OMAGGI NATALIZI A CLIENTI E DIPENDENTI

Con l’approssimarsi delle festività natalizie Vi inviamo la presente circolare come promemoria per la disciplina fiscale degli omaggi a clienti e dipendenti.

La detrazione dell’Iva è diversa a seconda del costo dei beni:

  • IVA detraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) non superiore ad €. 50,00;
  • IVA indetraibile per i beni di costo unitario (iva esclusa) superiore ad €. 50,00.

La relativa cessione, in entrambi i casi costituisce una operazione “fuori campo IVA”.

Alla consegna degli omaggi consigliamo di emettere un DDT (con causale “cessione gratuita”) per vincere la presunzione di cessione onerosa.

: le regole esposte valgono anche nel caso che i beni omaggio siano costituiti da alimenti e bevande e ceste natalizie. Il valore della cesta natalizia è dato dalla somma del costo dei singoli beni che la compongono.

  • Se la cesta natalizia è di valore non superiore a €. 50,00 l’iva è detraibile,
  • Se la cesta natalizia è di valore superiore a €. 50,00 l’iva è indetraibile.

I costi sostenuti per l’acquisto di beni non commercializzati e/o non prodotti, da destinare ad omaggi, sono deducibili IRES/IRPEF se considerati inerenti.

– se i beni hanno un costo unitario (iva indetraibile inclusa) inferiore a €. 50,00 sono interamente deducibili IRES/IRPEF;

– se i beni hanno un costo unitario superiore ad €. 50,00 si configura l’ipotesi di spesa di rappresentanza. In quest’ultimo caso la deducibilità IRES/IRPEF è consentita in rapporto ai ricavi della gestione caratteristica dichiarati nell’anno con le seguenti percentuali:

– Se l’IRAP è conteggiata col metodo “da bilancio” il costo è deducibile (per soggetti IRES, imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria che abbiano esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile di cui all’art. 5 D. Lgs. 446/97).

– Se l’IRAP è determinata ai sensi dell’art. 5-bis D. Lgs 446/97 le spese in esame sono indeducibili (per società di persone e ditte individuali in semplificata, e per società di persone e ditte individuali in ordinaria che non hanno esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile col “metodo da bilancio”).

 

L’IVA afferente l’acquisto di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, è detraibile indipendentemente dal valore unitario del bene.

La cessione gratuita di campioni di modico valore appositamente contrassegnati, in maniera indelebile e non con un’etichetta, è invece un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.

 

La successiva cessione costituisce una operazione imponibile e quindi deve essere assoggettata ad IVA con l’aliquota propria del bene.

Si possono seguire alternativamente, i seguenti comportamenti:

1 – emettere fattura al cliente (TD01/TD24), con l’indicazione del valore del bene, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “cessione gratuita con rivalsa di IVA” se il cliente paga l’IVA, o “cessione senza rivalsa IVA” (art. 18 comma 3 DPR 633/72) se il cliente non paga l’IVA. Nel caso non si eserciti la rivalsa dell’IVA l’importo della stessa è totalmente indeducibile;

2 – emettere autofattura, per ogni singola cessione o globale mensile, con l’indicazione del valore dei beni, della relativa imposta e dell’annotazione che trattasi di “autofattura per omaggio” (TD27);

3 – annotare, su un apposito registro degli omaggi, preventivamente numerato, l’ammontare globale dei valori delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno con le relative imposte, distinte per aliquote.

Il trattamento ai fini IRES/IRPEF per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

Il trattamento ai fini IRAP per i beni prodotti e/o commercializzati dall’impresa è come quello indicato al punto A) per i beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO:

(*) Salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non dover applicare l’IVA sulla cessione.

Gli omaggi ai dipendenti comportano l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti e la successiva cessione gratuita è esclusa da IVA.

Il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti è compreso fra le prestazioni di lavoro art. 95 TUIR ed è deducibile ai fini IRES/IRPEF.

– Gli omaggi in denaro ai dipendenti concorrono, indipendentemente dall’ammontare, alla formazione del reddito imponibile in capo agli stessi e quindi sarà soggetto ad IRPEF ed a contribuzione INPS .

– Per l’anno 2023 gli omaggi in natura non concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti se l’importo annuo è:

  • non superiore a €. 258,23 annui;
  • non superiore a €. 3.000,00 annui per i soli dipendenti con figli a carico, con indicazione del codice fiscale del figlio a carico;
  • non superiore a €. 200,00 annui, per ciascun dipendente, per buoni acquisto carburante; in quest’ultimo caso però il buono sarà soggetto a contribuzione INPS e non a IRPEF.

Le spese per cene, feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose hanno un trattamento fiscale diverso in base ai soggetti che vi partecipano.

 

 

il costo è considerato una liberalità a favore dei dipendenti:

– l’IVA è indetraibile;

– il costo, ai fini IRPEF/IRES, è deducibile al 75% nel limite del 5‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

il costo è considerato una spesa di rappresentanza

– l’IVA è indetraibile;

– il costo, ai fini IRPEF/IRES, è deducibile al 75% nei limiti proporzionati ai ricavi (1,5%, 0,6% o 0,4%).

In entrambi i suddetti casi è necessario indicare il nominativo dei partecipanti nella copia di cortesia del documento di spesa.

Restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

 

SCADENZARIO NOVEMBRE 2023

(*) PROROGA AL 16.01.2024 MA NON PER TUTTI

Le persone fisiche titolari di partita IVA, che nel 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a €. 170.000 possono posticipare la scadenza del 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 con la possibilità anche di pagare in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.01.2024 con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.

Lo Studio avrà cura di contattare il cliente interessato da questa opportunità.

ACCERTAMENTO PER DIFFERENZE TRA INCASSI POS/ELETTRONICI E CORRISPETTIVI/FATTURE INVIATI

NUOVE COMPLIANCE PER DIFFERENZE TRA INCASSI POS/ELETTRONICI E CORRISPETTIVI / FATTURE INVIATI

L’Agenzia delle Entrate ha previsto l’invio di comunicazioni di irregolarità se gli incassi POS/elettronici mensili risultano superiori al totale corrispettivi telematici e fatture elettroniche inviate mensilmente.

 

CONTROLLO DELLE PEC RICEVUTE

Visto l’aumento dei controlli che sta attuando l’agenzia entrate in questo periodo vi suggeriamo di controllare periodicamente la PEC per rilevare eventuali comunicazioni dell’agenzia entrate.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Se i rilievi dell’agenzia sono corretti è possibile regolarizzare con ravvedimento operoso le seguenti violazioni:

  1. Omessa o infedele memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi:
    • Sanzione del 90% dell’imposta con un minimo di €. 500 per ciascuna operazione, da ridurre a 1/7 per violazioni commesse nel 2022 o 1/8 se commesse nel 2023;
  2. Omesso versamento dell’IVA periodica:
    • Sanzione del 30% dell’imposta da ridurre in base a quando si effettua il ravvedimento;
  3. Infedele dichiarazione IVA 2023 relativa al 2022:
    • Sanzione minima del 90% dell’imposta da ridurre a 1/8.

Il D.L. 131/23 ha previsto che si possa accedere al ravvedimento anche se le violazioni sono contestate entro il 31.10.2023 purché il ravvedimento avvenga entro il 15.12.2023.

 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ – art. 12 D. Lgs. 471/97 SANZIONE ACCESSORIA

L’art. 12 D. Lgs. 471/97 prevede la sospensione della licenza o dell’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni ad un mese se nel corso di cinque anni sono contestate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.

Le violazioni sanate col ravvedimento di cui sopra non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.

 

ADEGUAMENTO RT LOTTERIA DEGLI SCONTRINI ENTRO IL 02.10.2023

E’ stata istituita una nuova LOTTERIA ISTANTANEA degli scontrini con verifica immediata della vincita.

La lotteria istantanea si affianca alla lotteria degli scontrini già esistente.

 

NUOVA LOTTERIA ISTANTANEA DEGLI SCONTRINI

Per poter partecipare alla nuova lotteria istantanea, tutti i documenti commerciali pagati in modalità elettronica devono riportare un codice bidimensionale comprensivo di tutte le informazioni necessarie alla partecipazione della lotteria.

La produzione del codice bidimensionale non è possibile per i documenti in cui viene richiesta l’indicazione del proprio codice fiscale.

 

NUOVO LAYOUT DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

Per la lotteria istantanea è stato approvato un nuovo layout commerciale che impone una modifica dei registratori telematici.

 

MODIFICA RT ENTRO IL 02.10.2023

Entro il 2 ottobre 2023 i RT (registratori telematici) devono essere aggiornati e configurati al fine di consentire la partecipazione alla lotteria istantanea.

 

CREDITO DI IMPOSTA FINO A 50 EURO

A fronte di questo nuovo obbligo viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo (per ogni registratore) di 50 euro, utilizzabile in F24 per i pagamenti effettuati attraverso il sito dell’agenzia entrate.

Il credito si può usare a partire dalla liquidazione iva successiva alla registrazione della fattura già pagata con modalità tracciabile.

 

SEGNALAZIONI DEGLI ESERCENTI NON IN REGOLA

Se l’esercente al momento della vendita rifiuta di acquisire il codice lotteria o non fornisce il codice bidimensionale, il consumatore può segnalarlo nel Portale Lotteria.  Le segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione e per i controlli.

 

SCADENZARIO GIUGNO 2023

Per la consultazione dell’elenco completo delle scadenze fiscali di giugno 2023 pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccate sul seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php

SCADENZARIO MAGGIO 2023

Per la consultazione dell’elenco completo delle scadenze fiscali di maggio 2023 pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccate sul seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php