IL PROPRIETARIO DEL SOLO POSTO AUTO È CONDOMINO A TUTTI GLI EFFETTI

Con l’ordinanza n. 884 del 16 gennaio 2018 la Corte di Cassazione, sez II Civ., ha statuito che anche il proprietario di un singolo posto auto scoperto è un condomino a tutti gli effetti; egli, pertanto, non può essere escluso dal godimento delle parti comuni e deve provvedere a sostenere i relativi costi in ragione dei millesimi posseduti.

Sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 1117 c.c. la Suprema Corte ritiene, infatti, che la disciplina del condominio degli edifici si applicabile ogni qual volta – salvo che risulti diversamente dal titolo di acquisto – vi sia un rapporto di accessorietà tra alcune parti comuni e porzioni od unità immobiliari di proprietà singola, delle quali le prime rendono possibile l’esistenza stessa o l’uso.

La nozione di condominio si configura, del resto, non solo nell’ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale, ma anche nel caso di beni adiacenti orizzontalmente.

Pertanto, una volta accertato il nesso di “condominialità” tra i posti auto scoperti e le aree comuni, il godimento di queste ultime da parte dei proprietari dei primi trova regolamentazione nella disciplina del condominio degli edifici, contrassegnata dal carattere della reciprocità, sia per quanto riguarda i diritti sia per quanto riguarda gli obblighi (come ad esempio la partecipazione alle spese).

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