Impatto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 su locazione commerciale e affitto d’azienda: gli orientamenti della giurisprudenza di merito dal maggio 2020 ad oggi

Assistenza nella rimodulazione del debito Bancario delle imprese per la salvaguardia del patrimonio societario e dei soci fideiussori

M&A – CREAZIONE DI UN GRUPPO LEADER IN EUROPA NELLA PRODUZIONE DI UTENSILI

Lo studio legale Wise, con gli avv.ti Riccardo Rocca e Gabriele Macchietto, ha assistito con successo una importante società del Nordest – dalla negoziazione degli accordi preliminari sino al closing – nella acquisizione della totalità delle azioni di una società operante nel medesimo settore della produzione e commercializzazione di utensili per la lavorazione del metallo e legno, con numerose filiali produttive e commerciali nel mondo.

L’operazione ha consentito la creazione di una realtà leader a livello italiano ed europeo, con relativa realizzazione di economie di scale e ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e finanziarie di cui le aziende del gruppo dispongono.

“Festival della Giustizia – La sfida della Digitalizzazione”

In data 12 marzo 2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 avrà luogo il “Festival della Giustizia – La sfida della Digitalizzazione”,

l’evento con cui Associazione Italiana Giovani Avvocati e 4cLegal, con il Gruppo 24 ORE come media partner esclusivo, intendono fare il punto sul Sistema Giustizia in Italia, in chiave istituzionale e con ospiti di alto profilo.

Il tema principe sarà “La sfida della digitalizzazione” e Wise Legal&Tax é tra i Supporter della manifestazione.

L’evento sarà trasmesso in streaming e disponibile sui canali di AIGA, 4cLegal e Il Sole 24 Ore.

VerpackG – Nuove normative e Rilevanti obblighi da rispettare per i produttori e commercianti che immettono sul mercato tedesco merci imballate. Sanzioni fino a 100.000 euro e divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco

Dal 1 gennaio 2019 è entrata in vigore in Germania la nuova legge sugli imballaggi VerpackG che sostituisce la precedente ordinanza sugli imballaggi (VerpackV) apportando cambiamenti significativi orientati al conseguimento di una sempre maggiore trasparenza, controllo e responsabilità da parte del produttore nei confronti dell’imballaggio commercializzato.

La legge si rivolge a produttori e distributori che per primi immettono sul mercato tedesco merci imballate destinate all’uso e consumo da parte del consumatore finale privato (o di soggetti ad esso equiparati come ad esempio ristoranti, alberghi, mense, ospedali, scuole ecc…) o destinate alla commercializzazione sul territorio tedesco.

Al fine di agevolare le aziende italiane negli adempimenti connessi alla nuova normativa, lo Studio Legale Wise fornirà assistenza e consulenza alle imprese esportatrici e si farà carico delle pratiche burocratiche necessarie agli adempimenti di legge.

Lo studio Wise si occuperà di tutti i passaggi per l’azienda al fine di adottare un sistema duale individuando e stipulando un contratto finalizzato al recupero degli imballaggi con una delle nove società “duali” attualmente presenti nel mercato tedesco.

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE GRUPPO DALLA BONA ADRIANO

Si è conclusa con successo la ristrutturazione del debito della ditta individuale Dalla Bona Adriano che, assistita dallo studio legale Wise, con gli avv.ti Riccardo Rocca, Veronica Destro e Filippo Lemmo, ha dato regolare esecuzione a tutti gli adempimenti previsti nell’accordo di ristrutturazione siglato con il ceto creditorio bancario.

Bancadria Colli Euganei ha quindi erogato in favore della NewCo Alpha Invest s.r.l. finanza per oltre tre milioni di euro, consentendo quindi l’acquisto da parte della società del compendio immobiliare della ditta Dalla Bona Adriano.

Il ricavato della vendita ha quindi consentito il pagamento – nei termini di cui all’accordo siglato –delle 15 banche aderenti nonché dei creditori estranei all’accordo stesso.

La ditta Dalla Bona Adriano ha quindi portato a termine la complessa operazione intrapresa ripristinando il proprio equilibrio economico – finanziario e la continuità d’impresa.

WISEPOD – Le deroghe introdotte dal Decreto Liquidità in materia societaria

L’emergenza generata dalla pandemia del Covid-19 non fa sconti, nemmeno alle norme del Codice Civile e ad alcuni principi cardine del diritto societario italiano. Con il nuovo Decreto Liquidità il legislatore è intervenuto per dare sollievo alle imprese italiane in crisi di liquidità operando una sorta di salvacondotto temporaneo a sostegno delle situazioni patrimoniali e finanziarie delle nostre imprese.

Ne parliamo con l’Avv. Filippo Lemmo

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https://www.spreaker.com/user/12458636/2020-05-29-wisepod-le-deroghe-introdotte

 

 

WISEPOD – Tutele Inail Covid-19

In epoca di pandemia da Covid-19 ci si può chiedere se e quali siano le tutele offerte dall’Inail ai soggetti che abbiano contratto il virus a causa o in occasione del loro lavoro.

Ne parliamo con l’Avv. Enrico Varricchio

https://podcasts.apple.com/us/podcast/wisepod-tutele-inail-covid19/id1513343112?i=1000476038643

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SCISSIONE SOCIETARIA, DIFFERENZE DI PATRIMONIO TRASFERITO E DIRITTO AL CONGUAGLIO

L’operazione di scissione, annoverata tra le c.d. operazioni straordinarie, consiste nella suddivisione di una società in due o più società.

Si distingue in:

  • Scissione totale, che si ha quando la scissa assegna l’intero suo patrimonio a due o più beneficiarie. La scissione totale può essere in senso stretto, se le società beneficiarie sono di nuova costituzione, o per incorporazione, se le società fiduciarie sono preesistenti.
  • Scissione parziale, che si ha quando una società assegna una parte del suo patrimonio ad una o più società. Anche la scissione parziale può essere in senso stretto, se le società beneficiarie sono di nuova costituzione, ovvero per incorporazione, se le società beneficiarie sono preesistenti.

In caso di scissione, totale o parziale, le azioni o quote delle società beneficiarie sono assegnate non alla società scissa ma ai suoi soci, rappresentando la “contropartita” dell’assegnazione di patrimonio conseguente all’operazione di scissione. Tale carattere distingue la scissione dal c.d. scorporo o conferimento, che si ha quando la società conferisce parte del suo patrimonio sociale in un’altra società, e dunque le azioni/quote sono assegnate alla società e non ai soci.

L’operazione di scissione consta di un vero e proprio procedimento che si articola in tre tappe fondamentali:

  • Il progetto di scissione, che viene redatto dall’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione, in cui vengono descritti gli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie, e successivamente pubblicato nel registro delle imprese;
  • La decisione di procedere con la scissione, che dovrà essere presa dall’assemblea dei soci di ciascuna società partecipante alla scissione; la decisione di scissione deve sempre contenere l’approvazione del progetto di scissione;
  • L’atto di scissione, redatto in forma notarile: se la beneficiaria è preesistente, l’atto di scissione ha natura di un vero e proprio contratto; se la beneficiaria è di nuova costituzione, l’atto di scissione ha la natura giuridica di un negozio unilaterale. L’atto di scissione dovrà essere iscritto nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie.

Nel progetto di scissione, che viene poi approvato dall’assemblea dei soci ed allegato all’atto di scissione, vengono indicati gli elementi patrimoniali, attivi e passivi, che la scissa andrà ad allocare alla società/alle società beneficiarie della scissione. In buona sostanza, con il progetto di scissione, verranno recepiti i valori contabili “a libro” (costo storico) emergenti dal bilancio della società scissa nel momento in cui il progetto viene predisposto. Le società beneficiarie, essendo la scissione, ai fini impositivi, un’operazione neutrale, si limiteranno a recepire nella propria contabilità i valori emergenti dal progetto di scissione; il patrimonio netto “di partenza” della beneficiaria sarà quindi pari al patrimonio netto risultante dal progetto di scissione.

Non è tuttavia inusuale che, tra la data di redazione del progetto di scissione e la data di efficacia della scissione (coincidente con l’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie), gli elementi patrimoniali indicati nel progetto di scissione abbiano subito delle modifiche, e che quindi il patrimonio netto oggetto di scissione sia variato, in aumento (aumento delle attività ovvero diminuzione delle passività o entrambe) ovvero in diminuzione (diminuzione delle attività ovvero incremento delle passività o entrambe).

In tal caso, la società beneficiaria si vedrebbe assegnata un patrimonio di consistenza complessiva diversa da quella convenuta nel progetto di scissione.

Ci si chiede se in tali fattispecie possa sorgere l’obbligo per la società beneficiaria di corrispondere in favore della scissa un c.d. “conguaglio di scissione”, pari all’incremento di valore del patrimonio netto rispetto ai valori indicati nell’atto di scissione, ovvero, in caso di diminuzione del patrimonio netto trasferito, se viceversa possa pretendere dalla scissa il conguaglio di scissione.

La circostanza che il patrimonio netto trasferito possa diminuire di valore, durante il tempo necessario perché la scissione produca i suoi effetti, è di difficile verificazione concreta, posto che di regola in operazioni similari la società scissa si impegna a condurre una gestione interinale orientata al criterio della prudenza, evitando smobilizzazioni ovvero di acquisire nuovo indebitamento.

Viceversa, non è infrequente l’ipotesi inversa, ovverosia che il patrimonio netto trasferito subisca degli incrementi di valore tra la redazione del progetto di scissione e l’acquisto di efficacia della scissione.

In tali casi, il diritto della scissa di chiedere il conguaglio di scissione non trova fonte normativa.

Difatti, il codice civile (art. 2506 bis c.c.) si limita a disciplinare la diversa ipotesi in cui il rapporto di cambio “patrimonio trasferito/partecipazioni della beneficiaria” possa essere integrato da conguagli in denaro, il cui ammontare non può essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate.

Pertanto, in assenza di una previsione normativa ad hoc, il c.d. conguaglio di scissione dovrà necessariamente trovare fonte negoziale, segnatamente le parti dovranno prevedere e disciplinare l’ipotesi di incremento di valore del patrimonio netto direttamente nel progetto di scissione.

Il suddetto documento sarà vincolante tanto per la società scissa che per la società beneficiaria, persino se di nuova costituzione, in quanto si tratterà di una scrittura che verrà allegata all’atto di scissione divenendone parte integrante e obbligando al suo rispetto la beneficiaria neo-costituita che prenderà vita proprio per effetto del suddetto atto di scissione.

Si precisa che in caso di scissione totale, stante l’estinzione della società scissa, eventuali crediti o debiti da conguaglio dovranno essere pretesi rispettivamente dai soci della scissa ovvvero nei confronti dei soci della scissa.

Quanto ai debiti, come noto, l’art. 2495 comma 2 c.c. prevede che in caso di estinzione della società, i soci rispondano dei debiti non soddisfatti nei limiti di quanto percepito secondo il bilancio finale di liquidazione, introducendo, dunque, una limitazione di carattere quantitativo alla responsabilità dei soci dell’entità cancellata.

Nel caso di scissione totale, tuttavia, la suddetta limitazione è di fatto inoperante, in quanto ai soci della scissa, in cambio della “perdita” della partecipazione nella scissa vengono attribuite azioni/quote della società beneficiaria, partecipazioni che “incorporano” anche i debiti della scissa. Pertanto, nella sostanza, i debiti della scissa vengono suddivisi pro quota tra i singoli soci, con l’effetto pratico di trasformare un debito, originariamente unitario, in una obbligazione parziaria.

Infine, nell’ipotesi in cui le società partecipanti alla scissione abbiano omesso di regolamentare nel progetto di scissione la sorte di eventuali conguagli, il diritto al conguaglio in favore (o a carico) della scissa potrebbe fondarsi sull’art. 2041 c.c., norma denominata “ingiustificato arricchimento” e volta a riequilibrare eventuali sperequazioni nelle prestazioni patrimoniali. Nel caso di specie tuttavia, l’applicabilità del suddetto rimedio appare discutibile, posto che il trasferimento di patrimonio dalla scissa alla beneficiaria non avviene “dietro corrispettivo”, ma costituisce attuazione della scissione, operazione questa che attribuisce ai soci della scissa (e non alla società scissa) partecipazioni della beneficiaria “in cambio” del patrimonio trasferito alla beneficiaria.

In altre parole, nell’operazione di scissione prevale l’elemento di riorganizzazione societaria mentre difetta la caratteristica di “corrispettività” che presuppone l’operatività del rimedio di cui all’art. 2041 c.c.