CONTO CORRENTE COINTESTATO: IL VERSAMENTO DI DENARO È DONAZIONE?

Sulle operazioni bancarie in genere. La giurisprudenza ha affrontato il tema del trasferimento di denaro o di strumenti finanziari, effettuati per spirito di liberalità, dal conto corrente o di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario.

La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 18725/17, ha infatti stabilito che il trasferimento eseguito a mezzo banca (ad esempio attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente), non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta. Pertanto, ne deriva che la donazione, perché sia valida ed efficace, deve essere eseguita nella forma dell’atto pubblico, salvo si tratti di donazione di modico valore.

Sul conto corrente cointestato. Di recente la Suprema Corte si è espressa anche con riguardo all’ambito del conto corrente cointestato. Il caso affrontato dalla Corte riguardava la cointestazione di un conto corrente fra due amici all’interno del quale solo uno dei due versava denaro. La cointestazione derivava dalla necessità di un aiuto concreto per l’esecuzione delle operazioni bancarie al soggetto anziano con difficoltà motorie.

Il problema era sorto a seguito del prelievo della metà delle somme depositate nel conto corrente da parte del cointestatario che non versava denaro. Questo, infatti, deduceva che tali somme gli erano state donate da parte dell’amico anziano proprio attraverso l’apertura del conto cointestato.

Ebbene, la Corte con la recentissima sentenza n. 4682/18 ha stabilito che la cointestazione è qualificabile come donazione indiretta qualora la somma, all’apertura del conto, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, poiché con il contratto di deposito bancario si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario. Pertanto, non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità. Condizione necessaria affinchè si realizzi tale donazione resta, comunque, l’animus donandi: bisognerà, pertanto, accertarsi che il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello della liberalità.

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