nell’allegato 1 DPCM 22 marzo 2020 o che le siano altrimenti consentite previa comunicazione all’Autorità pubblica e/o sua autorizzazione;
  • analogamente se si tratta di un’azienda estera che opera sul mercato italiano, essa può continuare a svolgere solo le attività corrispondenti ai codici ATECO indicati nell’allegato 1 DPCM 22 marzo 2020 o che le siano altrimenti consentite previa comunicazione all’Autorità pubblica e/o sua autorizzazione.
  1. Sanzioni

Le aziende che continuino a svolgere attività produttive, industriali e commerciali non consentite o limitate dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 e dal suo Allegato 1, possono incorrere in rilevanti sanzioni, ulteriormente inasprite dall’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

In particolare, è previsto che in caso di mancato rispetto delle misure di:

  • limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio (art. 1, co. 2, lett. u) D.L. n. 19/2020);
  • limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché’ di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti(art. 1, co. 2, lett. v) D.L. n. 19/2020);
  • limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio   di   pubbliche funzioni, nonché’ di lavoro autonomo, (art. 1, co. 2, lett. z) D.L. n. 19/2020);
  • limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a  eccezione di quelli  necessari  per  assicurare  la  reperibilità  dei  generi agricoli, alimentari e di prima necessità (art. 1, co. 2, lett. aa) D.L. n. 19/2020);

l’impresa o il professionista potrà essere punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000 (viene meno l’applicazione della sanzione di contravvenzione ex art. 650 c.p.) e altresì con sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione da parte dell’azienda, poi, la sanzione amministrativa verrà raddoppiata e quella accessoria sarà applicata nella misura massima, ossia 30 giorni di chiusura dell’attività.