ADEGUAMENTO RT LOTTERIA DEGLI SCONTRINI ENTRO IL 02.10.2023

E’ stata istituita una nuova LOTTERIA ISTANTANEA degli scontrini con verifica immediata della vincita.

La lotteria istantanea si affianca alla lotteria degli scontrini già esistente.

 

NUOVA LOTTERIA ISTANTANEA DEGLI SCONTRINI

Per poter partecipare alla nuova lotteria istantanea, tutti i documenti commerciali pagati in modalità elettronica devono riportare un codice bidimensionale comprensivo di tutte le informazioni necessarie alla partecipazione della lotteria.

La produzione del codice bidimensionale non è possibile per i documenti in cui viene richiesta l’indicazione del proprio codice fiscale.

 

NUOVO LAYOUT DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

Per la lotteria istantanea è stato approvato un nuovo layout commerciale che impone una modifica dei registratori telematici.

 

MODIFICA RT ENTRO IL 02.10.2023

Entro il 2 ottobre 2023 i RT (registratori telematici) devono essere aggiornati e configurati al fine di consentire la partecipazione alla lotteria istantanea.

 

CREDITO DI IMPOSTA FINO A 50 EURO

A fronte di questo nuovo obbligo viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo (per ogni registratore) di 50 euro, utilizzabile in F24 per i pagamenti effettuati attraverso il sito dell’agenzia entrate.

Il credito si può usare a partire dalla liquidazione iva successiva alla registrazione della fattura già pagata con modalità tracciabile.

 

SEGNALAZIONI DEGLI ESERCENTI NON IN REGOLA

Se l’esercente al momento della vendita rifiuta di acquisire il codice lotteria o non fornisce il codice bidimensionale, il consumatore può segnalarlo nel Portale Lotteria.  Le segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione e per i controlli.

 

SCADENZARIO LUGLIO 2023

Per la consultazione dell’elenco completo delle scadenze fiscali di giugno 2023 pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccate sul seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php

SCADENZARIO GIUGNO 2023

Per la consultazione dell’elenco completo delle scadenze fiscali di giugno 2023 pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccate sul seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php

ENASARCO – MASSIMALI E MINIMALI PER L’ANNO 2023

MASSIMALI PROVVIGIONALI ENASARCO PER L’ANNO 2023

L’importo dei massimali 2023 per il calcolo dei contributi previdenziali Enasarco, per gli agenti operanti come ditta individuale o società di persone, sono stabiliti nella misura seguente:

MINIMALI CONTRIBUTIVI PER L’ANNO 2023:

Gli importi dei minimali contributivi per il 2023, per gli agenti operanti come ditta individuale o società di persone, sono stabiliti nella misura seguente:

 

Si rammenta che per determinare i minimali contributivi vanno considerati il:

 

PRINCIPIO DI PRODUTTIVITA’, in base al quale il minimale contributivo è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno.

La maturazione di provvigioni anche per un solo trimestre, fa scattare l’obbligo di versamento del minimale anche con riferimento agli altri trimestri.

Se il rapporto di agenzia è rimasto “improduttivo” per tutto l’anno, il minimale contributivo non è dovuto.

PRINCIPIO DI FRAZIONABILITA’, in base al quale il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali.

 

ALIQUOTE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ENASARCO

Le aliquote dei contributi previdenziali e assistenziali sono uguali all’anno precedente:

 

LA “NUOVA” BOLLA DOGANALE DI IMPORTAZIONE

REINGEGNERIZZAZIONE AGENZIA DOGANE E MONOPOLI (ADM)

A seguito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha aggiornato il sistema nazionale di importazione stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale e denominato EUCDM (European Union Customs Data Model).

Tale modello, che ha introdotto nuovi tracciati informatici (tracciati “H”), ha modificato il flusso dichiarativo doganale sia per l’importazione definitiva sia per quello non definitiva (di ammissione temporanea, di perfezionamento attivo, di deposito doganale ecc).

Per quanto sopra la bolla doganale di importazione ha lasciato il posto a nuovi prospetti che sono direttamente reperibili nel PORTALE UNICO DOGANE E MONOPOLI (PUDM).

 

I NUOVI PROSPETTI RILASCIATI DALLA DOGANA

Quando viene completata la procedura di importazione, ovvero quando è avvenuto lo scambio del flusso informatico tra l’Agenzia delle Dogane e l’importatore, o per suo conto, lo spedizioniere doganale, l’Agenzia delle Dogane (nel portale unico PUDM del sito istituzionale ADM) rilascia i documenti di seguito indicati:

  1. il prospetto di riepilogo ai fini contabili;
  2. Il prospetto di sintesi;
  3. Il prospetto di svincolo delle merci.

 

OBBLIGO CONTABILE E FISCALE

Per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA è necessario avere il possesso del prospetto di riepilogo ai fini contabili in quanto riportante i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote.

In particolare il suddetto prospetto contabile è considerato alla stessa stregua di una fattura di acquisto da conservare in modalità cartacea (al pari della vecchia bolla doganale DAU).

Unitamente al prospetto di riepilogo ai fini contabili consigliamo di conservare anche i due prospetti, quello di sintesi e quello di svincolo.

 

MRN (Master Reference Number)

Elemento essenziale per poter entrare in possesso del prospetto di riepilogo contabile è la conoscenza del MRN. Tale numero costituisce un codice univoco che in veste grafica è così rappresentato:

e identifica esattamente il tracciato informatico “H” di una precisa importazione definitiva e non.

 

 AUTORIZZAZIONE E ACCESSO ALL’AREA RISERVATA NEL PORTALE ADM

Come sopra specificato i suddetti tre prospetti sono disponibili sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM) previa autorizzazione per la consultazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane a ciascun operatore economico.

Invitiamo i clienti a contattare lo Studio nel caso si verificasse la necessità di ottenere l’autorizzazione dall’Agenzia delle Dogane.

 

SCADENZARIO APRILE 2023

Per la consultazione dell’elenco completo delle scadenze fiscali di aprile 2023 pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate cliccate sul seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php

 

COMUNICAZIONE CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI NON UTILIZZATI ENTRO IL 16.03.2023

Entro il 16.03.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta energetici (art. 1, co 3 e 4 D.L. 176/2022) devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione relativa all’importo del credito maturato, ma non ancora fruito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito stesso.

 

INVIO DELLA COMUNICAZIONE:

La comunicazione deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16.03.2023 secondo il “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e le relative istruzioni approvati con provvedimento ADE del 16.02.2023, n. 44905.

La comunicazione non deve essere inviata, invece, nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

SANZIONE:

A far data dal 17.03.2023, il mancato invio della comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione con modello F24.

Dalla medesima data, qualora venga utilizzato in compensazione con F24 un credito maggiore del credito comunicato, lo stesso F24 verrà scartato.

 

COMPENSAZIONE DEL CREDITO COMUNICATO

Si ricorda che il credito regolarmente comunicato con la suddetta comunicazione potrà essere utilizzato fino al 30.09.2023 con l’eccezione del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca; queste ultime hanno tempo fino al 30.06.2023 per utilizzare il credito.