FATTURAZIONE ELETTRONICA – TERMINE DEL PERIODO TRANSITORIO

Trascorso il periodo “transitorio” di operatività stanno per entrare in vigore le regole a regime.

1 – TERMINE PERIODO DI MORATORIA

Con le seguenti tempistiche terminerà il cosiddetto periodo di “moratoria”, ovvero il periodo di sospensione del regime sanzionatorio.

Eventuali ritardi e/o irregolarità nell’emissione e nella trasmissione delle fatture saranno d’ora in poi sanzionati (*):

 

per i contribuenti TRIMESTRALI la decorrenza sarà dal 01 LUGLIO 2019

per i contribuenti MENSILI la decorrenza sarà dal 01 OTTOBRE 2019

 

(*) – In caso di ritardata emissione della fattura la sanzione ordinaria è applicata nella misura da 250,00 a 2.000,00 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti la sanzione sarà dal 90% al 180% dell’IVA (art. 6 D.Lgs. 471/1997)

 

A partire da questa data dunque dovranno essere rispettate le nuove regole:

2 – FATTURE IMMEDIATE

La fattura immediata è emessa entro DIECI GIORNI dall’effettuazione dell’operazione.

Le fatture in formato xml dovranno:

  • riportare nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file:

la data di effettuazione dell’operazione ovvero “la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo”;

  • essere trasmesse al più tardi entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione ovvero dalla data della fattura (il Decreto Crescita in fase di pubblicazione ha aumentato questo termine a 12 giorni).

 

Esempio:

3 – FATTURE DIFFERITE

Per:

  • le cessioni di beni risultanti da documento di trasporto (DDT) o altro documento idoneo
  • le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione

effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto può essere emessa una sola fattura recante il dettaglio delle operazioni entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.

Per questo tipo di documento, quindi, non ci sono novità rispetto alle vigenti regole, tuttavia l’agenzia delle entrate con la circolare n. 14/2019 ha fornito delle indicazioni in merito a quale dato riportare nel campo “Data” nella sezione  “Dati generali” del file,  specificando che in questo campo va riportata la data dell’ultima operazione effettuata nel mese di riferimento (non l’ultimo giorno del mese).

La generazione e l’invio della stessa allo SDI potrà avvenire in un qualsiasi giorno intercorrente tra l’ 1 ed il 15 del mese successivo.

 

 

 

Scadenze fiscali aprile 2019

ENTRO IL 10  

  • IVA / invio telematico Comunicazione liquidazioni periodiche IVA / 4^ trimestre 2018 

ENTRO IL 16  

  • IVA / liquidazione marzo 2019
  • RITENUTE D’ACCONTO / marzo 2019
  • Contributi INPS dipendenti e collaboratori / marzo 2019

ENTRO IL 23

  • BOLLO / pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche emesse nel 1 trimestre 2019

ENTRO IL 26

  • INTRA / invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi/ marzo e 1^ trimestre 2019
  • INTRA/ invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge/ marzo e 1^ trimestre 2019

ENTRO IL 30

  • Invio agli agenti di commercio del prospetto, relativo al 2018, delle provvigioni maturate, contributi enasarco e Firr versato
  • BOLLO / pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche emesse nell’ anno 2018
  • Comunicazione dati fatture (ex spesometro)/ invio telematico dei dati delle fatture ricevute ed emesse nel 2^ semestre 2018
  • IVA / invio telematico “ESTEROMETRO”: Comunicazione fatture emesse e ricevute, nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2019, a e da soggetti UE ed EXTRA UE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica e da bolletta doganale.

Vi segnaliamo, inoltre, che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di aprile 2019 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data – (http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=04-2019).

Scadenze fiscali marzo 2019

 

ENTRO IL 7

• CU / invio telematico all’ Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente, autonomo provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2018

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INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DAL 2019

DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO:

Il D.L. 119/2018 ha introdotto l’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi:

  • Dal 01.07.2019 per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a €. 400.000,00
  • Dal 01.01.2020 per tutti i soggetti.

 

DEFINIZIONE DI VOLUME D’AFFARI PER VERIFICA DELL’OBBLIGO

Il volume d’affari di riferimento del 2018 è quello complessivo dell’anno e non solo quello realizzato con i corrispettivi.

 

“REGISTRATORE TELEMATICO” O “STRUMENTI DI PROSSIMA INDIVIDUAZIONE”

L’invio telematico dei corrispettivi presuppone la dotazione:

  • di un “registratore telematico”;
  • o di nuovi strumenti, che saranno individuati dall’Agenzia Entrate come per esempio un “portale web dedicato”

 

INVIO CORRISPETTIVI TELEMATICI

I corrispettivi telematici devono essere inviati in formato XML. In caso di scarto deve essere trasmesso nuovamente il file corretto al sistema di interscambio entro 5 giorni.

 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

Dopo l’invio dei corrispettivi telematici è necessario procedere alla conservazione sostitutiva del file XML trasmesso.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO/ADEGUAMENTO REGISTRATORE DI CASSA

E’stato istituito un credito d’imposta pari al 50% del costo per l’acquisto del nuovo registratore di cassa o per l’adattamento di quello esistente.

Il credito di imposta viene concesso fino a un massimo di €. 250,00 per l’acquisto e fino a un massimo di €.50,00 per l’adattamento e si potrà usare successivamente alla registrazione della fattura di acquisto.

 

SANZIONI

In caso di omessa o ritardata comunicazione o di invio di dati non corretti è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di €. 250 a un massimo di €. 2.000.

Scadenze fiscali febbraio 2019

ENTRO IL 18

• IVA / liquidazione gennaio 2019 e 4^ trimestre 2018 solo trimestrali speciali

• RITENUTE D’ACCONTO / gennaio 2019

• Contributi INPS dipendenit e collaboratori / gennaio 2019

• Contributi INPS commercianti e artigiani / 4^ rata 2018

 

ENTRO IL 20

• Contributi ENASARCO / 4^ trimestre 2018

 

ENTRO IL 25

• INTRA / invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi / gennaio 2019

• INTRA / invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge / gennaio 2019

 

ENTRO IL 28

• IVA / invio telematico Comunicazione liquidazioni periodiche IVA / 4^ trimestre 2018

• IVA / invio telematico delle Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2018

• IVA / invio telematico “ESTEROMETRO”: Comunicazione fatture emesse e ricevute, nel mese di gennaio, a e da soggetti UE ed EXTRA UE. L’obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica e da bolletta doganale.

 

Vi segnaliamo, inoltre, che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di febbraio 2019 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data 

(http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=02-2019).

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Dall’anno in corso l’IMPOSTA di BOLLO sulle fatture di vendita elettroniche “FEB2B” deve essere versata in modo virtuale (ex D.M. del 28.12.2018).

Il versamento avverrà in uniche soluzioni trimestrali con le seguenti scadenze:

 

1^ trimestre

Entro il 20 APRILE

2^ trimestre

Entro il 20 LUGLIO

3^ trimestre

Entro il 20 OTTOBRE

4^ trimestre

Entro il 20 GENNAIO

A tal fine l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati relativi alle fatture elettroniche transitate per il SdI riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto IVA.

 

Il pagamento dell’imposta potrà avvenire alternativamente:

tramite lo specifico servizio presente nella predetta area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate con addebito sul conto corrente bancario;

 

tramite modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

 

Sulle fatture elettroniche, per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo, va riportata la seguente specifica annotazione:

 

“IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. DEL 28.12.2018”

 

Detta dicitura andrà compilata nel campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” della fattura elettronica.

 

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE CARTACEE

 

Ricordiamo infine che, per coloro che non sono obbligati all’emissione della fattura elettronica (soggetti minimi, forfettari) e per coloro che non possono emettere le fatture elettroniche, perché tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, l’imposta di bollo va assolta in modo cartaceo, mediante apposizione fisica della marca, che dovrà avere data non successiva alla data della fattura.

Aliquote Enasarco 2019

1) Aumento del contributo previdenziale dal 2019

L’aliquota per il calcolo del contributo previdenziale ENASARCO per gli agenti di commercio persone fisiche e per gli agenti società di persone per le provvigioni maturate dal 2019 diventa del 16,50%:

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 2019

ALIQUOTA

16,50%

–          Di cui quota agente

8,25%

–          Di cui quota mandante

8,25%

 

2) Contributo assistenziale dal 2019 per gli agenti operanti in forma di società di capitali

Il contributo assistenziale per gli agenti operanti in forma di società di capitali per le provvigioni maturate dal 2019 è rimasto invariato dall’anno precedente ed è del 4%

CONTRIBUTO ASSISTENZIALE 2019

ALIQUOTA

4%

–          Di cui quota agente

1%

–          Di cui quota mandante

3%

 

Scadenze fiscali gennaio 2019

ENTRO IL 12

• AMMINISTRATORI-COLLABORATORI/ termine ultimo per il pagamento dei compensi relativi all’anno 2018

 

ENTRO IL 16

• IVA / liquidazione dicembre 2018

• RITENUTE D’ACCONTO / dicembre 2018

• Contributi INPS dipendenti e collaboratori / dicembre 2018

 

ENTRO IL 21

• CONAI: dichiarazione annuale e relativo pagamento del contributo per gli importatori di imballaggi immessi nel territorio nazionale nel 2018

 

ENTRO IL 25

• INTRA / invio telematico elenchi riepilogativi vendite beni e/o servizi / dicembre 2018 e 4^ trimestre 2018

• INTRA / invio telematico elenchi riepilogativi acquisti beni e/o servizi se superiori ai limiti di legge / dicembre 2018 e 4^ trimestre 2018

 

ENTRO IL 31

• INAIL pagamento premio assicurazione casalinghe

• LIBRI CONTABILI / aggiornamento, stampa e/o conservazione elettronica del libro giornale, libro inventari, registri IVA e schede contabili anno 2017

 

Ricordiamo inoltre che i locali aperti al pubblico (negozi, bar e trattorie), nei quali si ascolta radio, televisione o musica in generale, devono pagare il canone di abbonamento RAI e i diritti SIAE.

Vi segnaliamo, inoltre, che è possibile consultare online dal portale dell’Amministrazione finanziaria il calendario delle scadenze tributarie per il mese di gennaio 2019 – esteso oppure con segnalazioni di ricerca per categoria contribuente, tipologia di scadenza, data 

(http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php?mesesel=01-2019 ).

Fatture emesse e ricevute con data entro il 31.12.2018

La normativa IVA ha inserito regole diverse per le operazioni a cavallo d’anno che vi chiariamo qui di seguito.

 

FATTURA EMESSA DATATA 2018

 

 

Invio nel 2018Fattura ordinaria cartacea inviata tramite consegna, spedizione postale, trasmissione via mail ordinaria.
Invio nel 2019La fattura anche se datata 2018 DEVE essere inviata come fattura elettronica.

 

FATTURA DI ACQUISTO DATATA 2018

 

Ricevuta nel 2018La fattura viene registrata entro il 31.12.2018 e l’iva a credito viene detratta nel 2018
Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019La fattura deve essere registrata in un sezionale nel 2019 e verrà detratta in dichiarazione annuale iva 2018
 

Ricevuta nel 2019

La fattura datata 2018 ricevuta nel 2019 deve essere registrata nel 2019 e l’iva a credito viene detratta nel 2019.

 

 

Adempimenti per la chiusura dell’esercizio 2018

A) – VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE AL 31.12.2018

Ai fini della redazione del bilancio dell’esercizio 2018 si rende necessaria la valutazione dei beni presenti in magazzino a fine esercizio.

E’ indispensabile, pertanto, redigere l’inventario analitico dei beni in rimanenza con riferimento alla situazione esistente al 31.12.2018.

 

Nel dettaglio delle rimanenze è necessario evidenziare:

1. il codice del bene/prodotto;

2. la descrizione;

3. il criterio di valorizzazione riconosciuto dalla legislazione fiscale (costo specifico, costo medio ponderato, Fifo o Lifo).

I criteri consigliati dallo Studio sono il costo specifico o il costo medio. Di seguito vi riportiamo un esempio di calcolo per il calcolo del costo medio ponderato della merce X da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

Per la valutazione di beni prodotti dall’impresa o per l’applicazione di altri criteri potete contattare lo Studio.

4. l’unità di misura;

5. le quantità in rimanenza;

6. il valore totale.

Esempio di dettaglio delle rimanenze:

 

Codice

 

Descrizione del bene

 

Costo medio dell’anno o costo specifico

 

UM

 

Quantità

 

Valore

……Merce Y…..

€. 22,50

Kg.

50

€.1.125,00

…….Merce X…..

€. 12,50

Mt.

150

€.1.875,00

TOTALE   €.3.000,00

ESEMPIO DI COSTO MEDIO PONDERATO

Il metodo del costo medio ponderato consiste nell’applicare, a ciascuno scarico, un valore pari al prezzo medio ponderato d’acquisto.

Ipotizziamo di aver effettuato i seguenti acquisti:

in data 5/02/2018 – 100 unità di merce X al prezzo di 15 euro l’una;

in data 15/03/2018 – 100 unità di merce X al prezzo di 10 euro l’una;

In data 20/03/2018 si effettua una vendita di 50 unità di merce X.

 

Determinazione del valore al 31.12.2018 da indicare nel dettaglio delle rimanenze.

 

Merce X scheda di movimenti dell’anno.

Data

Quantità

Prezzo unitario acquisto

Prezzo totale

05/02

Acquisto +100

15 euro

+ 1.500

15/03

Acquisto +100

10 euro

+ 1.000

20/03

Vendita -50

31/1215012,50 euro

1.875

Il prezzo medio di acquisto al 31.12.2018 si ottiene in questo modo (1.500 + 1.000) / 200 = 12,50

Il prezzo medio di 12,50 viene moltiplicato per la consistenza a fine anno. 12,50 x 150 = 1.875

B) – LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI PER L’ANNO 2018

Al fine della deduzione per competenza dal reddito 2018, Vi invitiamo a liquidare i compensi agli amministratori ed ai collaboratori coordinati e continuativi delle società di capitali entro il 12.01.2019.

Si precisa inoltre, che l’assegno staccato a favore dei suddetti soggetti deve essere anche incassato dagli stessi entro il 12.01.2019.

C) – DICHIARAZIONE PER USUFRUIRE DELLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 23% SUL 20% DEI COMPENSI PROVVIGIONALI

Ritenuta ridotta – i soggetti che percepiscono provvigioni occasionali e/o abituali, e che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi (escluso l’amministratore), devono inviare una dichiarazione ai loro clienti per usufruire della riduzione della ritenuta di acconto del 23% sul 20%.

Durata – La dichiarazione deve essere inviata prima dell’emissione della fattura ed è valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. La perdita dei requisiti deve essere comunicata tempestivamente alla controparte.

Invio – La dichiarazione deve essere inviata tramite raccomandata A/R o tramite PEC.

D) – CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE PERIODICA AL CONAI PER L’ANNO 2018

I soggetti che hanno importato beni e/o effettuato acquisti intracomunitari di merci nell’anno 2018 devono inviare al CONAI la dichiarazione periodica se superano gli importi minimi di esenzione.

La dichiarazione deve essere inviata telematicamente ed è necessario registrarsi presso il sito del CONAI.