Come ormai noto, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi della pandemia da COVID-19, sull’intero territorio
nazionale sono adottate e sono tuttora in essere (quantomeno sino al 13 aprile
2020) misure di sospensione di tutte le attività diverse da quelle elencate
nell’allegato 1 DPCM 22.03.2020 (come modificato dal D. Ministero Sviluppo Economico
25.03.2020).
Tuttavia, anche alcune altre attività sono
consentite: quelle funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle
attività di cui all’allegato 1 – previa comunicazione al Prefetto
territorialmente competente che ha il potere di sospendere l’attività in
questione nella propria provincia – nonché i servizi di pubblica utilità, i
servizi essenziali (farmacie, alimentari, edicole) e le attività di
ristorazione con consegna a domicilio (cui è riservata una nota informativa a
parte, nel nostro sito).
E’ sempre consentita l’attività di
produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia
sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e
alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a
fronteggiare l’emergenza.
- Come
devono comportarsi e come devono organizzarsi i datori di lavoro che gestiscono
attività consentite?
Considerata la eccezionalità della
situazione, si raccomanda di attenersi esclusivamente alle disposizioni
provenienti da fonti istituzionali.
Va premesso che la prosecuzione delle
attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino
alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, e che devono essere
sospese le attività dei reparti aziendali ritenuti non indispensabili.
In particolare, si sottolinea che la
responsabilità di tutela del rischio biologico è in capo al datore di lavoro,
che si avvale della collaborazione del Medico competente, del Responsabile del
Servizio di Protezione Prevenzione e del Rappresentante dei Lavoratori, ai fini
della valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs.81/2008.
La Regione Veneto ha pubblicato (ultimo aggiornamento
il 26.03.2020) le
Indicazioni operative per la tutela
della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.
La Regione Veneto precisa che non è
necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in relazione
al rischio da COVID-19, ad eccezione del caso in cui il rischio biologico sia
un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo
dell’azienda.
È utile tuttavia che l’azienda rediga, in
collaborazione con i soggetti sopra indicati, un piano di intervento o una
procedura per la gestione dei casi specifici, esemplificativamente analizzati e
trattati nella stessa Circolare della Regione Veneto:
- Lavoratore sottoposto alla misura della
quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla
propria abitazione o dimora si presenta al lavoro.
- Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14
giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al
lavoro.
- Lavoratore che, inizialmente asintomatico,
durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e
difficoltà respiratoria).
- Lavoratore asintomatico durante l’attività
lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19.
- Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in
trasferta lavorativa.
- Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero
da trasferta lavorativa.
Sempre nella Circolare della Regione Veneto, troviamo le
seguenti
Indicazioni
per il Datore di Lavoro (e suoi collaboratori)
- Tutela
della salute pubblica
La diffusione dell’infezione rappresenta una
questione di salute pubblica: la gestione delle misure preventive e protettive
deve necessariamente seguire i provvedimenti adottati dalle istituzioni
competenti in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione
di ciò il Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti
delle istituzioni competenti; in tal senso, anche la semplice diffusione
interna delle informazioni e delle raccomandazioni provenienti da soggetti
istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia.
- Limitazione
delle occasioni di contatto
Al fine di limitare i contatti tra le
persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si riportano alcune misure di
precauzione ritenute appropriate, da adattare, qualora possibile anche dal
punto di vista organizzativo ed economico, alle peculiarità della propria
organizzazione (sono altresì possibili soluzioni alternative o integrative di
pari efficacia o più incisive):
- promuovere la fruizione da parte dei lavoratori
dipendenti di periodi di congedo, ferie e altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva e favorire il massimo utilizzo delle modalità del
lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”);
- adottare misure organizzative per favorire orari
di ingresso/uscita scaglionati, al fine di limitare al massimo le occasioni di contatto
nelle zone di ingresso/uscita;
- limitare al massimo gli spostamenti all’interno
dei siti produttivi;
- limitare al massimo l’accesso ai visitatori;
- individuare procedure di ingresso, transito e
uscita di fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche
predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale
aziendale;
- evitare l’organizzazione e la partecipazione a
incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es.
congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
- privilegiare, nello svolgimento di incontri o
riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare
disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di
separazione);
- regolamentare l’accesso a spazi comuni,
spogliatoi, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili
(es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), limitando il numero di presenze
contemporanee, il tempo di permanenza massima e dando in ogni caso disposizioni
di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di
separazione);
- laddove presente un servizio di trasporto
organizzato dall’azienda, dare disposizioni di rispettare il “criterio di
distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione);
- qualora, infine, non fosse possibile rispettare
la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, o
non fossero possibili altre soluzioni organizzative, adottare strumenti di
protezione individuale.
- Norme
di comportamento e corretta prassi igienica
Oltre alle misure organizzative sopra
riportate, si ritiene necessario che il Datore di Lavoro, in collaborazione con
il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, disponga misure rafforzative
delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela
dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), da estendere
anche ai possibili utenti esterni (visitatori, fornitori, trasportatori,
lavoratori autonomi, imprese appaltatrici). Tali misure comprendono:
informare tutti i lavoratori che in caso di
febbre (>37.5 °C), tosse o difficoltà respiratoria non si presentino al
lavoro;
- evitare contatti stretti con soggetti che
presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
- sensibilizzare al rispetto delle corrette
indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo
altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- disporre una adeguata pulizia dei locali e delle
postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni; a
tal proposito, per gli utenti esterni (fornitori, trasportatori, altro
personale), individuare servizi igienici dedicati e vietare l’utilizzo di
quelli del personale aziendale.
Per la pulizia di ambienti non sanitari (es.
postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove abbiano eventualmente
soggiornato casi di COVID-19, applicare le misure straordinarie di seguito
riportate: a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per
diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere
sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere
nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di
ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere
danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia
con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti
chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di
pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso
impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in
sicurezza dei DPI. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale
potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione
tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Per la pulizia di ambienti
non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie
ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con
particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri,
porte, finestre, superfici dei servizi igienici)
Considerato
che, per la durata delle misure di restrizione disposte dai provvedimenti
citati in premessa, le attività non indispensabili devono essere sospese e che
devono essere incentivate ferie, congedi e altri strumenti previsti dalla
contrattazione collettiva, si ritiene che i lavoratori non effettivamente in
servizio non debbano essere inviati alla visita medica periodica finalizzata
all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione, se in scadenza e/o
scaduta. In ogni caso, per quanto riguarda l’attività di sorveglianza
sanitaria, si rimanda alle indicazioni riportate nella sezione successiva “Indicazioni
per il Medico Competente (e suoi collaboratori)”
Ricordiamo
che il datore di lavoro, prima dell’accesso al luogo di lavoro, può sottoporre
il personale al controllo della temperatura corporea. Può anche vietare
l’accesso a chiunque risulti avere una temperatura superiore a 37,5° C.
In
presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali, il
lavoratore ha l’obbligo di restare nel proprio domicilio e avvisare il
medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
Il
Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che i datori di
lavoro devono astenersi dal raccogliere a priori e in modo sistematico e
generalizzato informazioni su eventuali sintomi influenzali del lavoratore e
dei suoi contatti più stretti o che comunque rientrano nella sfera extralavorativa.
Resta tuttavia fermo per i lavoratori l’obbligo di segnalare al datore di
lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui
luoghi di lavoro.
- Verifiche
e manutenzioni periodiche
Ai sensi del D.l. n. 18/2020 tutti i
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile
2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Si ritiene che tale
disposizione sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni
ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro
previste dal D.Lgs. n. 81/2008
- Risposte
ad alcuni dubbi
- Quale
tipo di mascherine è necessario fornire ai lavoratori?
Salvo
diverse future indicazioni, ad oggi le mascherine FFP2 o FFP3 sono previste solo
per:
- personale sanitario in contatto con un caso
sospetto o confermato di COVID-19 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che
generano aerosol);
- personale addetto alle operazioni di pulizia di
ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di
essere stati ospedalizzati.
Al di fuori di questi casi, non è previsto
l’utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all’attività
svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol
solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute).
La mascherina del tipo “chirurgico” non è
strettamente obbligatoria ma fortemente consigliata, ma deve invece essere necessariamente
utilizzata dai lavoratori che non possono lavorare sistematicamente a distanza
superiore ad un metro.
Le mascherine chirurgiche devono essere
utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
- Cosa
si intende per “stretto contatto”?
E’
importante comprendere cosa si intenda per “stretto contatto”, tenendo presente
che il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14
giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.
Si
riportano i criteri per stabilire il concetto di stretto ad alto rischio di
esposizione (Fonte Circolare
Ministero della Salute 27 febbraio 2020):
- persona che vive nella stessa casa di un caso di
COVID-19;
- persona che ha avuto un contatto fisico diretto
con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
- persona che ha avuto un contatto diretto non
protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude
fazzoletti di carta usati);
- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia
a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata
maggiore di 15 minuti;
- persona che si è trovata in un ambiente chiuso
(es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per
almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei
due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni
di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio
addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso
indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti
all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri,
considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa
sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
- Infine, alcuni
documenti particolarmente utili per orientare le imprese in questa situazione
di emergenza.
Anzitutto:
COVID-19: Sintesi delle principali disposizioni e indicazioni fornite per i Datori di Lavoro
a
cura del Servizio
SPISAL Azienda AULSS 9 Scaligera
Facciamo
presente che ancora in data 14.03.2020 le parti sociali hanno condiviso con il
Governo un
Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
In
applicazione di tale Protocollo, sono stati elaborati Protocolli di Settore con
indicazioni di dettaglio per alcuni settori produttivi; si veda
Scheda riassuntiva dei Protocolli condivisi con le parti sociali (Settore del Trasporto e della Logistica; Cantieri Edili; Regione Veneto: accordo per l’applicazione del Protocollo Condiviso sottoscritto a Roma il 14.03.2020;)
Anch’esso
a cura del Servizio SPISAL Azienda AULSS 9 Scaligera
Particolarmente
utile, poi, potrebbe risultare il fac-simile di
Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
predisposto
da Confindustria, da utilizzare (una volta debitamente compilato, previa
consultazione delle rappresentanze sindacali e/o del RLS) per adottare singoli
Protocolli aziendali, da ritenersi quantomai opportuni.
La
stessa Confindustria ha proposto inoltre un modello di
Informativa sul trattamento dei dati personali
relativa ai dati che possono venire trattati in occasione della emergenza COVID-19 (temperatura corporea, informazioni sugli spostamenti o contatti con persone a rischio ecc.).