BONUS BABY SITTING

Il DECRETO CURA ITALIA, D.L. 18/2020, a seguito dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine, ha previsto la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting,  alternativo alla fruizione del congedo parentale, per la cura dei figli di età non superiore a 12 anni.

Tale bonus potrà essere richiesto dai lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori dipendenti pubblici di alcuni settori, dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri e iscritti alla gestione separata), lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali.

Pensando di fare cosa gradita riportiamo, di seguito, il link per accedere alla guida predisposta dall’inps con le indicazioni sui requisiti per l’accesso a tale agevolazione, modalità di presentazione della domanda e di utilizzo del bonus.

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53540

IL CONDOMINIO IN TEMPO DI CODIV-19

Di seguito ci preme offrire una breve guida sui riflessi che il DL 6/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Generale n. 45 del 23.02.2020 (e successive integrazioni) e le varie misure di contenimento hanno sulle attività e servizi in condominio.

1) QUALI ATTIVITA’ SOSPESE E QUALI NO – USO SPAZI COMUNI

E’ giusto fare un chiarimento su un argomento molto caldo che crea molta agitazione nei Condominii, ovvero il tema dell’utilizzo degli spazi comuni ed in particolare dell’ascensore e dei portoni.

Posto che non sono formalizzate da alcun decreto indicazioni sull’utilizzo dell’ascensore e dei portoni nei Condominii, il buon senso porta a fare le seguenti considerazione al riguardo:

● Il cortile/giardino condominiale, inteso come spazio privato accessorio della propria abitazione e dunque ben usufruibile senza timore di violare le restrizioni previste da ordinanze nazionali e/o locali, diventa a questo punto strategico per lo svolgimento di attività all’aperto da parte dei condomini, purché vengano, anche in questo caso, rispettate le regole generali circa un uso uguale da parte di tutti. La libera accessibilità del cortile/giardino, in quanto area privata, non fa infatti venir meno il dovere di rispettare quelle fondamentali regole purtroppo imposteci dalla sgradita presenza del coronavirus, cioè, in primo luogo, del divieto di assembramento che in ogni caso impedisce anche ai bambini di giocare insieme nell’area loro destinata all’interno del condominio oppure, per tutti, di correre in gruppo o di parlarsi a distanza ravvicinata;

● A proposito di assembramenti, l’amministratore può consigliare ai condomini un uso limitato e alternato dell’ascensore entrando uno alla volta e di aprire le porte/usare la bottoneria/campanelliera/corrimano delle scale indossando sempre i guanti e dei dispositivi individuali;

● predisporre dei gel igienizzanti all’ingresso di ogni condominio.

L’amministratore deve preoccuparsi di far effettuare scrupolosamente la pulizia delle parti comuni dell’edificio e degli impianti in esso installati, specificatamente l’ascensore, e ricorrere alla sanificazione, nel caso la ritenga opportuna a maggior garanzia degli abitanti, con le ditte specializzate che posseggano i requisiti prescritti dall’articolo due del summenzionato D. M. 274/1997.

Sono sospese le attività di manutenzione delle imprese edili (DPCM del 22 marzo 2020).

2) ASSEMBLEE CONDOMINIALI

L’art. 1 del DL 6/20 ha vietato “ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato” per cui, di fatto, non è possibile svolgere o convocare assemblee condominiali-

Il Governo ha chiarito che “le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.”

Le assemblee condominiali pertanto sono vietate.

L’alternativa quindi potrebbe essere l’adozione degli strumenti tecnologici che consentano di programmare assemblee svolte in remoto, ma sarebbe obbligatorio, per evitare successive impugnazioni, che tutti i condomini, neanche uno escluso, abbiano la possibilità di collegarsi in videoconferenza e che il presidente dell’assemblea abbia la potenzialità di accertare costantemente che tutti siano sempre collegati e che, quindi, nessuno si allontani dal proprio computer, condizioni queste che è molto improbabile si possano verificare. Il tutto inoltre crea non pochi problemi di privacy, posto che terzi – non condomini – potrebbero assistere alle assemblee senza avervi diritto.

In ogni caso, si ricorda che in casi di urgenza o necessità (come ad es. la necessità di procedere con opere urgenti) l’amministratore potrà sempre adottare i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 1135 C.c., in caso contrario dovrà rimettere la decisione alla prima assemblea utile.

3) ONERI CONDOMINIALI

Non esiste alcuna norma che preveda la sospensione dell’obbligo di pagamento degli oneri condominiali. In altre parole, nessuna situazione di emergenza consente e legittima la sospensione delle rate già approvate. Anzi, se alcune attività sono venute meno (ad es. il giardiniere), altre continuano ad esercitarsi anche con maggiore intensità (es. le imprese di pulizie dei luoghi comuni, utenze, l’amministratore, etc) per cui è necessario che il condominio abbia liquidità per potervi far fronte.

Tuttavia, molti condomini purtroppo stanno affrontando non pochi problemi logistici per poter effettuare i pagamenti.

Come fare?

Innanzitutto, gli amministratori dovrebbero preferire, e di conseguenza organizzarsi, per offrire ai condomini modalità di pagamento alternative ai modi classici (pagamento al portiere, in contanti, per bollettino postale etc.). Le possibilità di pagamento con mezzi informatici sono vaste, quali i MAV, bollettini freccia, bonifici tramite home banking, o anche attraverso whatsapp (si inviano delle string di pagamento che permettono al condomino di effettuare pagamenti con addebito in conto corrente o di pagare tramite carta di credito), facilitando in tal modo i flussi dei pagamenti da parte dei condomini – anche i più anziani –.

Ancora, non esistendo più i fondi cassa imprevisti, molti amministratori stanno ovviando arrotondando per eccesso – anche se di poco, un 15% – tutte le voci di spesa a bilancio preventivo, in modo da premunirsi in caso di carenti liquidità in conto ed evitare l’impossibilità di far fronte ai pagamenti. Un’alternativa sarebbe quella di emettere delle rate di spesa straordinarie, a copertura di questo periodo di emergenza, per il cui recupero la giurisprudenza già riconosce la possibilità di agire giudizialmente, compatibilmente con la sospensione dei termini processuali in corso.

In ogni caso non si può escludere la morosità “involontaria”, fenomeno che non dovrebbe mettere in pericolo forniture di energia elettrica, gas e acqua atteso che ARERA, (cioè l’Autorità Garante per l’energia reti e ambiente), ha prorogato fino al 3 maggio il blocco anti- coronavirus di tutte le procedure di sospensione delle dette forniture – per famiglie e imprese – avviato dallo scorso 10 marzo.

Per quanto riguarda invece i problemi di liquidità del singolo condomino che impediscono di corrispondere le rispettive quote di spese condominiali, è necessario rilevare che nessuna norma consente all’amministratore di concedere la rateizzazione delle spese condominiali. Nonostante le possibili difficoltà economiche è inutile quindi chiedere all’amministratore delle facilitazioni che permettano loro di rientrare del proprio debito tramite pagamenti in rate; né tale professionista può mettersi in situazioni di responsabilità che potrebbero portarlo alla revoca. Invero, la facoltà di concedere dilazioni nei pagamenti della quota compete unicamente all’assemblea (Tribunale di Roma 13 settembre 2019).

Per farvi fronte il condomino in difficoltà dovrà quindi utilizzare i vari ammortizzatori sociali, previsti in occasione del decreto Cura Italia

4) POSITIVI CODIV-19 IN CONDOMINIO

L’amministratore:

1) nella sua qualità di datore di lavoro, debba segnalare ai condomini e ai titolari di diritti personali di godimento, iscritti nel Registro dell’anagrafe condominiale, che il prestatore di lavoro del Condominio è affetto da Covid-19, preavvertendolo, purché ufficialmente accertato, affinché possano adottare tutte le cautele necessarie ad evitare il contagio e, contemporaneamente, debba provvedere a sanificare tutte le parti comuni dell’edificio; e

2) possa segnalare ai residenti nello stabile da una parte che si è/sono verificati dei casi di persone accertate positive al virus Covid-19, senza indicarne i nominativi, sempre che i primi non ne siano già a conoscenza per altra via, e che immediatamente provvede alla sanificazione di tutte le cose condominiali.

5) LA FASE 2

Considerando che le Assemblee non si potranno probabilmente tenere ancora per un bel po’, dovrà essere in un qualche modo rivista la scadenza di 180 giorni dalla data di chiusura della gestione quale limite per tenere le Assemblee; si dovranno inoltre valutare modalità di voto alternative da quello tradizionale (ad esempio per iscritto, via mail qualora possibile ed in attesa di disposizioni normative a tal proposito).

CONTROLLI SULLE RIAPERTURE

Come in precedenza già comunicato, il DPCM 10.04.2020 – DECRETO LIQUIDITA’ ha allungato i termini del lockdown fino al 03.05.2020.

Alcune attività – contenute nel ormai noto allegato 3 (all. 1)  – sono sempre state escluse dal blocco.

Per altri casi, previa comunicazione online alla Prefettura, è possibile la prosecuzione dell’attività.

Questi i casi:

a) le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (art.2, comma 3);

b) le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i predetti servizi essenziali (art. 2, comma 4);

c) l’attività di produzione, trasporto commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari (art.2, comma 5);

d) ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza (art.2, comma 5);

e) le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (art.2, comma 6);

f) le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (art.2, comma 7).

Un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto dall’art. 2, comma 12, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di:

 – attività di vigilanza;

– attività conservativa e di manutenzione;

– gestione dei pagamenti;

– attività di pulizia e sanificazione;

– per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino;

– la ricezione in magazzino di beni e forniture..

E’ necessario inviare detta comunicazione compilando il form online  raggiungibile attraverso il link https://forms.gle/EAfN1LswWLo491Vg9

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Si segnala inoltre che con Circolare del Ministero dell’Interno del 14.04.2020 (all. 2) i Prefetti in collaborazione con ASL potranno verificare se e come i datori di lavoro si stanno attenendo al protocollo Governo-parti sociali del 14.03.2020 (all. 3) sull’osservanza delle precauzioni per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e gli adeguati livelli di protezione e formazione dei lavoratori.

Al riguardo si allega in sub 4 la “Guida Operativa alla stipula del Protocollo aziendale anti- contagio” predisposta da Cinzia Frascheri – giuslavorista e responsabile nazionale CISL salute e sicurezza sul lavoro.

COVID-19 E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – PROROGA SOSPENSIONE TERMINI

Art. 37 D.L. n. 23 del 08.04.2020 “Decreto Liquidità”: Prorogata fino al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini di cui all’art. 103 D.L. 18/2020 “Decreto Cura-Italia” di conclusione dei procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente nonché della validità degli atti amministrativi in scadenza.

Con riferimento agli effetti determinati dall’epidemia Covid-19 sui procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o d’ufficio, il primo comma dell’art. 103 D.L. 18/2020 “Decreto Cura-Italia” prevede la sospensione sino al 15 aprile 2020 di tutti i termini, ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Sono inoltre prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento (es. silenzio assenso, silenzio rigetto).

L’art. 37 del D.L. n. 23 del 08.04.2020 “Decreto Liquidità” dispone ora la proroga della sospensione dei termini di cui all’art. 103 D.L. 18/2020, fino al 15 maggio 2020.

Pertanto, per effetto di questo periodo di sospensione, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, anche mediante le forme del silenzio significativo previste dell’ordinamento, ricominceranno a decorrere dal giorno 16 maggio 2020 con le seguenti precisazioni:

  • per i procedimenti già pendenti al 23 febbraio, il nuovo termine dovrà essere calcolato tenendo conto del tempo già trascorso dalla data di avvio del procedimento fino al 22 febbraio di conseguenza, dal 16 maggio 2020, i termini cominceranno a decorrere per il periodo residuo;
  • per i procedimenti avviati tra il 23 febbraio e il 15 maggio, il termine procedimentale inizierà a decorrere per intero dal 16 maggio 2020.

Data l’ampiezza delle espressioni utilizzate dal legislatore d’emergenza, deve ritenersi che tale sospensione riguardi tutti i termini dei procedimenti amministrativi iniziati su istanza di parte o d’ufficio, tra cui si ritiene che vi rientrino quelli:

  1. edilizi: procedimenti relativi al rilascio e controllo di titoli abilitativi quali ad esempio permesso di costruire; CILA, SCIA;
  2. di gestione vincoli territoriali (es. termini istruttoria per il rilascio del relativo titolo edilizio, termini nell’ambito della conferenza di servizi per l’acquisizione di atti di assenso come l’autorizzazione paesaggistica ecc.);
  3. di pianificazione territoriale e urbanistica (procedure di approvazione di piani e varianti, accordi di programma ecc.).

La ratio legis della sospensione è quella di evitare alla Pubblica Amministrazione – nelle more della riorganizzazione degli uffici in emergenza sanitaria – di incorrere in ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.

La portata generica della norma ha posto il problema dell’applicabilità della stessa anche alle procedure di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 finalizzate all’affidamento di appalti pubblici nella fase c.d. pubblicistica (ad esempio relativamente ai termini per la presentazione delle domande di partecipazione, delle offerte, o per i sopralluoghi, nonché per eventuali integrazioni documentali in sede di soccorso istruttorio). 

Su tale problematica è intervenuto il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti, il 23 Marzo u.s., affermando che la sospensione dei termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 (o iniziati successivamente) debba applicarsi anche alle procedure di appalto o di concessione.

Secondo il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nel caso di specie, la ratio legis va individuata nella necessità di assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati nonostante la situazione emergenziale in atto.

Le procedure urgenti, invece, possono essere sempre portate a termine, come già detto, soprattutto se legate all’emergenza in corso dunque, gli enti locali possano effettuare una ricognizione delle procedure di gara avviate o da indire, valutando caso per caso la necessità di una loro sospensione e/o riprogrammazione cui, del caso, dovranno seguire i successivi atti conseguenti, con le adeguate forme di pubblicità.

Va sottolineato che il legislatore, nello stesso art. 103 primo comma D.L. 18/2020, esorta le Pubbliche Amministrazione ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, legittimando gli interessati, in presenza di ragioni di urgenza, a presentare motivate istanze per ottenere la priorità di trattazione.

Con riferimento invece alla validità degli atti e provvedimenti, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, il comma secondo dell’art. 103 D.L. 18/2020 prevede la proroga degli effetti di tutti  certificati, attestati, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (permessi di costruire, SCIA, CILA, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni sismiche, piani urbanistici , convenzioni urbanistiche in quanto attuative di piani urbanistici … ) che  conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Dunque, per effetto di tale previsione:

  • gli atti e provvedimenti già scaduti dal 31 gennaio al 17 marzo tornano ad avere efficacia fino al 15 giugno 2020;
  • gli atti e i provvedimenti aventi scadenza dal 17 marzo al 15 aprile (ora 15 maggio), la validità è prorogata fino al 15 giugno 2020.

Restano esclusi dalla disciplina appena descritta, i termini espressamente disciplinati da specifiche disposizioni dello stesso Decreto Cura Italia, da precedenti o successivi Decreti emanati in occasione dell’attuale emergenza sanitaria.

DECRETO LIQUIDITA’ D.L. 23/2020

Sono state approvate nuove misure di sostegno alla liquidità a tutti i soggetti, con facilità di accesso al credito mediante il FONDO CENTRALE DI GARANZIA:

Le misure previste sono le seguenti:

A. PROFESSIONISTI E PMI:

per professionisti e microimprese è stata prevista una procedura automatica per i prestiti fino a 25.000 euro, garantiti al 100% dallo Stato. Il provvedimento ha avuto il via libera dalla UE il 14.04.2020. In allegato vi inviamo il modulo di richiesta da compilare e da presentare in banca;

B. PICCOLE E MEDIE IMPRESE CON RICAVI INFERIORI A 3,2 MILIONI DI EURO:

per piccole e medie imprese con ricavi inferiori a 3,2 milioni di euro è stata prevista una garanzia pari al 100% (90% statale + eventuale 10% Confidi a richiesta) per i finanziamenti fino al 25% del fatturato;

C. IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI:

per le imprese fino a 499 dipendenti: garanzia dello Stato fino al 90% per finanziamenti fino ad un massimo di 5 milioni di euro;

Qui di seguito la tabella riassuntiva di quanto sopra esposto:


https://www.wise.pro/wp-content/uploads/2020/04/Allegato-circolare-15.04.2020-1.pdf

Lo Studio è a disposizione per l’eventuale assistenza.

Scadenze fiscali aprile 2020

Di seguito alleghiamo il prospetto delle scadenze fiscali del mese di aprile che in base alle recenti disposizioni normative (D.L. n. 23 del 08.04.2020) dovranno essere verificate e vagliate per ogni singola posizione.

Imprese e lavoratori autonomi che hanno subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.

TRIBUTO PERIODO SCADENZA ORDINARIA NUOVA SCADENZA MODALITA’ PAGAMENTO
Ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali regionali e comunali  
Codici tributi 1001 etc
MARZO 16/04/2020 30/06/2020 unica soluzione o in 5 rate
Ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni Codice tributo 1040 MARZO 16/04/2020 Nessuna sospensione  
IVA Codice tributo 6003 MARZO 16/04/2020 30/06/2020 unica soluzione o in 5 rate
Contributi Inps su redditi di lavoro dipendente Codice causale DM10 MARZO 16/04/2020 30/06/2020 unica soluzione o in 5 rate

Per tutte le altre imprese e lavoratori autonomi

TRIBUTO PERIODO SCADENZA ORDINARIA
Ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali regionali e comunali   Codici tributi 1001 etc MARZO 16/04/2020
Ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni Codice tributo 1040 MARZO 16/04/2020
IVA Codice tributo 6003 MARZO 16/04/2020
Contributi Inps su redditi di lavoro dipendente Codice causale DM10 MARZO 16/04/2020

Per tutti i contribuenti

ADEMPIMENTO PERIODO Scadenza ordinaria Nuova Scadenza
INTRA vendite beni e servizi MARZO  e 1^ trimestre 27/04/2020 30/06/2020
INTRA acquisti beni e servizi se superiori ai limiti di legge MARZO  e 1^ trimestre 27/04/2020 30/06/2020
Esterometro 1^ Trimestre 30/04/2020 30/06/2020
MUD – modello unico dichiarazione ambientale 2019 30/04/2020 30/06/2020
Invio agli agenti di commercio, da parte delle ditte mandanti, prospetto provvigioni maturate, contributi enasarco e FIRR versato 2019 30/04/2020  

COVID-19 E POSSIBILITÀ DI CONTENIMENTO DEI LIMITI AL FUNZIONAMENTO DELLE IMPRESE

Sommario: 1. Attività economiche consentite e attività economiche vietate, 2. Attività economiche consentite previa comunicazione o autorizzazione; 3. Alcuni quesiti pratici; 4. Sanzioni

  1. Attività economiche consentite e attività economiche vietate

Come noto, il Governo con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, ha adottato su tutto il territorio nazionale e fino al 13 aprile 2020 misure di sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali il cui codice ATECO non sia ricompreso in quelli previsti all’Allegato 1 del D.P.C.M. del 22 marzo 2020 (come modificato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020).

In sostanza, dunque, solo le imprese il cui codice ATECO rientra in quelli indicati dal predetto allegato 1 possono continuare a svolgere la loro attività senza il bisogno di autorizzazioni e senza che sia necessario alcun adempimento formale o sostanziale; per contro, tutte le attività produttive industriali e commerciali il cui codice ATECO non è ricompreso nell’allegato 1 sono sospese fino al 13 aprile, e potranno proseguire la loro attività solo se organizzate in modalità di lavoro a distanza o lavoro agile (cfr. art. 1, lett. c, D.P.C.M. 22 marzo 2020).

  1. Attività economiche consentite previa comunicazione o autorizzazione

Inoltre, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha previsto anche alcune categorie di aziende che potranno continuare a svolgere la loro attività (e che, dunque, non sono necessariamente sospese), ma solo a condizione che abbiano previamente inviato una comunicazione alla competente Autorità pubblica o, in taluni altri casi, siano state da questa autorizzate.

In particolare, rimane consentita, ma condizionata nel senso suddetto, l’apertura e l’operatività delle imprese che svolgono le attività di cui all’art. 1 lett. d), g) e h) del D.P.C.M. del 22 marzo del 2020, ossia:

  • Le imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla L. n. 146/1990 (cfr. art. 1, lett d, DPCM 22 Marzo 2020); rientrano in questa tipologia le imprese che compongono la catena produttiva dei servizi attinenti alle attività consentite dalla legge, ad esempio la fornitura di beni e servizi per lo svolgimento delle attività indicate all’allegato 1 e per l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

In tal caso, il titolare dell’azienda dovrà inviare una comunicazione via p.e.c. con oggetto “DPCM 22 marzo 2020 – Comunicazione attività” alla Prefettura della provincia ove è ubicata l’attività produttiva (ad esempio, per la provincia di Padova, all’indirizzo protocollo.prefpd@pec.interno.it), allegando il modulo, dopo averlo compilato, che ogni Prefettura ha predisposto per le aziende e che, per comodità di chi legge, si allega(doc. 1) .

Le informazioni che tale documento richiede sono le seguenti:

  • dati del richiedente (generalità del richiedente e dell’azienda);
  • tipologia dell’attività: in particolare, bisogna indicare se l’attività svolta è funzionale ad assicurare la continuità delle filiere delle attività autorizzate o delle attività che erogano servizi di pubblicità o servizi essenziali ex L. 146/1990;
  • luogo in cui l’attività produttiva viene svolta;
  • imprese e/o amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite.

Tale comunicazione consentirà il legittimo esercizio dell’attività, salvo che nel mentre il Prefetto emetta un provvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa, nel qual caso l’azienda dovrà sospendere la propria produzione immediatamente.

  • Gli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso a un pericolo di incendio (art. 1, lett g.) DPCM 22 Marzo 2020).

Anche in tal caso, si dovrà dare pronta comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata della Prefettura della provincia ove è ubicata l’attività produttiva (ad esempio, per la provincia di Padova, all’indirizzo protocollo.prefpd@pec.interno.it) o in alternativa all’indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio ove è iscritta l’azienda (ad esempio, per Padova, cciaa@pd.legalmail.camcom.it).

Il titolare dell’impresa dovrà ancora indicare nell’oggetto della p.e.c.: “DPCM 22 marzo 2020 – Comunicazione attività” ed allegare, dopo averlo compilato, il predisposto dalla Prefettura competente e che nuovamente si allega(doc. 2) ,  contenente le seguenti indicazioni:

  • dati del richiedente (generalità del richiedente e dell’azienda);
  • tipologia delle attività svolte;
  • motivi di grave pregiudizio o pericolo di incendio;
  • documentazione utile a sottoporre a valutazione la propria richiesta (ad es: perizie o relazioni che attestino il pericolo o il pregiudizio derivante dalla chiusura).

Tale comunicazione consentirà il legittimo esercizio dell’attività, salvo che nel mentre il Prefetto emetta un provvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa, in tal caso l’azienda deve sospende immediatamente la propria produzione.

  • Le industrie rientranti nel comparto dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre che svolgono attività di rilevanza strategica per l’economia  nazionale (art. 1, lett h).

In tal caso, i titolari delle aziende dovranno richiedere una specifica autorizzazione allo svolgimento dell’attività d’impresa (non basta cioè una mera comunicazione), inviando una p.e.c. con oggetto “DPCM 22 marzo 2020 – Richiesta di autorizzazione” alla Prefettura della provincia ove è ubicata l’attività produttiva (ad esempio, per la provincia di Padova, all’indirizzo protocollo.prefpd@pec.interno.it), alla quale deve essere allegato, dopo averlo compilato, il modulo predisposto dalla Prefettura, che nuovamente si allega (doc. 3) , contenente le seguenti indicazioni:

  • dati del richiedente (generalità del richiedente e dell’azienda);
  • tipologia delle attività di cui si chiede l’autorizzazione (industria aerospazio, industria della difesa, rilevanza strategica per l’economica nazionale);
  • indicare gli elementi informativi dell’attività di cui si chiede l’autorizzazione.

Soltanto dopo il rilascio da parte della Prefettura dell’autorizzazione richiesta, l’azienda potrà proseguire la propria attività di produzione.

  1. Alcuni questi pratici

Il fatto che il D.P.C.M. 22 marzo 2020 e il suo Allegato 1 abbiano individuato le imprese che possono continuare ad operare facendo riferimento ai codici ATECO, ha determinato il sorgere di alcuni interrogativi, ai quali crediamo si possano dare sinteticamente le seguenti risposte:

  • se l’azienda ha più codici ATECO, indipendentemente dal fatto che uno sia primario e gli altri secondari, essa può continuare a svolgere soltanto l’attività riferita al codice ATECO indicato nell’allegato 1 DPCM 22 marzo 2020 o quella che le sia altrimenti consentita previa comunicazione all’Autorità pubblica e/o sua autorizzazione;
  • se l’azienda svolge occasionalmente un’attività il cui codice ATECO è ricompreso all’allegato 1 DPCM 22 Marzo 2020, essa non può continuare ad operare, in quanto i codici ATECO di cui all’allegato 1 servono ad individuare i soggetti che svolgono in via ordinaria e in modo continuativo alcune attività ritenuti essenziali;
  • se l’azienda è priva di codice ATECO, ad esempio perché straniera, essa può comunque svolgere solo le attività corrispondenti ai codici ATECO indicati nell’allegato 1 DPCM 22 marzo 2020 o che le siano altrimenti consentite previa comunicazione all’Autorità pubblica e/o sua autorizzazione;
  • se l’azienda si rivolge al mercato estero o a clienti stranieri, essa comunque può continuare a svolgere solo le attività corrispondenti ai codici ATECO indicati nell’allegato 1 DPCM 22 marzo 2020 o che le siano altrimenti consentite previa comunicazione all’Autorità pubblica e/o sua autorizzazione;
  • analogamente se si tratta di un’azienda estera che opera sul mercato italiano, essa può continuare a svolgere solo le attività corrispondenti ai codici ATECO indicati nell’allegato 1 DPCM 22 marzo 2020 o che le siano altrimenti consentite previa comunicazione all’Autorità pubblica e/o sua autorizzazione.
  1. Sanzioni

Le aziende che continuino a svolgere attività produttive, industriali e commerciali non consentite o limitate dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 e dal suo Allegato 1, possono incorrere in rilevanti sanzioni, ulteriormente inasprite dall’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

In particolare, è previsto che in caso di mancato rispetto delle misure di:

  • limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio (art. 1, co. 2, lett. u) D.L. n. 19/2020);
  • limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché’ di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti(art. 1, co. 2, lett. v) D.L. n. 19/2020);
  • limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio   di   pubbliche funzioni, nonché’ di lavoro autonomo, (art. 1, co. 2, lett. z) D.L. n. 19/2020);
  • limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a  eccezione di quelli  necessari  per  assicurare  la  reperibilità  dei  generi agricoli, alimentari e di prima necessità (art. 1, co. 2, lett. aa) D.L. n. 19/2020);

l’impresa o il professionista potrà essere punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000 (viene meno l’applicazione della sanzione di contravvenzione ex art. 650 c.p.) e altresì con sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione da parte dell’azienda, poi, la sanzione amministrativa verrà raddoppiata e quella accessoria sarà applicata nella misura massima, ossia 30 giorni di chiusura dell’attività.

COVID-19 RISTORANTI, BAR E FOOD DELIVERY

La ristorazione a distanza – cioè la consegna a domicilio dei cibi – è l’unica attività di fatto consentita ai pubblici esercizi (bar, trattorie, ristoranti, fast-food), a seguito del DPCM 11.3.2020.

Ma quali sono le modalità operative e le procedure da adottare per poter operare?

La Regione Veneto (con puntualizzazioni che, però, possono essere prese a riferimento anche in altre regioni), per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza alimentare, ha precisato che:

  • il confezionamento per la consegna a domicilio ed il trasporto dei pasti non sono oggetto di ulteriore notifica sanitaria, in quanto risultano già comprese tra le possibili attività svolte dagli operatori del settore alimentare;
  • la gestione delle fasi di confezionamento e trasporto deve essere presa in considerazione nell’ambito del proprio autocontrollo al fine di garantire protezione degli alimenti dalla contaminazione ed il mantenimento delle temperature di conservazione.  

Si rende quindi necessario adeguare le procedure HACCP in considerazione di diversi aspetti:

  1. prevedere l’attività di confezionamento e consegna dei cibi nei piani di autocontrollo igienico-sanitario;
  2. evitare i rischi di trasmissione del coronavirus tra gli operatori e tra questi e altri soggetti (fornitori, trasportatori, fattorini, clienti);
  3. garantire la consegna di alimenti e confezioni assolutamente sicuri.

Per venire incontro alle esigenze e per facilitare il compito degli operatori della filiera agroalimentare, Il Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati (SVIA) della USSL 7 Pedemontana ha predisposto delle utilissime Linee guida per food delivery di bar e ristoranti ai tempi del #Covid 19.

Queste Linee Guida rappresentano un vero e proprio vademecum e forniscono indicazionichiare e semplici, che ogni pubblico esercente può adattare alle caratteristiche del proprio sistema, stampare e applicare.

Qui di seguito, in sintesi, alcune delle indicazioni contenute, con particolare riferimento alla attività di ristorazione e consegna di cibi a domicilio ma con valenza generale per quanto attiene la gestione del personale e dei luoghi di lavoro.

  • Raccomandazioni igieniche generali

Le raccomandazioni igieniche per prevenire la trasmissione del virus (secondo le indicazioni del Ministero della Salute) sono basate su:

– distanze di sicurezza interpersonali (almeno un metro), da rispettare sempre e comunque;

– frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone o gel a base alcolica. Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani. Coprire sempre naso e bocca con fazzoletti monouso o con la piega del gomito quando si starnutisce o si tossisce;

– sanificazione frequente di superfici, strumenti e oggetti di lavoro;

– evitare di uscire di casa e recarsi a lavoro in caso di sintomi influenzali ovvero di contatto (o convivenza) con persone positive a Covid-19

  • Misure da applicare all’interno dei locali aziendali (luoghi di lavoro) e gestione del personale

Gli ambienti e strumenti di lavoro devono venire disinfettati, arieggiati e sanificati all’inizio e al termine di ogni turno. Dispositivi di Protezione e comportamenti prudenziali devono altresì venire adottati per prevenire il contatto fisico del virus con oggetti, cibi, superfici e altre persone.

In particolare, per il personale, sono essenziali:

– formazione e sensibilizzazione al rispetto delle precauzioni igieniche, anche attraverso cartelli informativi sui luoghi di lavoro;

– dotazione di idonei DPI, quali mascherine e guanti, tute/camici grembiuli monouso, sovra-scarpe.  Con particolare attenzione laddove non risulti possibile garantire in via continuativa un’adeguata distanza tra gli addetti, che rimane indispensabile per ridurre al minimo gli eventuali contatti lungo la linea di produzione;

– ridurre il numero di addetti contemporaneamente presenti nello stabilimento, modificando la turnazione ed evitando i contatti interpersonali ravvicinati in spogliatoi e locali di ristoro;

– incentivare l’uso di stoviglie e posateria monouso nelle mense, privilegiando porzioni preconfezionate;

– predisporre l’utilizzo della flotta aziendale in condizioni di sicurezza.

L’accesso ai locali deve venire limitato e comunque contingentato. Si deve:

– evitare il più possibile l’ingresso di visitatori, fornitori, clienti;

– stabilire fasce orarie per l’accesso di fornitori esterni. Condizioni, informazioni, modalità e tempi, percorsi (e bagni riservati) devono venire predefiniti in modo da ridurre al minimo le occasioni di contatto con il personale. Lavoratori, visitatori, appaltatori, trasportatori che non abbiano ottemperato alle misure di contenimento sono responsabili, anche in sede penale, dei loro comportamenti;

– limitare gli autisti dalla discesa dai mezzi. Ove ciò non sia possibile, provvedere loro disinfettanti per le mani e DPI (mascherine, guanti);

– trasmettere la documentazione di trasporto in via telematica.

Il datore di lavoro, prima dell’accesso al luogo di lavoro, può sottoporre il personale al controllo della temperatura corporea. Può anche vietare l’accesso a chiunque risulti avere una temperatura superiore a 37,5° C.

In presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali, il lavoratore ha l’obbligo di restare nel proprio domicilio e avvisare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria.

Il Garanteper la protezione dei dati personali ha chiarito che i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere a priori e in modo sistematico e generalizzato informazioni su eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o che comunque rientrano nella sfera extralavorativa. Resta tuttavia fermo per i lavoratori l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

  • Indicazioni per i gestori e i responsabili dell’autocontrollo

I gestori e i responsabili dell’autocontrollo devono seguire con rigore le prassi igieniche:

– tenere separati gli alimenti cotti da quelli crudi nelle fasi di conservazione, preparazione e confezionamento per la consegna;

– rispettare le temperature di conservazione degli alimenti, anche nelle fasi di stoccaggio e trasporto;

– tenere sempre separati gli utensili impiegati per gli alimenti crudi, da disinfettare dopo l’uso, rispetto a quelli usati dopo la cottura.

L’OMS informa chei coronavirus sono sensibili alle normali condizioni di cottura e sono inattivati a 70° C., di conseguenza il raggiungimento al cuore del prodotto ne assicura la completa distruzione.

  • Procedura di trasporto dei prodotti

L’attività di trasporto e consegna degli alimenti preparati è una fase critica, dunque è oggetto di apposite raccomandazioni, al fine di prevenire cross contamination e rialzi termici:

– igienizzazione accurata delle superfici oltreché delle mani,

– separazione dei locali destinati al ritiro del cibo da quelli impiegati alla sua preparazione,

– utilizzo di appositi contenitori o sacchetti a perdere ove riporre il cibo destinato al consumo a domicilio con adesivi di chiusura, graffette o altro,

– impiego di zaini termici o contenitori per il trasporto.

  • Etichettatura dei prodotti consegnati

I prodotti confezionati in mono o multi porzione vanno identificati apponendo una etichetta adesiva direttamente sulla confezione del piatto o su un’etichetta riepilogativa del contenuto all’esterno della borsa e/o del polibox dedicato

Le Linee Guida propongono un utile fac-simile delle informazioni essenziali al consumatore: nome produttore e contatto telefonico; destinatario; numero e tipo di prodotti, con richiamo alle temperature di conservazione nelle fasi di trasporto e conservazione.

Le indicazioni su modalità d’uso e allergeni devono essere fornite al momento dell’ordine, secondo quanto previsto del dal Reg. UE 1169/2011

Il cliente deve venire informato sulla necessità di ricevere l’addetto alle consegne indossando una mascherina protettiva e guanti, se possibile, mantenendo una distanza di sicurezza non inferiore a un metro. A tal fine, si incoraggia il pagamento elettronico.

COVID – 19 E AMBIENTI DI LAVORO

Come ormai noto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della pandemia da COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate e sono tuttora in essere (quantomeno sino al 13 aprile 2020) misure di sospensione di tutte le attività diverse da quelle elencate nell’allegato 1 DPCM 22.03.2020 (come modificato dal D. Ministero Sviluppo Economico 25.03.2020).

Tuttavia, anche alcune altre attività sono consentite: quelle funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 – previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente che ha il potere di sospendere l’attività in questione nella propria provincia – nonché i servizi di pubblica utilità, i servizi essenziali (farmacie, alimentari, edicole) e le attività di ristorazione con consegna a domicilio (cui è riservata una nota informativa a parte, nel nostro sito).

E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

  • Come devono comportarsi e come devono organizzarsi i datori di lavoro che gestiscono attività consentite?

Considerata la eccezionalità della situazione, si raccomanda di attenersi esclusivamente alle disposizioni provenienti da fonti istituzionali.

Va premesso che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, e che devono essere sospese le attività dei reparti aziendali ritenuti non indispensabili.

In particolare, si sottolinea che la responsabilità di tutela del rischio biologico è in capo al datore di lavoro, che si avvale della collaborazione del Medico competente, del Responsabile del Servizio di Protezione Prevenzione e del Rappresentante dei Lavoratori, ai fini della valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs.81/2008.

La Regione Veneto ha pubblicato (ultimo aggiornamento il 26.03.2020) le

Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.

La Regione Veneto precisa che non è necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in relazione al rischio da COVID-19, ad eccezione del caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo dell’azienda.

È utile tuttavia che l’azienda rediga, in collaborazione con i soggetti sopra indicati, un piano di intervento o una procedura per la gestione dei casi specifici, esemplificativamente analizzati e trattati nella stessa Circolare della Regione Veneto:

  • Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro.
  • Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro.
  • Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria).
  • Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19.
  • Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa.
  • Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa.

Sempre nella Circolare della Regione Veneto, troviamo le seguenti

Indicazioni per il Datore di Lavoro (e suoi collaboratori)

  • Tutela della salute pubblica

La diffusione dell’infezione rappresenta una questione di salute pubblica: la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di ciò il Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni provenienti da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia.

  • Limitazione delle occasioni di contatto

Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si riportano alcune misure di precauzione ritenute appropriate, da adattare, qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico, alle peculiarità della propria organizzazione (sono altresì possibili soluzioni alternative o integrative di pari efficacia o più incisive):

  • promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo, ferie e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva e favorire il massimo utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”);
  • adottare misure organizzative per favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, al fine di limitare al massimo le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita;
  • limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti produttivi;
  • limitare al massimo l’accesso ai visitatori;
  • individuare procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale;
  • evitare l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
  • privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione);
  • regolamentare l’accesso a spazi comuni, spogliatoi, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), limitando il numero di presenze contemporanee, il tempo di permanenza massima e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione);
  • laddove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione);
  • qualora, infine, non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, o non fossero possibili altre soluzioni organizzative, adottare strumenti di protezione individuale.
  • Norme di comportamento e corretta prassi igienica

Oltre alle misure organizzative sopra riportate, si ritiene necessario che il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, disponga misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), da estendere anche ai possibili utenti esterni (visitatori, fornitori, trasportatori, lavoratori autonomi, imprese appaltatrici). Tali misure comprendono:

 informare tutti i lavoratori che in caso di febbre (>37.5 °C), tosse o difficoltà respiratoria non si presentino al lavoro;

  • evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
  • sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
  • disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni; a tal proposito, per gli utenti esterni (fornitori, trasportatori, altro personale), individuare servizi igienici dedicati e vietare l’utilizzo di quelli del personale aziendale.

Per la pulizia di ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19, applicare le misure straordinarie di seguito riportate: a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici)

  • Sorveglianza sanitaria

Considerato che, per la durata delle misure di restrizione disposte dai provvedimenti citati in premessa, le attività non indispensabili devono essere sospese e che devono essere incentivate ferie, congedi e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, si ritiene che i lavoratori non effettivamente in servizio non debbano essere inviati alla visita medica periodica finalizzata all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione, se in scadenza e/o scaduta. In ogni caso, per quanto riguarda l’attività di sorveglianza sanitaria, si rimanda alle indicazioni riportate nella sezione successiva “Indicazioni per il Medico Competente (e suoi collaboratori)”

Ricordiamo che il datore di lavoro, prima dell’accesso al luogo di lavoro, può sottoporre il personale al controllo della temperatura corporea. Può anche vietare l’accesso a chiunque risulti avere una temperatura superiore a 37,5° C.

In presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali, il lavoratore ha l’obbligo di restare nel proprio domicilio e avvisare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere a priori e in modo sistematico e generalizzato informazioni su eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o che comunque rientrano nella sfera extralavorativa. Resta tuttavia fermo per i lavoratori l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

  • Verifiche e manutenzioni periodiche

 Ai sensi del D.l. n. 18/2020 tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Si ritiene che tale disposizione sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008

  • Risposte ad alcuni dubbi
  • Quale tipo di mascherine è necessario fornire ai lavoratori?

Salvo diverse future indicazioni, ad oggi le mascherine FFP2 o FFP3 sono previste solo per:

  • personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol);
  • personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati.

Al di fuori di questi casi, non è previsto l’utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all’attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute).

La mascherina del tipo “chirurgico” non è strettamente obbligatoria ma fortemente consigliata, ma deve invece essere necessariamente utilizzata dai lavoratori che non possono lavorare sistematicamente a distanza superiore ad un metro.

Le mascherine chirurgiche devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.

  • Cosa si intende per “stretto contatto”? 

E’ importante comprendere cosa si intenda per “stretto contatto”, tenendo presente che il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.

Si riportano i criteri per stabilire il concetto di stretto ad alto rischio di esposizione (Fonte Circolare Ministero della Salute 27 febbraio 2020):

  • persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
  • persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
  • persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
  • persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
  • persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
  • Infine, alcuni documenti particolarmente utili per orientare le imprese in questa situazione di emergenza.

Anzitutto:

COVID-19: Sintesi delle principali disposizioni e indicazioni fornite per i Datori di Lavoro

a cura del Servizio SPISAL Azienda AULSS 9 Scaligera

Facciamo presente che ancora in data 14.03.2020 le parti sociali hanno condiviso con il Governo un

Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

In applicazione di tale Protocollo, sono stati elaborati Protocolli di Settore con indicazioni di dettaglio per alcuni settori produttivi; si veda

Scheda riassuntiva dei Protocolli condivisi con le parti sociali (Settore del Trasporto e della Logistica; Cantieri Edili; Regione Veneto: accordo per l’applicazione del Protocollo Condiviso sottoscritto a Roma il 14.03.2020;)

Anch’esso a cura del Servizio SPISAL Azienda AULSS 9 Scaligera

Particolarmente utile, poi, potrebbe risultare il fac-simile di

Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

predisposto da Confindustria, da utilizzare (una volta debitamente compilato, previa consultazione delle rappresentanze sindacali e/o del RLS) per adottare singoli Protocolli aziendali, da ritenersi quantomai opportuni.

La stessa Confindustria ha proposto inoltre un modello di

Informativa sul trattamento dei dati personali

relativa ai dati che possono venire trattati in occasione della emergenza COVID-19 (temperatura corporea, informazioni sugli spostamenti o contatti con persone a rischio ecc.).