SCISSIONE SOCIETARIA, DIFFERENZE DI PATRIMONIO TRASFERITO E DIRITTO AL CONGUAGLIO

L’operazione di scissione, annoverata tra le c.d. operazioni straordinarie, consiste nella suddivisione di una società in due o più società.

Si distingue in:

  • Scissione totale, che si ha quando la scissa assegna l’intero suo patrimonio a due o più beneficiarie. La scissione totale può essere in senso stretto, se le società beneficiarie sono di nuova costituzione, o per incorporazione, se le società fiduciarie sono preesistenti.
  • Scissione parziale, che si ha quando una società assegna una parte del suo patrimonio ad una o più società. Anche la scissione parziale può essere in senso stretto, se le società beneficiarie sono di nuova costituzione, ovvero per incorporazione, se le società beneficiarie sono preesistenti.

In caso di scissione, totale o parziale, le azioni o quote delle società beneficiarie sono assegnate non alla società scissa ma ai suoi soci, rappresentando la “contropartita” dell’assegnazione di patrimonio conseguente all’operazione di scissione. Tale carattere distingue la scissione dal c.d. scorporo o conferimento, che si ha quando la società conferisce parte del suo patrimonio sociale in un’altra società, e dunque le azioni/quote sono assegnate alla società e non ai soci.

L’operazione di scissione consta di un vero e proprio procedimento che si articola in tre tappe fondamentali:

  • Il progetto di scissione, che viene redatto dall’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione, in cui vengono descritti gli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie, e successivamente pubblicato nel registro delle imprese;
  • La decisione di procedere con la scissione, che dovrà essere presa dall’assemblea dei soci di ciascuna società partecipante alla scissione; la decisione di scissione deve sempre contenere l’approvazione del progetto di scissione;
  • L’atto di scissione, redatto in forma notarile: se la beneficiaria è preesistente, l’atto di scissione ha natura di un vero e proprio contratto; se la beneficiaria è di nuova costituzione, l’atto di scissione ha la natura giuridica di un negozio unilaterale. L’atto di scissione dovrà essere iscritto nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie.

Nel progetto di scissione, che viene poi approvato dall’assemblea dei soci ed allegato all’atto di scissione, vengono indicati gli elementi patrimoniali, attivi e passivi, che la scissa andrà ad allocare alla società/alle società beneficiarie della scissione. In buona sostanza, con il progetto di scissione, verranno recepiti i valori contabili “a libro” (costo storico) emergenti dal bilancio della società scissa nel momento in cui il progetto viene predisposto. Le società beneficiarie, essendo la scissione, ai fini impositivi, un’operazione neutrale, si limiteranno a recepire nella propria contabilità i valori emergenti dal progetto di scissione; il patrimonio netto “di partenza” della beneficiaria sarà quindi pari al patrimonio netto risultante dal progetto di scissione.

Non è tuttavia inusuale che, tra la data di redazione del progetto di scissione e la data di efficacia della scissione (coincidente con l’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie), gli elementi patrimoniali indicati nel progetto di scissione abbiano subito delle modifiche, e che quindi il patrimonio netto oggetto di scissione sia variato, in aumento (aumento delle attività ovvero diminuzione delle passività o entrambe) ovvero in diminuzione (diminuzione delle attività ovvero incremento delle passività o entrambe).

In tal caso, la società beneficiaria si vedrebbe assegnata un patrimonio di consistenza complessiva diversa da quella convenuta nel progetto di scissione.

Ci si chiede se in tali fattispecie possa sorgere l’obbligo per la società beneficiaria di corrispondere in favore della scissa un c.d. “conguaglio di scissione”, pari all’incremento di valore del patrimonio netto rispetto ai valori indicati nell’atto di scissione, ovvero, in caso di diminuzione del patrimonio netto trasferito, se viceversa possa pretendere dalla scissa il conguaglio di scissione.

La circostanza che il patrimonio netto trasferito possa diminuire di valore, durante il tempo necessario perché la scissione produca i suoi effetti, è di difficile verificazione concreta, posto che di regola in operazioni similari la società scissa si impegna a condurre una gestione interinale orientata al criterio della prudenza, evitando smobilizzazioni ovvero di acquisire nuovo indebitamento.

Viceversa, non è infrequente l’ipotesi inversa, ovverosia che il patrimonio netto trasferito subisca degli incrementi di valore tra la redazione del progetto di scissione e l’acquisto di efficacia della scissione.

In tali casi, il diritto della scissa di chiedere il conguaglio di scissione non trova fonte normativa.

Difatti, il codice civile (art. 2506 bis c.c.) si limita a disciplinare la diversa ipotesi in cui il rapporto di cambio “patrimonio trasferito/partecipazioni della beneficiaria” possa essere integrato da conguagli in denaro, il cui ammontare non può essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate.

Pertanto, in assenza di una previsione normativa ad hoc, il c.d. conguaglio di scissione dovrà necessariamente trovare fonte negoziale, segnatamente le parti dovranno prevedere e disciplinare l’ipotesi di incremento di valore del patrimonio netto direttamente nel progetto di scissione.

Il suddetto documento sarà vincolante tanto per la società scissa che per la società beneficiaria, persino se di nuova costituzione, in quanto si tratterà di una scrittura che verrà allegata all’atto di scissione divenendone parte integrante e obbligando al suo rispetto la beneficiaria neo-costituita che prenderà vita proprio per effetto del suddetto atto di scissione.

Si precisa che in caso di scissione totale, stante l’estinzione della società scissa, eventuali crediti o debiti da conguaglio dovranno essere pretesi rispettivamente dai soci della scissa ovvvero nei confronti dei soci della scissa.

Quanto ai debiti, come noto, l’art. 2495 comma 2 c.c. prevede che in caso di estinzione della società, i soci rispondano dei debiti non soddisfatti nei limiti di quanto percepito secondo il bilancio finale di liquidazione, introducendo, dunque, una limitazione di carattere quantitativo alla responsabilità dei soci dell’entità cancellata.

Nel caso di scissione totale, tuttavia, la suddetta limitazione è di fatto inoperante, in quanto ai soci della scissa, in cambio della “perdita” della partecipazione nella scissa vengono attribuite azioni/quote della società beneficiaria, partecipazioni che “incorporano” anche i debiti della scissa. Pertanto, nella sostanza, i debiti della scissa vengono suddivisi pro quota tra i singoli soci, con l’effetto pratico di trasformare un debito, originariamente unitario, in una obbligazione parziaria.

Infine, nell’ipotesi in cui le società partecipanti alla scissione abbiano omesso di regolamentare nel progetto di scissione la sorte di eventuali conguagli, il diritto al conguaglio in favore (o a carico) della scissa potrebbe fondarsi sull’art. 2041 c.c., norma denominata “ingiustificato arricchimento” e volta a riequilibrare eventuali sperequazioni nelle prestazioni patrimoniali. Nel caso di specie tuttavia, l’applicabilità del suddetto rimedio appare discutibile, posto che il trasferimento di patrimonio dalla scissa alla beneficiaria non avviene “dietro corrispettivo”, ma costituisce attuazione della scissione, operazione questa che attribuisce ai soci della scissa (e non alla società scissa) partecipazioni della beneficiaria “in cambio” del patrimonio trasferito alla beneficiaria.

In altre parole, nell’operazione di scissione prevale l’elemento di riorganizzazione societaria mentre difetta la caratteristica di “corrispettività” che presuppone l’operatività del rimedio di cui all’art. 2041 c.c.

DECRETO RILANCIO – D.L. 34/2020

Con la presente vi aggiorniamo sulle principali misure introdotte dal “decreto rilancio” D.L. 34/2020; le misure saranno operative a seguito dell’emanazione dei provvedimenti attuativi.

Contributo a fondo perduto per le imprese che hanno perso almeno un terzo del fatturato (art. 25)

E’ previsto un contributo a fondo perduto per le imprese, con ricavi del 2019 non superiori a 5 milioni di euro, che nel mese di aprile 2020 hanno perso almeno un terzo del fatturato rispetto ad aprile 2019.

L’istanza per richiedere il contributo dovrà essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Il contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Tale percentuale è:

→ 20% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a €. 400.000;

→ 15% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 compresi tra €. 400.000 e €. 1.000.000;

→ 10% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 compresi tra €. 1.000.000 e €. 5.000.000.

Ecobonus del 110% rivolto a spese di riqualificazione energetica (art. 119)

Il DL “Rilancio” prevede la detrazione del 110% delle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 per alcuni interventi effettuati su condomini o su singole unità adibite ad abitazione principale.

Gli interventi agevolabili sono:

→ specifici interventi di riqualificazione energetica;

→ interventi di riduzione del rischio sismico;

→ installazione di impianti fotovoltaici;

→ installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

La detrazione del 110% sarà ripartita in 5 rate annuali di pari importo ed è prevista la cessione del credito o lo sconto in fattura (attendiamo le precisazioni dei decreti attuativi).

Eliminazione delle rate IRAP per saldi e acconti (art. 24)

A favore di imprese e lavoratori autonomi è stata prevista l’esclusione dal versamento:

→ del saldo IRAP relativo al periodo di imposta 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta;

→ della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta 2020.

Credito d’imposta del 60& per contratti di locazione (art. 28)

Per i canoni di locazione di immobili non finalizzati ad uso abitativo di marzo, aprile e maggio 2020 è riconosciuto un credito d’imposta del 60%. I soggetti destinatari di questa agevolazione devono aver conseguito ricavi del 2019 non superiori a 5 milioni di euro e devono aver registrato nel mese di aprile 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi per almeno il 50% rispetto ad aprile 2019.

Il credito d’imposta in commento:

➔ è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

➔ può essere utilizzato in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Credito d’imposta del 60% per spese di sanificazione (art. 125)

E’ previsto un credito d’imposta del 60% per le spese relative alla sanificazione degli ambienti e all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, disinfettanti, visiere protettive, rilevatori di temperatura, barriere separatorie ed ogni altro dispositivo di protezione personale) sostenute nel 2020 da imprese, associazioni, enti privati e liberi professionisti.

L’importo massimo delle spese agevolabili è fissato a €. 60.000.

WISEPOD – La separazione dei beni del De Cuius da quelli dell’erede

Oggi ci occupiamo degli strumenti a tutela dei creditori del de cuius e dei creditori del debitore del chiamato.

Ne parliamo con la Dott.ssa Clara Termo

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WISEPOD – Rimborso addizionali provinciali accise energia elettrica

Oggi con l’Avv. Gloria, esperto in diritto dei consumatori, ci occupiamo di un argomento molto caldo che sta destando un notevole interesse negli ultimi tempi ovvero il tema relativo al rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica con particolare focus su quali sono, in concreto, le azioni da intraprendere a tal fine.

Infatti due recenti sentenze della Cassazione del 2019 sembrano aver aperto uno spiraglio per ottenere il rimborso della addizionale provinciale sulla accisa dell’energia elettrica, con richiesta da formulare nei confronti del fornitore di energia.

https://www.spreaker.com/user/12458636/2020-05-13-wisepod-addizionali-provincia

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WISEPOD – Misure INAIL ristorazione e spiagge

Oggi parliamo dei due nuovi documenti tecnici pubblicati dall’Inail e approvati dal comitato tecnico scientifico per l’emergenza, riguardanti le misure di contenimento del contagio da Covid nel settore della ristorazione e nel settore delle attività ricreative di balneazione in spiaggia.

Ne parliamo con l’Avv. Alessandra Bossola.

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WISEPOD – Azionisti azzerati

Oggi parliamo degli azionisti di: Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti e Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio.

Queste banche sono fallite – o più correttamente sono state messe in risoluzione – con provvedimento della Banca d’Italia del 21 novembre 2015, approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze con decreto del 22 novembre 2015.

A seguito della risoluzione gli azionisti hanno visto azzerarsi le loro azioni, soffrendo quindi una grave perdita economica.

C’è qualcosa che si può fare per recuperare in tutto o in parte tale perdita? Lo chiediamo all’Avv. Enrico Varricchio

https://www.spreaker.com/user/12458636/wisepod-azionisti-azzerati

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WISEPOD – L’App Immuni

Da lunedì 4 maggio l’Italia sta affrontando la cosiddetta fase 2 nella lotta all’epidemia da Covid 19 quella denominata di convivenza con il virus. Sulla scorta dell’esperienza di stati come la Corea del Sud anche il governo italiano sta studiando l’implementazione di applicazioni di contact tracing, ovverosia sistemi applicativi da scaricare sugli smartphone che consentono il tracciamento pressoché immediato dei contatti di soggetti risultati positivi al virus.

A tal proposito oggi ci occupiamo dell’app immuni e ne parliamo con l’Avv. Filippo Lemmo specializzato nel diritto societario e nella tutela dei dati personali.

https://www.spreaker.com/user/12458636/wisepod-app-immuni_15

https://open.spotify.com/episode/3x752wDNZg8NPNQVJca9cI

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDM3OTQ4OS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvMjY4NzUwNDM?ved=0CAsQzsICahcKEwiIzO-YlbbpAhUAAAAAHQAAAAAQAQ

https://www.deezer.com/show/1200282

Scadenze fiscali maggio 2020

Di seguito alleghiamo il prospetto delle scadenze fiscali del mese di maggio che in base alle recenti disposizioni normative (D.L. n. 23 del 08.04.2020) dovranno essere verificate e vagliate per ogni singola posizione.

Imprese e lavoratori autonomi che hanno subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

TRIBUTOPERIODOSCADENZA ORDINARIANUOVA SCADENZAMODALITA’ PAGAMENTO
Ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali regionali e comunali 
Codici tributi 1001 etc
APRILE18/05/202030/06/2020unica soluzione o in 5 rate
Ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni
Codice tributo 1040
APRILE18/05/2020Nessuna sospensione 
IVA
Codice tributo 6004
APRILE18/05/202030/06/2020unica soluzione o in 5 rate
IVA
Codice tributo 6031
1^ TRIMESTRE18/05/202030/06/2020unica soluzione o in 5 rate
Contributi Inps su redditi di lavoro dipendente
Codice causale DM10
APRILE18/05/202030/06/2020unica soluzione o in 5 rate
Contributi INPS fissi Artigiani/Commercianti1^ TRIMESTRE18/05/202030/06/2020unica soluzione o in 5 rate
Premio INAIL Autoliquidazione 19/202^ RATA18/05/202030/06/2020unica soluzione o in 5 rate
Enasarco – pagamento contributi  1^ TRIMESTRE20/05/202030/06/2020unica soluzione o in 5 rate

Per tutte le altre imprese e lavoratori autonomi

TRIBUTOPERIODOSCADENZA ORDINARIA
Ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali regionali e comunali 
Codici tributi 1001 etc
APRILE18/05/2020
Ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni
Codice tributo 1040
APRILE18/05/2020
IVA
Codice tributo 6004
APRILE18/05/2020
IVA
Codice tributo 6031
1^ TRIMESTRE18/05/2020
Contributi Inps su redditi di lavoro dipendente
Codice causale DM10
APRILE18/05/2020
Contributi INPS fissi Artigiani/Commercianti1^ TRIMESTRE18/05/2020
Premio INAIL Autoliquidazione 19/202^ RATA18/05/2020
Enasarco – pagamento contributi1^ TRIMESTRE20/05/2020

Per tutti i contribuenti

ADEMPIMENTOPERIODOScadenza ordinariaNuova Scadenza
ENASARCO – invio distinta provvigioni1 TRIMESTRE20/05/2020Nessuna sospensione
INTRA vendite beni e serviziAPRILE25/05/202030/06/2020
INTRA acquisti beni e servizi se superiori ai limiti di leggeAPRILE25/05/202030/06/2020
Liquidazione periodica IVA1 TRIMESTRE31/05/202030/06/2020

WISEPOD – Covid-19: misure organizzative nei luoghi di lavoro

Ci occupiamo dei protocolli di misure di sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito della diffusione dell’ormai purtroppo noto virus Codiv-19.

Ne parliamo con tre professionisti dello Studio Legale Wise:

Avv. Macchietto, specializzato in diritto d’impresa

Avv. Bossola, specializzata nel modello 231 dell’impresa

Avv. Berto, specializzata in diritto amministrativo

https://www.spreaker.com/show/wisepod-misure-organizzative-inail

https://open.spotify.com/episode/1lEBxYAmjSPuq71in15gC7

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Lotta all’epidemia da Covid-19: l’applicazione IMMUNI

Da lunedì 4 maggio l’Italia affronterà la c.d. Fase 2 nella lotta all’epidemia da Covid- 19, quella denominata di “convivenza” con il virus.

Sulla scorta dell’esperienza di stati come la Corea del Sud, anche il Governo italiano sta studiando l’implementazione di applicazioni di contact tracing, ovverosia sistemi applicativi da scaricare sugli smartphone che consentano il tracciamento pressochè immediato dei contatti di soggetti risultati positivi al virus.

Il dibattito si è immediatamente focalizzato sulla necessità che tali applicativi risultino privacy compliant, posto che verranno analizzati e processati una mole imponente anche di dati c.d. particolari, segnatamente dati sanitari.

L’obiettivo, ampiamente dichiarato dagli stati europei che intenderanno rendere disponibili applicativi di contact tracing, è quello di implementare misure di sicurezza del trattamento dei dati, misure di sicuezza che il GDPR individua espressamente nella pseudonimizzaione e nella cifratura del dato.

Alle predette misure se ne deve aggiungere una terza, la c.d. anonimizzazione del dato, ovverosia l’impossibilità di ricondurlo ad una persona fisica determinata o determinabile posto che, come noto, i dati anonimi non devono sottostare – per ovvie ragioni – alla normativa europea sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR).

L’Italia ha strutturato oramai da oltre un mese il progetto per il lancio di un’applicazione, temporaneamente denominata Immuni, che dovrebbe permettere il tracciamento dei contatti di coloro che risultino positivi al Covid.

Tale applicazione è stata ideata dall’italiana Bending Spoons S.p.a., risultata vincitrice della fast call for contributions indeata dal MISE, Ministero della Salute e Ministero dell’Innovazione Tecnologica, per l’individuazione di soluzioni tecnologiche per il monitoraggio attivo dei rischi di contagio.

Per realizzare lo scopo cui è destinata, sarà necessario che l’applicazione venga scaricata da almeno il 60% degli italiani.

GEOLOCALIZZAZIONE O BLUETOOTH

Il dibattito si è dapprima orientato sulla scelta della tecnologia da utilizzare per consentire il tracciamento degli spostamenti.

Il dr. Vittorio Colao, a capo della task force che sovraintenderà la Fase 2, aveva  spinto dapprima per l’utilizzo della tecnologia della geolocalizzazione delle persone, mente il ministro dell’Innovazione Paola Pisano era orientata allo scambio delle informazioni tramite bluetooth.

Vediamo le differenze.

Geolocalizzazione:

L’utilizzo della tecnologia GPS consente di conoscere in ogni momento dove si trova un determinato soggetto. Ai fini del contact tracing, la geolocalizzazione permetterebbe non solo di sapere se due o più soggetti si sono avvicinati, ma anche in quale luogo. Tale ulteriore informazione aggiuntiva rischierebbe di rendere il trattamento non conforme al GDPR per violazione del principio di minimizzazione del dato; in buona sostanza si acquisirebbero più dati di quelli necessari per perseguire la finalità del trattamento.

Bluetooth:

Con l’utilizzo della tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) è possibile trasferire dati tra due dispositivi vicini, a condizione che si “vedano” e si autorizzino a vicenda.

Ai fini del contact tracing, la tecnologia bluetooth consente quindi di memorizzare il contatto ravvicinato tra due dispositivi (e dunque tra i soggetti che ne sono portatori), senza tuttavia fornire indicazione su dove è avvenuto il contatto.

Il FUNZIONAMENTO DI IMMUNI

Chiarito dunque che Immuni non geolocalizzerà i dispositivi, in un’ottica di privacy compliance, si tratta ora di comprendere come avverrà in concreto il tracciamento dei contatti.

A questo proposito le possibili alternative al vaglio erano due: un sistema centralizzato ovvero un sistema decentralizzato di conservazione dei dati scambiati tra dispositivi tramite la tecnologia Bluetooth.

Il sistema centralizzato prevede che i codici di contatto tra i dispositivi vengano direttamente caricati, tramite l’applicazione, in un server centrale. Qualora un soggetto dovesse risultare positivo al Covid, l’applicazione comunicherà la positività del codice alfanumerico associato al dispositivo dierttamente al server, il quale analizzerà i contatti tra quel dispositivo e gli altri dispositivi ed invierà a questi ultimi la notifica di avvenuto contatto con un soggetto positivo.

Viceversa, nel sistema decentralizzato, ciascun cellulare conserva in memoria i dati degli altri cellulari con cui è entrato in contatto, senza che questi dati vengano comunicati al server centrale.

In caso di positività al Covid di un soggetto che ha scaricato Immuni, sarà l’operatore sanitario a fornire a detto soggetto un codice di autorizzazione da immettere nell’applicazione. Una volta immesso il codice, sarà l’applicazione, e dunque il singolo dispositivo, a comunicare al server il codice anonimo  identificativo del dispositivo cellulare “contagiato”.

A questo punto, i cellulari che hanno installato Immuni, periodicamente scaricheranno dal server il codice dei dispositivi “contagiati” tramite l’applicazione. Sarà quindi l’applicazione installata sul telefonino che, tenendo traccia dei contatti con gli altri dispositivi, riconoserà il codice di un “contagiato” ed allora invierà al dispositivo la notifica di intervenuto  contatto con un soggetto  positivo al virus.

Un algoritmo installato sull’applcazione sarà poi in grado di “qualificare” i contatti, ovverosia comprendere tramite i “metadati” associati al dispositivo (intensità del segnale, durata del segnale”) se quel contatto presenti un elevato rischio di contagio. Solo qualora l’algoritmo dia esito positivo, verrà inviato l’allert ai singoli dispositivi e scatterà l’isolamento fiduciario in attesa dell’esito dl tampone.

SISTEMA DECENTRALIZZATO E RISCHIO PRIVACY

Il sistema decentralizzato consente una maggiore tutela della privacy degli interessati, posto che i dati dei contatti tra dispositivi non vengono caricati di default sul server, ma rimangono nella memoria dei singoli telefonini.

Nel sistema centralizzato invece, posto che tutti i dati dei dispositivi mobili vengono caricati sul server, qualora quest’ultimo dovesse essere violato, vi è il rischio che l’hacker, disponendo sia dei dati che anche delle chiavi di decifrazione, possa risalire all’utenza telefonica e dunque, potenzialmente, anche all’identità dell’interessato.

Viceversa, nel sistema decentralizzato solo il codice identificativo di un dispositivo associato al Covid viene caricato nel server, e poi “scaricato” da tutti i telefonini che hanno installato l’applicazione al fine di verificare se tale codice corrisponda ad uno di quelli memorizzati nel singolo dispositivo.

La trasmissione dei dati dei dispositivi dei positivi al Covid sarà dunque cifrata e firmata digitalmente per garantire la massima riservatezza e sicurezza nella delicata fase di fuoriuscita del dato dallo smartphone del singolo utente.

Sistema decentralizzato, server gestiti dalla Pubblica Amministrazione e volontarietà di installazione dell’applicazione risultano conformi alle direttive emanati dall’EDPB (European data protection Board, scaricabile qui https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_en).

IMMUNI E SISTEMA OPEN SOURCE

Il Ministro per l’innovazione tecnologica Paola Pisano ha dichiarato che l’app Immuni sarà distribuita con licenza open source (licenza FOSS Mozilla Public License 2.0), e dunque mettendo a disposizione il codice sorgente dell’applicazione generato dallo sviluppatore. Disponendo del codice sorgente, è possibile capire il funzionamento del programma e di rilevare eventuali vulnerabilità, nell’ottica dunque di rendere il software sempre più performante a tutela della collettività e della salute pubblica.